Articolo modificato dall’art. 1, comma 327, della L. 30/12/2020, n. 178 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 318, della L. 29/12/2022, n. 197, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 9. - Assegno di ricollocazione

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.

3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;

b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;

c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;

d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;

e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7;

f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.

5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015.

6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.

6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente”;

b) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge”;

c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice”.

7. Abrogato."

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