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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: la notifica preliminare va inviata anche al Prefetto
L'art. 26 del D.L. 04/10/2018, n. 113 (cd. "Decreto sicurezza", in vigore dal 05/10/2018), modifica l'art. 99, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale articolo 99 rientra tra le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e prevede, per alcuni di essi, che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta una notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. A seguito della modifica apportata, la notifica preliminare deve essere inviata anche al prefetto.
L'obbligo di notifica si applica ai:
- cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che ricadano nella suddetta categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
I contenuti della notifica sono fissati dall'Allegato XII del citato D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.
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