Comma sostituito dall’art. 1, comma 74, della L. 30/12/2021, n. 234 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 318, della L. 29/12/2022, n. 197, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"4. La domanda di Rdc resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile."

Dalla redazione