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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334
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- D. Leg.vo 21/09/2005, n. 238 (In vigore dal 6.12.2005), riportate in corsivo
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
- D.L. 31/08/2013, n. 101 (L. 30/10/2013, n. 125)
- D. Leg.vo 14/03/2014, n. 48
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’u |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I. 2. Ai fini del presente decreto si intende per «presenza di sostanze pericolose» la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell’allegato I. 3. Agli stabilimenti industriali non rientran |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «stabilimento», tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; b) «impianto», un&r |
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Art. 4 - (Esclusioni)1. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto: a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea; d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1; |
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CAPO II - ADEMPIMENTI DEL GESTORE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI |
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Art. 5 - (Obblighi generali del gestore)1. Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto |
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Art. 6 - (Notifica)1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al Ministero dell’ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto; al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell’articolo 19 e d’ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini: a) centottanta giorni prima dell’inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi; b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti. |
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Art. 7 - (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti)1. Al fine di promuovere, costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, alleg |
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Art. 8 - (Rapporto di sicurezza)1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all’articolo 7, comma 1 è parte integrante, deve evidenziare che: a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza; b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente; c) la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e aff |
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Art. 9 - (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza)1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all’articolo 8, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni p |
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Art. 10 - (Modifiche di uno stabilimento)1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell’interno e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modifiche di impianti e di deposi |
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Art. 11 - (Piano di emergenza interno)1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell’articolo 8 il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini: a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l’attività; b) per gli stabilimenti esis |
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Art. 12 - (Effetto domino)1. In attesa di quanto previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell’articolo 6 e dell’articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a cau |
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Art. 13 - (Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti)1. In attesa di quanto previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell’ambiente, sentita la regione interessata e il Comitato: a) individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 12, comma 2; b) co |
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Art. 14 - (Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con i Ministri dell’interno, dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per: a) insediamenti di stabilimenti nuovi; |
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CAPO III - COMPETENZE |
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Art. 15 - (Funzioni del Ministero dell’ambiente)1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, d’intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalità con le quali il gestore deve procedere all’individuazione di tali rischi, all’adozione delle appropriate misure di sicurezza, all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l’adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l’individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all’emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Pr |
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Art. 16 - (Funzioni di indirizzo)1. Su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’intero, della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono adottati atti di indirizz |
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Art. 17 - (Organi tecnici)1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specific |
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Art. 18 - (Competenze della Regione)1. La regione disciplina, ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione: a) individua le autorità compete |
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Art. 19 - (Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale)1. Fino all’emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all’articolo 18, il comitato tecnico regionale, di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 e a formulare le relative conclusioni con le modalità previste all’articolo 21. |
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CAPO IV - PROCEDURE |
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Art. 20 - (Piano di emergenza esterno)1. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell’istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - il prefetto, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l’attuazione. Il piano è comunicato al Ministero dell’ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell’interno ed al Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione al Ministero dell’ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a). |
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Art. 21 - (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza)1. Il Comitato provvede, fino all’emanazione da parte delle regioni della specifica disciplina prevista dall’articolo 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 e adotta altresì il provvedimento conclusivo. 2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall’avvio dell’istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie |
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Art. 22 - (Informazioni sulle misure di sicurezza)1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti. 2. La regione provvede affinché il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano accessibili alla popolazione interessata. Il gestore può chiedere alla re |
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Art. 23 - (Consultazione della popolazione)1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di: a) elaborazione dei progetti |
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Art. 24 - (Accadimento di incidente rilevante)1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore è tenuto a: a) adottare le misure previste dal piano di emergenza di cui all’articolo 11; b) informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, il presidente della giunta regionale e il presidente dell’amministraz |
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Art. 25 - (Misure di controllo)1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell’applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza. 1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di: a) av |
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Art. 26 - (Procedure semplificate)1. Fino all’attuazione dell’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 e per quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 10, la documentazione tecnica presentata per l’espletamento della procedura di cui all’articolo 21 viene esaminata dal Comitato, le cui conclusioni vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente |
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CAPO V - SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI |
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Art. 27 - (Sanzioni)1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all’articolo 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 o di redigere il documento di cui all’articolo 7 entro i termini previsti, è punito con l’arresto fino a un anno. 2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all’articolo 6, comma 5, è punito con l’arresto fino a tre mesi. |
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Art. 28 - (Norme transitorie)1. Per gli stabilimenti già autorizzati in base alla previgente normativa e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata ultimata la costruzione, la notifica di cui all’articolo 6, comma 1, deve essere trasmessa centoventi giorni prima dell’inizio dell’attività. |
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Art. 29 - (Norme di salvaguardia)1. Dall’attuazione del presente decreto non debbono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, in relazione alle previste istruttorie e controlli, i relativi oneri sono posti a carico dei soggetti gestori. |
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Art. 30 - (Abrogazione di norme)1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le d |
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Allegato A (articolo 5, comma 2)1. Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l’altro, i seguenti procedimenti: alchilazione amminazione con ammoniaca carbonilazione condensazione |
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Allegato B (articolo 5, comma 3)Abrogato |
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Allegato I - Elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi per l’applicazione dell’articolo 2Introduzione 1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto e dà attuazione ai suoi articoli. 2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel recepimento delle pertinenti direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un’altra descrizione. 3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento. 4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all’interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito. 5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose. 6. Ai fini del presente decreto, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20 °C. 7. Ai fini del presente decreto, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20 °C e alla pressione normale di 101,3 kPa. PARTE 1 - Sostanze specificate Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1.
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Allegato II - Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8I. Informazioni sul sistema di gestione e sull’organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all’allegato III. II. Descrizione dell’ambiente circostante lo stabilimento A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia. B. Identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un rischio di incidente rilevant |
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Allegato III - Principi previsti all’articolo 7 e informazioni di cui all’articolo 8 relativi al sistema di gestione e all’organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevantiAi fini dell’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel documento di cui all’articolo 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo stabilimento. a) La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovrà essere definita per iscritto e includere gli obiettivi generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti; b) il sistema di gestione della sicurezza dovrà integrare la parte del sistema di g |
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Allegato IV - Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza1. Piani di emergenza interni a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all’interno del sito. b) Nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l’autorità responsabile del piano di emergenza esterno. c) Per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante |
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Allegato V - scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratoriSezione 1 Scheda informativa
Sezione 2 Indicazioni e recapiti di Amministrazioni, Enti, Istituti, Uffici o altri pubblici, a livello nazionale e locale a cui si è comunicata l’assoggettabilità alla presente normativa, o a cui è possibile richiedere informazioni in merito - da redigere a cura del gestore. Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento. Sezione 3 Descrizione della/delle attività svolta/svolte nello stabilimento/deposito - specificare l’eventuale suddivisione in impianti/depositi - descrizione del territorio circostante (ricettori sensibili - quali: scuole; ospedali; uffici pubblici; luoghi di ritrovo; ecc. -, altri impianti industriali presenti, ecc.); nel raggio di 5 Km - riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala, che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche e amministrative Sezione 4 Sostanze e preparati soggetti al D. Leg.vo 334/1999
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Allegato VI - Criteri per la notifica di un incidente alla commissioneI. Ogni incidente di cui al punto 1 o, avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione. 1. Sostanze in causa Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 dell’allegato 1. 2. Conseguenze per le persone o i beni Un incidente, connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini uno dei seguenti eventi: |
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Allegato VII - Criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all’articolo 8, comma 10La limitazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 8, comma 10 può essere concessa se almeno uno dei seguenti criteri generici é soddisfatto. 1. Forma fisica della sostanza Sostanze sotto forma solida, per le quali, sia in condizioni normali sia anormali ragionevolmente prevedibili, non è possibile un rilascio di materia o di energia in grado di creare un pericolo di incidente rilevante. |
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22/11/2024
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