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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 21/06/2022, n. 73
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In vigore dal 22/06/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175)
- L. 04/08/2022, n. 122 (legge di conversione), in vigore dal 20/08/2022
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Premessa |
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Titolo I - Semplificazioni fiscali |
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Capo I - Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente |
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Art. 1. - Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate compet |
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Art. 2. - Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; |
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Art. 3. - Modifiche al calendario fiscale1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «16 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre». 2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3-bis. - Estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario1. Dalla data di entrata in vigore del decre |
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Art. 4. - Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma le p |
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Art. 5. - Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legisla |
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Art. 6. - Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che |
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Art. 6-bis. - Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente |
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Art. 6-ter. - Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale1. Dopo il comma 2-quater dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente: |
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Capo II - Semplificazioni in materia di imposte dirette |
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Art. 7. - Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra |
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Art. 8. - Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: « |
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Art. 9. - Omissis
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Art. 10. - Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a): 1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»; |
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Capo III - Semplificazioni in materia di imposte indirette |
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Art. 12. - Modifica della disciplina in materia di esterometro1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle |
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Art. 13. - Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere1. All'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legisl |
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Art. 14. - Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso |
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Art. 15. - Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il co |
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Capo IV - Altre misure di semplificazione fiscale |
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Art. 16. - Omissis
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Art. 17. - Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti |
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Art. 18. - Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) è sostituito dal seguente: «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle pro |
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Art. 19. - Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019 |
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Art. 20. - Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF |
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Art. 21. - Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 5-quater è |
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Capo V - Ulteriori disposizioni fiscali |
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Art. 22. - Proroga del meccanismo di inversione contabile |
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Art. 23. - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola «nuovi» è soppressa; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.». 2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualifica |
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Art. 24. - Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comm |
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Art. 25. - Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche |
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Art. 25-bis. - Modifica all’articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore |
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Art. 26. - Disposizioni in materia di Terzo settore1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 79: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”; 2) al comma 2-bis, le parole: “5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “6 per cento” e le parole: “e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi” sono sostituite dalle seguenti: “e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi”; 3) al comma 4, alinea, le parole: “di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “di natura non commerciale ai sensi del comma 5”; 4) al comma 5-bis, dopo le parole: “le quote associative dell’ente” sono inserite le seguenti: “, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85”; 5) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i due periodi d’imposta successivi al termine fissato dall’articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica”; 6) al comma 6: 6.1) le parole: “familiari e conviventi”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “familiari conviventi”; 6.2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis”; |
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Art. 26-bis. - Modifica all’articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore |
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Titolo II - Procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello stato e disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale |
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Capo I - Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della tesoreria dello stato |
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Art. 27. - Omissis
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Art. 30. - Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 24401. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis: 1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»; 2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; 3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»; 4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse; b) all'articolo 16-ter: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis è eseguito con le modalità stabilite dal regolamento.»; 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile e, secondo le modalità previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.». c) l'articolo 23 è abrogato; d) l'articolo 44 è sostituito dal seguente: «Art. 44 (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici). - 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»; e) l'articolo 45 è sostituito dal seguente: |
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Art. 31. - Art. 32. - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale |
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Art. 33. - Art. 34. - Omissis
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Art. 35. - Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco nonché in materia di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in carica della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori |
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Art. 35-bis. - Omissis
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Art. 36. - Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni |
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Art. 36-bis. - Omissis
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Art. 37. - Termini del programma delle amministrazioni straordinarie1. All'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conve |
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Art. 37-bis. - Modifiche all’articolo 25-novies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All’articolo 25-novies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la |
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Art. 38. - Art. 40-bis - Omissis
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Art. 40-ter. - Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione |
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Art. 40-quater. - Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura1. Al |
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Art. 41. - Cooperazione internazionale1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, le risorse finanziarie di cui all'articolo |
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Art. 41-bis. - Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali1. All’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Titolo III - Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e disposizioni finanziarie e finali |
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Capo I - Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394 |
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Art. 42. - Art. 45. - Omissis
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Capo II - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 46. - Disposizioni finanziarie e finali1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apport |
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Art. 46-bis. - Clausola di salvaguardia |
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Art. 47. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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20/12/2024
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