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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 31/03/1989
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- D.M. 08/08/1995
- D.M. 01/02/1996
Ai sensi dell’art. 33 del D. Leg.vo 26/06/2015, n. 105, l’Articolo 5, l’Allegato I, capitolo 2; e l’Allegato II, si si applicano solo in quanto compatibili con il D. Leg.vo 105/2015 medesimo.
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Articolo 1 Norme generali di sicurezza.1. Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel: |
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Articolo 2 Classificazione delle sostanze.N2 1. Per le sostanze ed i preparati pericolosi classificati |
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Articolo 3 Esenzione dall'obbligo della dichiarazione. |
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Articolo 4 Verifica delle soglie.1. Ai fini della verifica della soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, i quantitativi delle sostanze o preparati riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di impianti e depositi connessi, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è inferiore a 500 metri. |
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Articolo 6 Modalità di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti. Dichiarazione.1. La dichiarazione deve essere predisposta secondo le modalità indicate nel capitolo I dell'allegato III. N2 2. Il fabbricante |
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Articolo 7 Adozione di appropriate misure di sicurezza.1. Il fabbricante nelle analisi di cui agli articoli 5 e 6, con riferimento all'allegato 11, può, indicando i relativi fattori compensativi: a) segnalar |
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Articolo 8 Informazione e addestramento del personale.1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione indica altresì le modalità con le quali ha provveduto all'informazione e all'addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo: |
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Articolo 9 Sistemi di protezione del personale.1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione descrive i sistemi di protezione del personale |
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Articolo 10 Reperimento dati per le analisi di sicurezza.1. Le analisi di cui agli articoli 5 e 6, relative ad eventi naturali esterni che possono causare un |
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Articolo 11 Norma transitoria.1. Le imprese che hanno presentato il rapporto di sicurezza in conformità all'ordinanza del Ministro della sanità in data 21 febbraio 1985, possono p |
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Articolo 12 Entrata in vigore.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga |
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ALLEGATO I Analisi e valutazioni relative alla sicurezza di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti - Notifica |
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INDICE1. LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA 1.A.1. Dati identificativi e ubicazione dell'impianto 1.A.1.1. Dati generali 1.A.1.2. Localizzazione e identificazione dell'impianto 1.B.1. Informazioni relative all'impianto 1.B.1.1. Struttura organizzativa 1.B.1.2. Descrizione dell'attività 1.B.1.3. Analisi preliminare per individuare aree critiche di attività industriale 1.C.1. Sicurezza dell'impianto 1.C.1.1. Sanità e sicurezza dell'impianto |
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1. LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA |
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1.A.1. Dati identificativi e ubicazione dell'impianto1.A.1.1. Dati generali 1.A.1.1.1. Ragione sociale e indirizzo del fabbricante (sede sociale). 1.A.1.1.2. Denominazione ed ubicazione dell'impianto o deposito. Indicare latitudine e longitudine dell'impianto o deposito. Direttori responsabili. |
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1.B.1. Informazioni relative all'impianto1.B.1.1. Struttura organizzativa. 1.B.1.1.1. Grafico dell'organizzazione. Questo grafico sarà presentato in forma di diagramma. Nel grafico saranno mostrate le linee di comunicazione e interazione tra le persone incaricate della conduzione dell'impianto, dal direttore dell'installazione fino al capo reparto. Sarà indicato il rapporto tra i vari dipartimenti quali la produzione, la manutenzione, l'ispezione, la sorveglianza, la sicurezza, la progettazione, la costruzione. 1.B.1.1.2. Precisare l'entità del personale di ciascun dipartimento e il numero di persone normalmente presenti in ciascun reparto. 1.B.1.1.3. Precisare quali siano i requisiti minimi di addestramento da dare al personale direttivo e alle maestranze addette al funzionamento e alla manutenzione. 1.B.1.2. Descrizione delle attività. 1.B.1.2.1. Per la descrizione delle attività soggette a notifica riferirsi a: qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I al D.P.R. 175/88 che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose elencate nell'allegato III al D.P.R. 175/88, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento oppure qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II del D.P.R. 175/88. 1.B.1.2.2. Precisare il codice di attività secondo la classificazione dell'allegato IV all'O.M. 21 febbraio 1985 del Ministero della sanità. 1.B.1.2.3. Descrivere la tecnologia di base adottata nella progettazione del processo. 1.B.1.2.3.1. Nel caso di processo tecnologico di tipo nuovo, precisare l'organismo che lo ha sviluppato, le sperimentazioni eseguite, lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche al riguardo e gli studi effettuati al fine di rendere minimi i rischi comportati dal processo stesso. Specificare se i progettisti hanno già prodotto impianti simili. In caso affermativo precisare quando, dove e in che numero. 1.B.1.2.4. Fornire lo schema a blocchi per le materie prime che entrano e dei prodotti che escono dall'impianto, con la precisazione delle modalità di trasporto, e i relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire le modalità di trasporto dei prodotti all'interno dello stabilimento con i relativi regimi di temperatura, pressione e portata. |
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1.C.1. Sicurezza dell'impianto.1.C.1.1. Sanità e sicurezza dell'impianto. 1.C.1.1.1. Specificare qualsiasi problema noto di sanità e sicurezza generalmente connesso con questo tipo di impianti. 1.C.1.1.2. Specificare l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di impianti similari, con riferimento alla possibilità di insorgere di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze tossiche ed inquinanti. 1.C.1.2. Reazioni incontrollate. 1.C.1.2.1. Eventuali reazioni fortemente esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata velocità di reazione devono essere evidenziate specificando le condizioni alle quali esse si verificano, nonché i sistemi predisposti per controllarle. Indicare le analisi, e le prove per la identificazione di sostanze secondarie, loro quantità e tempi di residenza di tali sostanze nel processo. 1.C.1.3. Dati meteorologici e perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche. 1.C.1.3.1. Fornire dati sulle condizioni meteorologiche prevalenti per la zona con particolare riferimento alla velocità e alla direzione dei venti e alle condizioni di stabilità dell'aria e, ove disponibili, dati storici relativi ad un periodo di almeno 5 anni. 1.C.1.3.2. Specificare, ove disponibile, una cronologia delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche del luogo quali terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini. 1.C.1.3.2.1. Per i terremoti si fa riferimento alla classificazione del territorio nazionale secondo il D.M. 3 marzo 1975 del Ministero dei lavori pubblici e successivi aggiornamenti. I valori del numero di fulminazioni a terra per anno e per km2 potranno riferirsi alla classificazione del territorio nazionale secondo le norme C.E.I. 81-1. |
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1.D.1. Situazioni critiche. Condizioni di emergenza e relativi apprestamenti.1.D.1.1. Sostanze emesse. Specificazione delle sostanze emesse in condizioni di anomalie di funzionamento e nel caso di incidente. In particolare sia nell'ipotesi di evento accidentale, sia nel caso di convogliamento a torce, si specifichino tutti i prodotti di combustione. Si descrivano gli effetti dell'azione delle sostanze emesse nell'area potenzialmente interessata. 1.D.1.2. Effetti indotti su impianti ad alto rischio da incendio o esplosione. 1.D.1.2.1. Specificare le circostanze che possono produrre interazioni dirette tra gli effetti di incendio o esplosione con le parti di impianto ove vengano processate sostanze pericolose in quantità superiore ai limiti di soglia precisati nell'allegato III del D.P.R. 175/88 o stoccate separatamente secondo l'allegato II del D.P.R. stesso le cui conseguenze siano ad esempio: a) incendio di spandimenti e pozze di liquidi; b) esplosioni di nubi di vapore non confinate o semiconfinate; c) prodotti di combustione tossici derivanti da incendio. 1.D.1.3. Sistemi di contenimento. 1.D.1.3.1. Descrivere gli eventuali sistemi previsti per contenere una fuoriuscita di sostanze infiammabili (valvo |
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1.E.1. Impianti di trattamento, smaltimento e abbattimento.1.E.1.1. Trattamento e depurazione reflui. 1.E.1.1.1. Segnalare gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui installati. |
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2. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE ANALISI DEGLI INCIDENTI |
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2.1. Analisi richiesteAi fini delle analisi di incidenti per gli impianti di processo o depositi separati si procede ad una identificazione degli incidenti ed una analisi di sicurezza così come richiesta nel presente allegato. Per impianto si intende una parte dell'installazione industriale funzionalmente indipendente definita da un processo e/o operazione univocamente determinata, nonché delimitata planimetricamente (circondata da strade e/o sistemi fissi di prevenzione e/o contenimento degli eventi incidentali). Le analisi del presente allegato si intendono applicate alla parte dell'installazione industriale risultante più estesa tra le due determinate in base alle definizioni di cui sopra. Per deposito separato si intende una zona delimitata da contenimenti che includa tutti i serbatoi all'interno di questi. Il fabbricante effettua una analisi per identificare con accuratezza gli eventi incidentali, valuta la probabilità di accadimento, effettua attraverso modelli di simulazione una analisi approfondita della sorgente derivante dai singoli eventi, al fine di ottenere la migliore stima del rilascio in termini di massa ed energia (modalità I della Tab. 1). Qualora l'analisi con la met |
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2.2. Identificazione degli incidenti.2.2.1. Lista di controllo per limiti di batteria. Gli eventi indesiderati ipotizzabili possono essere identificati considerando sia le cause interne (cioè cause che si originano entro l'impianto/deposito), sia cause esterne (cioè cause che si originano al di fuori dell'impianto/deposito) Tra le cause interne si possono considerare: - guasti nell'alimentazione/scarico delle sostanze del processo; - guasti nell'alimentazione di combustibile; - guasti nell'alimentazione elettrica; - guasti nell'alimentazione di acqua per raffreddamento o di processo; - guasti nell'alimentazione aria strumenti; |
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2.3. Analisi di sicurezza.2.3.1. Valutazione della probabilità degli eventi incidentali. La individuazione delle sequenze incidentali e la stima delle probabilità di accadimento degli eventi incidentali è sviluppabile sulla base dei seguenti elementi: 1. Frequenza delle cause iniziatrici (esperienza storica, banche dati, letteratura specializzata, ecc.). 2. Banche dati componenti (storica, assegnata da manuali con riferimento bibliografico, banche dati componenti). 3. Analisi di affidabilità (quali ad esempio: alberi di eventi, alberi di guasto, diagrammi causa conseguenze, ecc.), che considerino: i guasti casuali, i modi comune di guasto, l'indisponibilità per manutenzione, le prove per componenti in attesa, gli errori umani. 4. Confronto dei risultati con l'esperienza di esercizio dell'impianto, verifica delle procedure e ricostruzione delle sequenze di incidente (si veda par. 2.3.3.) (validazione della realtà di impianto o ipotizzabilità della sequenza). 5. Analisi di sensibilità sulla probabilità delle sequenze di incidente, con particolare riguardo alla valutazione dell'errore umano, alla gestione della manutenzione, all'adozione di misure impiantistiche di sicurezza o modifiche. 2.3.2. Valutazione del livello di probabilità degli eventi incidentali. Se non sono disponibili dati rappresentativi di incidente per l'impianto in esame, nello studio di sicurezza si valuti il livello di probabilità di accadimento di incidente in maniera semiquantitativa utilizzando, come valori delle frequenze di accadimento e delle indisponibilità, dati tipici di impianti industriali, nonché informazioni tratte da banche dati incidenti e/o letteratura specialistica. Identificati gli eventi indesiderati di cui ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2., si effettui una stima del campo di frequenza di tali eventi, in corrispondenza degli effetti fisici che si determinano per rilascio di massa e di energia (incendi, esplosioni e relativi missili o proiezione di frammenti, sostanze tossiche e inquinanti). 2.3.3. Valutazione delle conseguenze. L'analisi delle conseguenze degli eventi incidentali consiste nella determinazione, a partire dalle ipotesi incidentali (tipologie di rilascio, ecc.) degli effetti del rilascio. A tale scopo si adottano modelli di simulazione dei fenomeni in gioco (rilascio ed eventuale evaporazione, diffusione, irraggiamento termico, sovrapressione, ecc.) che forniscono una stima dell'intensità dell'effetto in funzione della distanza dalla sorgente e del tempo. Lo studio di valutazione delle conseguenze ha come obiettivi l'individuazione e la determinazione: - delle potenziali aree di pericolo all'interno e/o all'esterno dell'attività industriale; - dei possibili danni alle persone, alle cose e all'ambiente. Lo studio di valutazione delle conseguenze può essere eseguito secondo lo schema riportato nella FIGURA 1. 2.3.3.1. Individuazione degli scenari incidentali. Lo studio della valutazione delle conseguenze viene effettuato sulla base di specifiche situazioni incidentali individuate in relazione alla loro probabilità e modalità di accadimento. Tra le situazioni incidentali da prendere in considerazione, particolare attenzione va riposta allo studio della concatenazione di eventi sfavorevoli, ovvero, quando le conseguenze di un incidente sono causa iniziatrice di un altro evento (effetto domino), per valutare le proporzioni che l'incidente può assumere. Al riguardo sono altresì considerati i possibili effetti che altre attività industriali nell'area dello stesso fabbricante possono avere sull'impianto nell'eventualità che si verifichi un coinvolgimento da parte di una di esse. Risulta opportuno distinguere gli eventi dannosi in base ad alcune caratteristiche salienti, quali: - l'oggetto che viene colpito (uomo, beni, ambiente); - la durata nel tempo in cui si sviluppa l'evento (breve o lungo); |
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APPENDICE Collegamenti con le normative di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in materia di attività a rischio di incidenti rilevantiPer rendere più agevoli e meno onerosi ai fabbricanti l'approntamento e la presentazione: -del rapporto di sicurezza ai sensi del D.P.R. 175/88; - del rapporto di sicurezza ai competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle attività comprese nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'Interno in data 16 novembre 1983, pubblicato nella G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983, ai sensi dei decreti del medesimo Ministero in data 2 agosto 1984, pubblicato nella G.U. n. 146 del 26 giugno 1986, nonché per gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dagli articoli 15, secondo comma, 16, terzo comma, e 19, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si forniscono le precisazioni di seguito riportate. Gli elementi, le informazioni, le descrizioni e le indicazioni che i fabbricanti devono fornire in relazione ai vari punti contenuti nel presente allegato, comprendono gran parte degli adempimenti necessari per la formulazione del rapporto di sicurezza da presentarsi, ai fini della prevenzione incendi, agli organi competenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, tanto per la frase "Nulla osta di fattibilità" che per la frase "Progetto particolareggiato", secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 2 agosto 1984, nonché nella circolare n. 16 MI:SA(86) 7 in data 20 giugno 1986 del Ministero dell'Interno, pubblicata nella G.U. n. 74 del 23 agosto 1986. La corrispondenza tra i punti dei precitati documenti è riportata nel seguente specchio:
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ALLEGATO II Analisi preliminare per l'individuazione di aree critiche dell'attività industriale |
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INDICE1. DESCRIZIONE GENERALE DELLO SCHEMA PER INDIVIDUARE AREE CRITICHE DI IMPIANTO 2. I FASE - VALUTAZIONE DEI PARAMETRI INTRINSECI 2.1 Suddivisione di un impianto in unità 2.2 Scelta della sostanza predominante (o sostanza chiave) 2.3 Determinazione del fattore sostanza 2.3.1 Valutazione del fattore sostanza 2.3.2 Valutazione alternativa del fattore sostanza 2.4 Individuazione dei fattori di penalizzazione |
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1. DESCRIZIONE GENERALE DELLO SCHEMA PER INDIVIDUARE AREE CRITICHE DI IMPIANTOLo schema di seguito descritto, è utilizzato per la valutazione di impianti in esercizio, in modifica o per l'esame di nuovi impianti, ai fini di individuare le aree critiche attraverso una elaborazione delle scelte, e dei parametri riportati nel modello che viene fornito nella tabella 1 del presente allegato. I parametri sopracitati, oltre che per finalità istruttorie, consentono al fabbricante una autoanalisi degli indici di rischio dei propri impianti, secondo modalità e valenza riportate nella letteratura tecnico-scientifica in materia. In figura 1 è mostrata la sequenza generale di applicazione dello schema ad un impianto od a un processo. Inizialmente l'impianto deve essere suddiviso in un certo numero di unità che saranno valutate singolarmente; indicazioni sulla procedura da adottare per eseguire tale suddivi |
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2. I FASE: VALUTAZIONE DEI PARAMETRI INTRINSECI |
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2.1. Suddivisione di un impianto in unità.L'unità si può definire come una parte di impianto che può essere logicamente caratterizzata come entità fisica separata. Indipendentemente dall'essere separata fisicamente (o potenzialmente |
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2.3. Determinazione del fattore sostanza.Questo fattore è una misura dell'energia potenziale della sostanza (o miscela di sostanze) più pericolosa presente in quantità significativa, sia che si tratti di materia prima, sostanza intermedia, prodotto, solvente. 2.3.1. Valutazione del fattore sostanza. Tale fattore si determina a partire da due proprietà: l'infiammabilità (Nf) e la reattività (Nr). Il fattore sostanza può essere ricavato dalla tabella 2. Nei casi in cui una sostanza non sia stata elencata o classificata in tabella 2, per determinare Nf ed Nr usare NFPA 49 o 325 M (rif. 1 e 2). Ove per quella sostanza non siano riportati i dati su NFPA, opportune stime possono essere fatte partendo dalle proprietà delle sostanze (punto di infiammabilità, analisi DTA/DSC ecc.), utilizzando la tabella 3, nei paragrafi 2.3.1.1., 2.3.1.2. e 2.3.1.3. In generale l'infiammabilità e la reattività si riferiscono alla temperatura ambiente. È noto che i rischi di incendio e di reazioni di una sostanza aumentano fortemente con l'aumentare della temperatura. Se la temperatura dell'unità contenente la sostanza in esame è superiore a 600 °C, può rendersi necessaria una certa correzione di tale fattore, come indicato in tabella 4. 2.3.1.1 Gas, liquidi o solidi. (i) Il valore della reattività (Nr) può essere anche determinato da una descrizione qualitativa della instabilità (o reattività con l'acqua) di una sostanza, miscela, o composto a temperatura ambiente, come segue: |
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2.4. Individuazione dei fattori di penalizzazione.Per i fattori su cui necessita effettuare scelte entro le fasce indicate, il responsabile della valutazione deve indicare i criteri che hanno condotto alla scelta effettuata. 2.4.1. Rischi specifici delle sostanze. Questo paragrafo tiene conto di particolari proprietà della sostanza chiave che possono influire sulla natura di un incidente o sulla eventualità che esso si verifichi. La sostanza deve essere considerata alle condizioni in cui essa si trova abitualmente entro l'unità; perciò i fattori attribuiti in questa sezione possono variare da unità a unità all'interno dell'impianto, anche se la sostanza coinvolta è la stessa. I fattori possono tener conto di rischi significativi introdotti dalla presenza di catalizzatori o altri componenti minori (sino al 10% in peso), nonostante questi possano non avere influito sul fattore sostanza. Ove il materiale chiave sia una miscela, dovranno essere prese in considerazione le proprietà del singoli componenti. 2.4.1.1. Sostanze ossidanti (fattore 0-20). Ci si riferisce a sostanze capaci di sviluppare ossigeno in condizioni di incendio, come quelle definite sostanze ossidanti nei regolamenti relativi al trasporto. Si dovrà usare un fattore fino a 20, da stabilirsi in funzione della percentuale di sostanza ossidante presente e del suo potere ossidante. Un fattore deve essere assegnato anche se la sostanza ossidante non è di per se la sostanza chiave. Tuttavia, non deve essere assegnato alcun fattore qualora la sostanza ossidante sia parte di una combinazione reagente in base alla quale era stato determinato il fattore sostanza in base al paragrafo 2.3.2.5. Non si dovrà attribuire alcun fattore nei casi di ossidazioni o clorazioni controllate ove non sussista alcuna possibilità che si verifichino ulteriori rilasci in condizioni di incendio. 2.4.1.2. Sostanze che reagendo con l'acqua formano un gas combustibile (fattore 0 - 30). Sono qui comprese le sostanze che al loro stato normale, oppure alle elevate temperature prodotte da un incendio, reagiscono con l'acqua, con formazione di gas combustibile anche se per esse non sia necessaria l'assegnazione di alcun fattore per il fatto che la sostanza stessa è di per sé infiammabile. Ove le quantità di gas prodotto possano provocare solo un incendio di piccole proporzioni (o solo un piccolo incremento della intensità di un incendio preesistente), risulta appropriato un fattore pari a 5. Ove sia prevedibile un maggior contributo al rischio di incendio, si dovrà utilizzare un fattore fino a 30. 2.4.1.3. Caratteristiche di miscelazione e dispersione: m. Il grado di rischio associato alla sostanza chiave è una funzione del suo stato fisico e quindi della sua facilità di dispersione. Il fattore assegnato in questo paragrafo viene denominato con il simbolo m. 2.4.1.3.1. Gas infiammabili di bassa densità (fattore da -60 a 0). L'idrogeno, l'ammoniaca o il metano gassosi, ove non siano raffreddati molto al di sotto di 0 °C, tendono a salire verso l'alto a causa della spinta statica di galleggiamento. All'aperto essi si disperdono pertanto più rapidamente rispetto ai gas di densità neutra e quindi sono meno soggetti ai rischi di incendio o di esplosione. I fattori raccomandati sono -60 per l'idrogeno e -20 per l'ammoniaca e il metano. Per i gas di densità neutra m = 0; per le miscele a temperatura ambiente dovranno essere assegnati fattori in proporzione; ad esempio -5 per una miscela di metano al 25% in aria. 2.4.1.3.2. Gas infiammabili liquefatti (fattore 30). Ci si riferisce qui alle sostanze con punti di ebollizione inferiori a 30 °C, stoccati come liquidi sotto pressione. Per tali sostanze impiegare un fattore pari a 30. 2.4.1.3.3. Stoccaggio criogenico (fattore 0-60). Molte sostanze possono essere stoccate allo stato liquido refrigerato ad una pressione pari o circa pari alla pressione atmosferica, come ad esempio nel caso dell'ossigeno, dell'azoto, dell'aria, dell'idrogeno, del metano e dell'etilene. Nel caso che si verifichi una fuga, il liquido evapora ad un tasso determinato dall'afflusso del calore circostante producendo un vapore freddo e denso. Se le temperature sono inferiori a -30 °C è necessario per il contenimento di questi gas liquidi in condizioni di sicurezza, l'impiego di materiali da costruzione speciali. Per tener conto di ciò, si dovrà assegnare un fattore pari a 60 per i liquidi mantenuti a temperature inferiori a -30 °C a contatto con acciaio dolce o bassolegato. Fattori inferiori possono essere applicati qualora siano stati utilizzati materiali da costruzione alternativi. 2.4.1.3.4. Sostanze ad alta viscosità (fattore da - 20 a 0). Le sostanze molto viscose non si spandono rapidamente e pertanto va loro assegnato un fattore pari a -20. 2.4.1.3.5. Polveri combustibili ed infiammabili (fattore 0-100). Le caratteristiche di miscelazione e di dispersione delle polveri combustibili ed infiammabili sono connesse con le dimensioni della particella campione della polvere. Una polvere con campione molto fine viene facilmente trasportata dai moti atmosferici e può così incrementare il rischio del rilascio. Inversamente, particelle di polvere, relativamente grandi, si depositano rapidamente dall'atmosfera, limitando quindi l'estensione della nube infiammabile derivante dal rilascio. I fattori relativi alle caratteristiche di miscelazione e di dispersione delle polveri combustibili ed infiammabili dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri: - per polveri aventi dimensione media delle particelle inferiore a 50 micron, attribuire un fattore pari a 100; - per polveri aventi dimensione media delle particelle comprese tra 50 e 100 micron, attribuire un fattore pari a 50; - per polveri aventi dimensione media delle particelle compresa tra 100 e 200 micron, attribuire un fattore pari a 20; - per polveri aventi dimensione media delle particelle maggiore di 200 micron, attribuire un fattore pari a 0. 2.4.1.4. Riscaldamento spontaneo (fattore da 30 a 250). Molte sostanze sono in grado di autoriscaldarsi durante lo stoccaggio, includendo tra queste sia sostanze naturali, sia prodotti chimici organici o inorganici. Alle sostanze solide e pastose in grado di autoriscaldarsi si attribuirà un fattore pari a 30. Ai perossidi organici dovrà assegnarsi tale fattore qualora risulti necessario raffreddarli durante il trasporto. Un autoriscaldamento più spinto o una reazione con l'aria possono condurre ad un comportamento piroforico quindi ad una accensione spontanea, già con piccole quantità di sostanza. Ai solidi che presentano tali caratteristiche dovrà essere assegnato un fattore compreso tra 50 e 250, dipendente dalla facilità di ingiunzione, dalla finezza delle particelle della sostanza e dalle eventuali impurità che ne riducano la normale piroforicità. Ai liquidi piroforici dovrà essere assegnato un fattore pari a 100. 2.4.1.5. Polimerizzazione spontanea (fattore 25-75). Alcune sostanze sono suscettibili di polimerizzazione spontanea esotermica. A queste sostanze dovranno essere attribuiti i fattori di seguito specificati. Adoperare un fattore pari a 25 se, in condizioni operative normali, viene sempre impiegato un adeguato stabilizzante o un inibitore al fine di prevenire reazioni durante il processo e lo stoccaggio. Adoperare un fattore pari a 50 se lo stabilizzante o l'inibitore non è sempre presente o è soggetto a perdere la sua efficacia in stoccaggi prolungati nel tempo o in condizioni di incendio. Usare un fattore pari a 75 nel caso in cui si possa verificare una polimerizzazione spontanea in caso di incendio o possa verificarsi una contaminazione durante il normale stoccaggio. 2.4.1.6. Suscettibilità di accensione (fattore da -75 a 150). I fattori qui attribuiti riguardano la sensibilità alla ignizione della sostanza chiave, nel suo stato normale a temperatura e pressione ambiente, con l'aria come ossidante. In tabella 5 sono elencati i fattori consigliati per un'ampia gamma di sostanze; tali fattori tengono conto della sensibilità alla ignizione per via elettrica. Per sostanze chiave che si presentano come miscele, si assume il fattore basato sul componente che fornisce il valore più elevato. Ove la sostanza sia nota per la sua suscettibilità alla ignizione a seguito di compressione adiabatica che possa condurre ad una conseguente esplosione, al fattore di cui sopra si dovrà aggiungere 35. 2.4.1.7. Tendenza alla decomposizione esplosiva in fase gassosa (fattore 75 - 125). La decomposizione esplosiva si può definire come una reazione accompagnata dal rilascio di grandi quantità di gas caldi, che procede così velocemente da dare ad un osservatore l'impressione di osservare una reazione rapida o un'esplosione. A sostanze che danno luogo al fenomeno descritto, attribuire un fattore pari a 125. Un fattore pari a 75 deve essere assegnato nel caso di bombole contenenti gas liquefatti e un fattore pari a 125 nel caso di bombole di acetilene contenenti assorbenti inerti omologati e acetone. 2.4.1.8. Suscettibilità alla detonazione in fase gassosa (fattore 0 - 150). Assegnare un fattore pari a 150 a quelle sostanze che abbiano la capacità di detonare per proprio conto in fase gassosa. Questo fattore non deve essere applicato se ad esempio risulta necessario aggiungere altra aria per ottenere una miscela detonabile. Questo fattore deve essere assegnato: (i) nel caso in cui la detonazione sia possibile alle normali condizioni di processo; (ii) qualora sia necessario affidarsi alla strumentazione per evitare l'ingresso nel campo di detonazione. Le variabili controllate possono essere la pressione, la temperatura o la composizione. 2.4.1.9. Proprietà esplosive in fase condensata (fattore 200 - 1500). In questo paragrafo vengono prese in considerazione le proprietà esplosive, detonanti e propellenti in fase condensata. Questo paragrafo non si applica necessariamente alle miscele cui siano stati attribuiti fattori sostanza quali combinazioni reattive (paragrafo 2.3.2.5.) e deve essere utilizzato esclusivamente nel caso di proprietà esplosive evidenti. I fattori da impiegare sono i seguenti: - da 200 a 400 per sostanze deflagranti o aventi proprietà propellenti - da 500 a 1000 per sostanze con capacità di detonazione Aggiungere 500 per le sostanze la cui esplosione in fase condensata possa essere innescate da una esplosione in fase vapore. In tabella 6 è riportato un elenco di gruppi chimici frequentemente associati con comportamenti di tipo esplosivo. 2.4.1.10. Altri comportamenti insoliti (fattori 0-150). |
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2.5. Parametri relativi alla tossicità.Per la determinazione della tossicità, riferita all'esposizione personale diretta ed ambientale, si tiene conto di alcune proprietà chimico fisiche, delle proprietà tossicologiche, ecotossicologiche e delle quantità di sostanze. Tali proprietà vengono ponderate con coefficienti legati al comportamento della sostanza nell'ambiente oltre che alla modalità di esposizione. 2.5.1. Calcolo dell'indice intrinseco di tossicità di ciascuna sostanza presente nell'attività industriale. Per ciascuna sostanza coinvolta nell'attività industriale si deve calcolare l'indice intrinseco di tossicità (IIT), che esprime l'indice di tossicità legato alle proprietà intrinseche di una data sostanza, relativamente all'esposizione personale diretta e ambientale. Tale indice viene calcolato utilizzando la seguente espressione: dove:
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3. II FASE: COMPENSAZIONELe varie caratteristiche di sicurezza e le misure preventive incorporate in un'unità di un certo impianto possono essere suddivise in due grandi aree, tendenti rispettivamente alla: (i) riduzione del rischio attraverso la riduzione del numero degli incidenti (par. 3.1.); |
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3.1. Trattazione delle misure compensative volte a ridurre il numero di incidenti.Le misure compensative, in questa area, possono essere raggruppate sotto tre voci: contenimento, controllo del processo e atteggiamento nei riguardi della sicurezza. Per ciascuna voce, sono specificate le configurazioni cui si può fare affidamento durante la compensazione e si suggeriscono i fattori appropriati. 3.1.1. Contenimento. Questo paragrafo si occupa della riduzione del rischio risultante dall'adozione di standard di progetto elevati per gli apparecchi e le tubazioni a pressione, nonché dalla loro protezione da effetti di danneggiamento o urto accidentale. Si dà qui credito ad una adeguata protezione contro la sovrappressione interna e alle parti dell'impianto per le quali sono previsti sfoghi o scarichi adeguati e sicuri. Vanno considerati come compresi in questa voce anche i sistemi di rilevazione di fughe ad avviso precoce. Il principale scopo della riduzione del rischio sotto questa voce è quello di ridurre il numero delle perdite che si verificano. Per sistemi che prevedono l'impiego di quantità notevoli di sostanze pericolose, le autorità regolamentari preposte potrebbero richiedere standard di progettazione più elevati del normale, in considerazione del rischio di incidente rilevante. In tal caso dovranno essere attribuiti ed impiegati appositi fattori di compensazione in quanto, nel progetto finale, tali standard elevati saranno necessariamente presenti. 3.1.1.1. Apparecchi a pressione. Per standard minimo di progettazione e fabbricazione degli apparecchi a pressione deve intendersi quello corrispondente agli apparecchi saldati costruiti in acciaio secondo la categoria III di cui alla Raccolta S dell'ex ANCC. Per tale standard minimo non deve assegnarsi alcun fattore di compensazione. Per gli apparecchi costruiti secondo le categorie II e I della Raccolta stessa, si adotteranno fattori compensativi rispettivamente pari a 0,9 e 0,8. Qualora siano impiegati altri metodi di progettazione (apparecchi chiodati o altro), ovvero materiali diversi dall'acciaio, i fattori compensativi dovranno essere scelti dopo aver raffrontato i relativi requisiti con le suddette categorie, facendo comunque riferimento alla vigente normativa italiana sugli apparecchi a pressione. 3.1.1.2. Serbatoi di stoccaggio verticali non a pressione Questo paragrafo si riferisce ai serbatoi utilizzati per lo stoccaggio di liquidi e di gas liquefatti a pressioni comprese tra 6 mbar di vuoto interno fino ad una pressione massima interna del vapore pari a 140 mbar, più il peso del contenuto. Si può attribuire un fattore compensativo qualora i collaudi e i controlli non distruttivi siano stati eseguiti secondo standard più elevati di quelli specificati nella terza categoria di saldatura di cui alla Raccolta S della ex ANCC oppure, per i serbatoi fino a 10 m di diametro, qualora sia stato previsto un sovraspessore di corrosione. I serbatoi di grande diametro (> 10 m) dovranno essere considerati equivalenti ai serbatoi a pressione della III categoria di saldatura di cui alla Raccolta S della ex ANCC e, pertanto, non giustificano l'attribuzione di un fattore, anche se le norme di progettazione richiedono qualche limitato controllo non distruttivo; la situazione non muta anche nel caso in cui sia stato previsto un sovraspessore di corrosione, in quanto i benefici che ne derivano sono, proporzionalmente, di entità inferiore per i serbatoi di grandi dimensioni rispetto a quelli piccoli. I fattori consigliati sono:
3.1.1.3. Condotte di trasferimento. Nell'effettuare la scelta dei fattori suggeriti di seguito, bisogna esaminare se la progettazione (i) esclude gli accoppiamenti flangiati per quanto possibile, (ii) impiega una progettazione ottimale per i giunti essenziali, e (iii) è in grado di minimizzare le perdite da altri elementi del sistema. Esempi di caratteristiche di progettazione appartenenti all'ultima categoria sono l'impiego di dispositivi speciali a doppia tenuta, di tenute a soffietto e di pompe a giranti inserite in casse a tenuta. I fattori di compensazione consigliati sono:
Si consiglia un fattore aggiuntivo quando siano impiegati standard di progetto più elevati per i giunti, le valvole e le pompe del sistema. Qualora si applichi più di uno dei fattori consigliati, essi dovranno essere moltiplicati tra loro, per ottenerne un fattore globale.
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3.2. Trattazione delle misure compensative tendenti alla riduzione della dimensione potenziale degli incidenti.Le misure compensative, in questo campo, sono raggruppate secondo le seguenti voci: protezione dall'incendio, isolamento delle sostanze e operazioni antincendio. 3.2.1. Protezioni antincendio. Questo paragrafo si occupa della riduzione del rischio attribuibile all'impiego di protezioni antincendio per ragioni strutturali, alla dotazione di pareti antincendio e di barriere antifumo, nonché alle protezioni dei cavi strumenti, dei cavi elettrici e delle linee aeree miranti al mantenimento del controllo durante le emergenze. Ciascuna area viene presa in considerazione separatamente. La protezione dall'incendio deve essere considerata per le strutture o per i pavimenti di sostegno delle apparecchiature di processo in acciaio, in quanto le strutture di acciaio, se non sono adeguatamente protette, perdono la loro resistenza rapidamente quando siano avvolte dalle fiamme. Analogamente, una protezione dall'incendio può essere richiesta per gli apparecchi a pressione che contengono sostanze infiammabili, in quanto a temperatura elevata tali serbatoi possono cedere anche a pressioni inferiori a quella di taratura della valvola di sicurezza. In tali casi si devono applicare standard diversi da quelli relativi alle pareti e barriere antincendio, per le quali si richiede soltanto che resistano al loro peso proprio in condizioni di incendio. 3.2.1.1. Protezione antincendio delle strutture. Questo paragrafo riguarda le unità a pilastri, pavimento/soffitto, i tetti, le gonne di sostegno degli apparecchi ed altre parti il cui cedimento possa condurre ad un collasso strutturale che coinvolga le apparecchiature dell'impianto. Nella progettazione di un sistema di protezione antincendio è necessario prendere in considerazione la sua durevolezza meccanica, la resistenza alla corrosione ambientale e il suo comportamento nei riguardi del dilavamento durante le operazioni antincendio. Per le protezioni antincendio di tutte le strutture di sostegno di una unità che sopportino carichi, anche con riferimento alla Circolare n. 91 del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961 e successivi aggiornamenti, impiegare i seguenti fattori:
Se i materiali di finitura superficiali sono ritardatori di fiamma, ma non resistenti al fuoco e neanche non combustibili, impiegare un fattore dipendente dalla classe relativa al materiale adoperato maggiormente pericoloso.
3.2.1.2. Pareti, barriere e dispositivi similari antincendio. L'efficacia di una parete antincendio dipende direttamente dalla sua altezza relativa a quella dell'unità che deve proteggere. Per pareti antincendio senza vani di porte o dotate di porte antincendio a chiusura automatica, i fattori consigliati dipendono dalla categoria di resistenza al fuoco della parete (si veda Circolare n. 91 del Ministero dell'Interno del 14 settembre 1961 e successivi aggiornamenti).
Il valore scelto deve rispecchiare il grado di protezione derivante dalle altezze relative della parete e dell'unità.
3.2.1.3. Protezione delle apparecchiature dall'incendio. Gli apparecchi possono essere protetti dalla combinazione di un isolamento esterno di protezione dal fuoco, con o senza copertura di lamierino di acciaio, e di un getto d'acqua fisso. Quest'ultimo, per essere efficace, deve poter erogare almeno 0,6 m3/h/m2. I fattori consigliati per le possibili combinazioni, nel caso in cui tutti i serbatoi dell'unità siano così equipaggiati, sono:
3.2.2. Isolamento ed eliminazione delle sostanze. Molti grossi incendi si sviluppano perché non è possibile interrompere il flusso della sostanza che alimenta il fuoco, una volta iniziato l'incidente. 3.2.2.1. Sistemi a valvole.
3.2.2.2. Ventilazione.
3.2.3. Operazioni antincendio. Molti incidenti possono essere tenuti sotto controllo, con perdite e danni solo di lieve entità, se è possibile sferrare un attacco concentrato nelle prime fasi di sviluppo dell'incendio. 3.2.3.1. Allarmi per l'incendio. I sistemi di rilevamento di incendio e gli allarmi per l'incendio risultano della massima efficacia se entrano in azione nelle prime fasi di sviluppo dell'incendio e se sono collegati direttamente coi vigili del fuoco di fabbrica o con quelli del Corpo Nazionale. I fattori raccomandati sono:
3.2.3.2. Estintori d'incendio portatili.
3.2.3.3. Riserva d'acqua. Per un attacco immediato ed efficace all'incendio è indispensabile avere a disposizione un'adeguata riserva d'acqua da pompare. La riserva deve essere in grado di mantenere una pressione di lavoro degli idranti pari a 7-8,5 bar eff. a piena portata per almeno 4 h, anche col carico globale richiesto dagli irroratori fissi, dai sistemi di dilavamento e dalle cortine d'acqua contemporaneamente in funzione nell'installazione. In tali condizioni, possono essere impiegati i seguenti fattori compensativi:
La superficie da assumere nel calcolo è quella totale a rischio dell'impianto, incluse tutte le strutture dell'unità di processo, i serbatoi di stoccaggio e gli edifici, escludendo però le strade e gli spazi aperti.
3.2.3.4. Sistemi a irroratori, spruzzatori o a monitor incorporati. Per sistemi di irroratori standard incorporati, impiegare i seguenti fattori:
Magazzini e altri edifici per lo stoccaggio con irroratori posti a più di 0,5 m al di sopra delle pile di stoccaggio:
Ai sistemi di allagamento installati sulle unità di un impianto, debbono essere attribuiti fattori come di seguito indicato, a condizione che tutti i piani siano protetti.
Per unità con spruzzatori d'acqua direzionali o lance a monitor:
3.2.3.5. Installazioni a schiume e di inertizzazione.
3.2.3.6. Assistenza dei vigili del fuoco. Per i pompieri di stabilimento, utilizzare un fattore pari ad 1 - (0,05 * n), ove n è il quadro di mezzi di stabilimento (fino a un massimo di cinque) con squadre adeguatamente addestrate. I fattori aggiuntivi per l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono:
3.2.3.7. Cooperazione di stabilimento alle operazioni antincendio.
RIFERIMENTI 1. NFPA n° 49 "Hazardous Chemical Data" 2. NFPA n° 325 M "Fire Hazars Properties of Flammable Liquids, Gases and Volatile Solids" 3. Palmer K N, "Dust Explosionons & Fires," 1973, Chapman & Hall. 4. Field P, "Dust Explooions", 1982, Elsevier. 5. American Society of Mechanical Engineers "Gas Trasmission & Distribution Piping System". American National Standard ANSI B.31.8 - 1975 6. Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 e successivi. 7. Amerícan Petrolem Istitute "Recommended Practice for the Design and Installation of Pressure Relieving System in Refineries Part I - Design" API RP 520 4th ed. 1976. Parametri per l'identificazione delle aree critiche di impianto (da ripetere per ciascuna unità in cui è stato suddiviso l'impianto) DATA INSTALLAZIONE (ragione sociale ditta) LOCALITÀ INSTALLAZIONE IMPIANTO UNITÀ SOSTANZE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
FATTORE SOSTANZA (rif. paragrafo 2.3) SOSTANZA O MISCELA CHIAVE: FATTORE DETERMINATO IN BASE A:
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ALLEGATO III Analisi e valutazioni relative alla sicurezza di attività industriali a rischio di incidenti rilevantiDichiarazione |
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INDICE1. LINEE GUIDA PER LA DICHIARAZIONE 1.1. Dati identificativi e ubicazione dell'impianto 1.1.1. Dati generali 1.1.2. Localizzazione e identificazione dell'impianto 1. 2. Informazione relativa all'impianto 1.2.1. Struttura organizzativa 1.2.2. Descrizione delle attività 1.2.3. Analisi prelimin |
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1. LINEE GUIDA PER LA DICHIARAZIONE |
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1.1. Dati identificativi e ubicazione dell'impianto1.1.1. Dati generali. 1.1.1.1. Ragione sociale e indirizzo del fabbricante (sede sociale) 1.1.1.2. Denomina |
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1.2. Informazioni relative all'impianto1.2.1. Struttura organizzativa. La struttura organizzativa deve essere rappresentata in forma di diagramma ove sono mostrate le linee di comunicazione e interazione tra le persone incaricate della conduzione dell'impianto, dal direttore dell'installazione fino al capo reparto. 1.2.2. Descrizione delle attività. 1.2.2.1. Per la descrizione delle attività soggette a dichiarazione riferirsi a: - qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I al D.P.R. n. 175 del 1988 che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose elencate nell'allegato III |
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1.3. Sicurezza dell'impianto1.3.1. Sanità e sicurezza dell'impianto. Specificare qualsiasi problema noto di sanità e sicurezza generalmente connesso con questo tipo di impianti nonché l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di impianti similari, con riferimento alla possibilità di insorgere di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze pericolose. 1.3.2. Reazioni incontrollate. Eventuali reazioni fortemente esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata velocità di reazione devono essere evidenziate specificando le condizioni alle quali esse si verificano, nonché i sistemi predisposti per controllarle. 1.3.3. Dati meteorologici e perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche. 1.3.3.1. Fornire dati sulle condizioni meteorologiche prevalenti per la zona con particolare riferimento alla velocità e alla direzione dei venti e alle condizioni di stabilità dell'aria e, ove disponibili, dati storici relativi ad un periodo di almeno 5 anni. 1.3.3.2. Specificare, ove disponibile, una cronologia delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche del luogo quali terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini. |
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1.4. Condizioni di emergenza e relativi apprestamenti1.4.1. Sostanze emesse. Specificare, con riferimento al par. 1.3.5.1., le sostanze emesse in condizioni di anomalie di funzionamento e nel caso di incidente. Specificare in ogni caso i prodotti di combustione derivanti dall'incendio delle sostanze presenti nell'attività in esame. 1.4.2. Effetti indotti su impianti a rischio da incendio o esplosione. Nel caso di effettuazione dell'analisi di cui al par. 1.3.5.1., specificare le circostanze che possono produrre interazioni dirette tra gli effetti di incendio o esplosione, identificati nello studio sopra citato, con le parti di impianto ove vengono processate sostanze pericolose in quantità superiore ai limiti di soglia definiti nell'art. 3 o stoccate separatamente secondo l'allegato II (prima colonna) del D.P.R. n. 175 del 1988, le cui conseguenze siano ad esempio: a) incendio di spandimenti e pozze di liquidi b) esplosioni di nubi di vapore non confinate o semiconfinate c) prodotti di combustione tossici derivanti da incendio. 1.4.3. Sistemi di contenime |
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1.5. Misure assicurative e di garanzia per i rischiSegnalare se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, o cose e all' |
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2.1. GeneralitàIn applicazione del comma 2 dell'art. 6, per gli impianti di processo e depositi separati, si procede ad una identificazione degli incidenti ed una analisi di sicurezza così come richiesta nel seguito. Per impianto si intende una parte dell'installazione industriale indipendente definita da un processo e/o operazione univocamente determinata, nonché del |
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2.2. Identificazione degli eventiL'identificazione degli eventi indesiderati ipotizzabili può essere effettuata considerando sia cause interne che esterne all'impianto o depo |
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2.3. Analisi di sicurezzaLa individuazione delle sequenze incidentali e la stima delle probabilità di accadimento degli eventi incidentali sviluppabile sulla base di vari elementi quali: frequenza delle cause iniziatrici, banche dati componenti, analisi affidabilità, confronto dei risultati con l'esperienza di esercizio dell'impianto, verifica delle procedure e ricostruzione delle sequenze di i |
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2.4. Valutazione delle conseguenzeLo studio di valutazione delle conseguenze ha come obiettivi l'individuazione e la determinazione: - delle potenziali aree di pericolo all'interno e/o all'esterno dell'attività industriale; - dei possibili danni alle persone, alle cose e all'ambiente; Lo studio può essere eseguito secondo lo schema riportato nella Fig. 1 e viene effettuato sulla base di specifiche situazioni incidentali individuate in relazione al livello di probabilità e modalità di accadimento. Tra le situazioni incidentali da prendere in considerazione, particolare attenzione va riposta allo studio della concatenazione di eventi sfavorevoli, ovvero, quando le conseguenze di un incidente sono causa iniziatrice di un altro evento ("l' |
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2.5. Elementi per la predisposizione dei Piani di emergenzaNel caso in cui l'analisi delle conseguenze degli incidenti dimostri che vi possono essere ripercussioni all'esterno dell'installazione, vanno forniti gli elementi fondamentali per la predisposizione del piano di emergenza esterno quali: |
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25/11/2024
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