D.L. 04/10/2018, n. 113 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 04/10/2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in

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Titolo I - Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione
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Capo I - Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale
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Art. 1. - Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.»;

3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;

c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;

d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;

e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;

f) all'articolo 18-bis:

1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 6,» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in

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Art. 2. - Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri

1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;

b) al sesto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il comple

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Art. 3. - Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione

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Art. 4. - Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione

1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14

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Art. 5. - Disposizioni in materia di divieto di reingresso
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Art. 5-bis - Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Al pro

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Art. 6. - Disposizioni in materia di rimpatri

1. All'

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Art. 6-bis - Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi d

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Capo II - Disposizioni in materia di protezione internazionale
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Art. 7. - Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del

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Art. 7-bis - Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). — 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, è adottato l’elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L’elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall’articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

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Art. 8. - Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

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Art. 9. - Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

«0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) ‘domanda reiterata’: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell’articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2” »;

a) all'articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obb

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Art. 10. - Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 32, comma 1, dopo la lettera bbis) è aggiunta la seguente:

“b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corr

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Art. 11. - Istituzione di sezioni della Unità Dublino

1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefettur

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Art. 12. - Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;

a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all’accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all’articolo 1-septies, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, provvede all’ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali”;

a-ter) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

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Art. 12-bis - Monitoraggio dei flussi migratori

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del

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Art. 12-ter - Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri

1. Al comma 125 dell’articolo

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Art. 13. - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

N9

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

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Capo III - Disposizioni in materia di cittadinanza
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Art. 14. - Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato;

a-bis) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

“Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro c

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Capo IV - Disposizioni in materia di giustizia
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Art. 15. - Disposizioni in materia di giustizia

01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sono svolte dall’Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato.

0.1-bis. L’agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sen

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Art. 15-bis - Obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

N14

1. Dopo l’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

“Art. 11-bis (Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). — 1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi

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Art. 15-ter - Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza

1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

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Titolo II - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa
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Capo I - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo
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Art. 16. - Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare
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Art. 17. - Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo

1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'

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Art. 18. - Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'

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Art. 19. - Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali

1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti

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Art. 19-bis - Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. L’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al

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Art. 19-ter - Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65

1. L’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addet

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Art. 20. - Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il divieto di cui al presente comma

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Art. 20-bis - Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive
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Art. 21. - Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»;

b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».

1-bis. All’articolo 10

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Art. 21-bis - Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell’artico lo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al

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Art. 21-ter - Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane
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Art. 21-quater - Introduzione del delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio

1. Dopo l’articolo 669 del

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Art. 21-quinquies - Modifiche alla disciplina sull’accattonaggio

1. All’artico

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Art. 21-sexies - Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi

1. Il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al d

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Art. 22. - Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi infor

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Art. 22-bis - Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l’incremento degli standar

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Art. 23. - Disposizioni in materia di blocco stradale

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o co

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Art. 23-bis - Modifiche al codice della strada

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 213 è sostituito dal seguente:

“Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). — 1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione d

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Capo II - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa
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Art. 24. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;

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Art. 25. - Sanzioni in materia di subappalti illeciti
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Art. 26. - Monitoraggio dei cantieri
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Art. 26-bis - Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

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Art. 27. - Disposizioni per migliorare la circolarità informativa

1. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 1

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4952333 11709279
Art. 28. - Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. N6 All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nell'ipotesi di cu

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Art. 29. - Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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Art. 29-bis - Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Un

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Capo III - Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
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Art. 30 - Modifica dell’articolo 633 del codice penale

1. L’articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:

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Art. 31. - Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle s

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4952333 11709285
Art. 31-bis - Modifica all’articolo 284 del codice di procedura penale
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Art. 31-ter - Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili

1. All’articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sen si dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

2. Quando è richiesto l’intervento della Forza pubblica per l’esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’autorità o l’organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.

3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell’emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell’esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all’autorità

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Titolo III - Disposizioni per la funzionalità del ministero dell'interno nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
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Capo I - Disposizioni per la funzionalità del ministero dell'interno
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4952333 11709289
Art. 32. - Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno

1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:

a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali

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4952333 11709290
Art. 32-bis - Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell’ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del testo unico di cui al

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4952333 11709291
Art. 32-ter - Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139

1. All’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: “scelt

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4952333 11709292
Art. 32-quater - Disposizioni in materia di tecnologia 5G
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4952333 11709293
Art. 32-quinquies - Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione

1. All’articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 32-sexies - Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell’interno

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell’Amministrazione civile dell’interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno nell’ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, an

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Art. 33. - Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolt

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4952333 11709296
Art. 34. - Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di s

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Art. 35. - Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

N2 N7

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia

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Art. 35-bis - Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in mate

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Art. 35-ter - Modifiche all’articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. All’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 35-quater - Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni

N4

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’

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4952333 11709301
Art. 35-quinquies - Videosorveglianza

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla

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4952333 11709302
Art. 35-sexies - Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121

1. All’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla

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Capo II - Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
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Art. 36. - Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore,».

1-bis. All’articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e fino all’eventuale provvedimento di dissequestro dell’azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell’azienda, disposta ai sensi dell’articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti”.

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

«0a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: “sequestro e” sono sostituite dalla seguente: “sequestro,” e dopo la parola: “straordinaria” sono inserite le seguenti: “e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall’articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali”;

2) al secondo periodo, le parole: “inserendo tutti” sono sostituite dalle seguenti: “aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado”;

3) il terzo periodo è soppresso;

a) al comma 3:

1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che può essere»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2-bis. All’articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell’alinea, le parole: “sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di” sono sostituite dalle seguenti: “il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, ave

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4952333 11709305
Art. 36-bis - Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese

1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 51

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4952333 11709306
Art. 37. - Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».

2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 37-bis - Disposizioni in materia di funzionamento dell’Agenzia
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4952333 11709308
Art. 38. - Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, de

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Art. 38-bis - Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell’usura

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Non possono far parte dell’elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del

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Titolo IV - Disposizioni finanziarie e finali
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4952333 11709311
Art. 39. - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, comma 3, limitatamente all’anno 2018, 22, 22-bis, 34, 37 e 38, pari a 21.851.194 euro per l'anno 2018, a 75.028.329 euro per l'anno 2019, a 84.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, a 35.327.109 euro per l’anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall’anno 2027, si provvede:

a) quanto a 5.900.000 euro per l'

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4952333 11709312
Art. 40. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in le

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