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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente 09/08/2000
D. Min. Ambiente 09/08/2000
D. Min. Ambiente 09/08/2000
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[Premessa] |
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Titolo I - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 334 |
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Art. 2. - Documento sulla politica di prevenzione1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 1, deve redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, di seguito indicato come «Documento», indicando, gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli inciden |
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Titolo II - Requisiti generali e struttura del sistema di gestione della sicurezza |
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Art. 3. - Requisiti generali1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella polit |
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Art. 4. - Struttura1. Il sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi diversi, tra cui la qualità, la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, la protezione ambientale, il Sistema di gestione della sicurezza può richiamare |
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Titolo III - Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza |
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Art. 5. - Elementi fondamentaliIl Sistema di gestione della sicurezza, strutturato così come richiesto negli articoli 3 e 4, deve farsi carico delle seguenti gestioni, secondo quanto specificato negli articoli |
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Art. 6. - Organizzazione e personale1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento, così come, in particolare, definito nel documento e richiesto sia dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni e determinazioni espresse dalle autorit&agr |
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Art. 7. - Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia. 2. Le attività di identificazione e valutazione, di cui al comma 1, de |
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Art. 8. - Controllo operativo1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. Le procedure e istruzioni devono riguardare almeno la gestione della documentazione, le procedure operative, le procedure di manutenzione e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento. |
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Art. 9. - Gestione delle modifiche1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e rela |
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Art. 10. - Pianificazione di emergenza1. Il sistema di gestione della sicurezza, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di: a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti, e limitazione dei danni alle persone, all'ambiente e all'impianto; b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevant |
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Art. 11. - Controllo delle prestazioni1. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare la verifica del conseguimento degli obiettivi generali indicati nel documento e di quelli specifici, a base delle valutazioni di sicurezza, di cui all'art. 7, e la valutazione costante delle prestazioni, con riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro di e |
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Art. 12. - Controllo e revisione1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel document |
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Art. 13. - Grado di approfondimento1. I contenuti tecnici del Sistema di gestione della sicurezza, così come definiti negli artic |
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