Comma abrogato dall'art. 1, comma 318, della L. 29/12/2022, n. 197, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione del Sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria all'attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale. Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza."

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