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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sanzioni per appaltatori e subappaltatori di opere pubbliche in caso di subappalti illeciti
Il Decreto Sicurezza, con l'art. 25 (rimasto invariato a seguito dell'approvazione in via definitiva del disegno di legge di conversione), modifica l'art. 21, comma 1, della L. 646/1982, in materia di disposizioni antimafia, inasprendo le sanzioni penali nei confronti di appaltatori e subappaltatori di opere riguardanti la P.A. che concedano, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.
Tale autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.
A seguito della suddetta modifica, l'appaltatore che concede le opere pubbliche in subappalto senza autorizzazione è ora punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Inoltre, nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
In questi casi, l'amministrazione appaltante ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.