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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 19/05/1997, n. 137
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L. 19/05/1997, n. 137
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[Premessa] |
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Art. 1.1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti legge non convertiti 10.1.1994, n. 13; 10.3.1994, n. 170; 6.5.1994, n. 278; 8.7.1994, n. 437; 7.9.1994, n. 529; 7.11.1994, n. 618; 7.1.1995, n. 2; 9.3.1995, n. 65; 10.5.1995, n. 160; 7.7.1995, n. 271; 7.9.1995, n. 371; 8.11.1995, n. 461; 8.1.1996, n. 5; 8.3.1996, n. 111; 3.5.1996, n. 245; 8.7.1996, n. 351 e 6.9.1996, n. 461: a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29.7.1982, n. 577, Rgli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti legge indicati nell'alinea nonché le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente 22.9.1995 N1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22.11.1995. I piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21.11.1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti; |
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Art. 2.Omissis 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti legge non convertiti: a) art. 25, commi primo e secondo, del decreto legge 30.6.1993, n. 212; b) art. 29, commi primo e secondo, del decreto legge 30.8.1993, n. 330; c) art. 29, commi primo e secondo, del decreto legge 29.10.1993, n. 429; d) art. 3 1, commi primo e secondo, del decreto legge 28.12.1993, n. 542; |
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