D.L. 19/06/2015, n. 78 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 19/06/2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.
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Art. 1. - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;

c) spese per l’esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;

d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all’anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell’anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti con

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Art. 1-bis - Saldo di competenza delle regioni per l’anno 2015

1. Anche per l’anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole regioni che nell’anno 2014 abbiano registrato indicatori a

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Art. 1-ter - Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane

1. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015.

2. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al f

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Art. 1-quater - Spese per investimenti delle regioni

1. Per l’anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costitui

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Art. 1-quinquies - Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza

1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fr

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Art. 2. - Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell’avvio a regime dell’armonizzazione contabile

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

2. All’artic

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Art. 3. - Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015

1. A decorrere dall’anno 2016 il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all’otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

2. A decorrere dall’anno 2016, entro il 1º giugno di ciascun anno il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate l’ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all’importo di cui al comma 1. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall’imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all’

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Art. 4. - Disposizioni in materia di personale

1. In caso di mancato rispetto “per gli anni 2014 e 2015” N7 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all’articolo 1, comma 462, lettera d), della

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Art. 4-bis - Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da concludere entro il “31 dicembre 2018"N23. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui a

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Art. 5. - Misure in materia di polizia provinciale

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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Art. 5-bis - Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terr

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Art. 6. - Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2015.

2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell’ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le antic

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Art. 7. - Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all’articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l’obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. N48 Per gli anni dal 2015 al 2027, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. N13

2-bis. All’articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni.».

3. Per l’anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l’applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l’anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l’effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.

4. All’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».

5. Al comma 11 dell’articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

6. Al comma 15 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2014».

7. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 gi

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Art. 7-bis - Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali

1. All’articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

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Art. 8. - Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e per 1.892 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all’articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui al terzo periodo del comma 1.

3. L’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.

4. L’erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell’avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

4-bis. L

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1884408 12091152
Art. 8-bis - Disposizioni concernenti la regione Valle d’Aosta

1. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell’accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Valle d’Aosta, l’obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d’Aosta di cui al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è determinato in 701,242 milioni di euro per l’anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l’anno 2015 in termini di indebitamento netto, si pro

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Art. 9. - Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università

1. All’articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2.005» è sostituita dalla seguente: «1.720».

2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:

«488-bis. In applicazione dell’intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all’entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.».

3. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 484 le parole: «previste dal comma 481» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole: «esclusivamente per pagare i» sono sostituite dalle seguenti: «per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai», le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il 75 per cento ai comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli al

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Art. 9-bis - Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. In attuazione della lettera E. dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per

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Art. 9-ter - Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci

N40

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 13, lettere a), b), ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:

a) per l’acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;

b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell’offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e l60-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In de

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Art. 9-quater - Riduzione delle prestazioni inappropriate

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono a totale carico dell’assistito.

3. Il medico dev

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1884408 12091157
Art. 9-quinquies - Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al ris

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1884408 12091158
Art. 9-sexies - Potenziamento del monitoraggio sull’acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale

1. All’articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica

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Art. 9-septies - Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E. dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auton

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Art. 9-octies - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorro

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Art. 9-novies - Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute

1. Per le medesime finalità di cui all’articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all’incremento d

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Art. 9-decies - Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016

1. Al fine di consentire alla regione Lazio di attuare il programma per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, è autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338 per l’anno 2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. A tali fini, la regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, richiede l’ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Pe

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Art. 9-undecies - Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti

1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell’espressione dell’intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell’economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:

a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai sensi dell’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

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1884408 12091164
Art. 9-duodecies - Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell’Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.

2. "Nel quadriennio 2016-2019"N30, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga a

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1884408 12091165
Art. 10. - Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d’identità elettronica

1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.»;

b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai segu

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1884408 12091166
Art. 11. - Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali

1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell’articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l’attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all’assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all’articolo 67 –quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all’autocertificazione ai sensi dell’articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture – Uffici territoriali del Governo. Si applica l’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. All’articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «si applica nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c).».

2. Il direttore dei lavori non può avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione.

3. I contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati prima dell’approvazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell’operatore economico e l’eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all’articolo 7, comma 13, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale.

5. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

5-bis. Il termine per l’inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell’applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell’atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili ad amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l’apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all’entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l’amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da

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Art. 11-bis - Disposizioni in materia di economia legale

1. Le disposizioni di cui all’

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Art. 12. - Zone franche urbane - Emilia

1. Nell’intero territorio colpito dall’alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all’interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

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1884408 12091169
Art. 13. - Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.

1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, può destinare fino a 205 milioni di euro per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. N20

2.

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1884408 12091170
Art. 13-bis - Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna

1. Ai fini dell’istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella

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1884408 12091171
Art. 13-ter - Misure per la città di Venezia

1. Per garantire l’effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all’articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: «a presiederlo,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dell’econom

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Art. 13-quater - Proroga di termine di cantierabilità

1. Il termine di cantierabilità di cui all’articolo 3, comma 2, lettere

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1884408 12091173
Art. 14. - Clausola di salvaguardia

1. All’articolo 1, comma 632, secondo periodo, della

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1884408 12091174
Art. 15. - Servizi per l’impiego

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione final

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1884408 12091175
Art. 16. - Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Al fine di accelerare l’avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

1-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

2) le parole: «, di cui 400.000 per l’anno 2014 e 500.000 per l’anno 2015» sono sostituite dalla seguente: «annui»;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-

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Art. 16-bis - Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell’umanità

1. Il comma 420 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostitu

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1884408 12091177
Art. 16-ter - Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all’imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l’assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell’Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all’articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all’articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° marzo 2016”

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Art. 16-quater - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della Regione Calabria

N25

1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 207

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1884408 12091179
Art. 17. - Disposizioni finali

1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il

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1884408 12091180
Art. 18. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio

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1884408 12091181
Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tabella 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.

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