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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 03/08/2004, n. 19
L. R. Piemonte 03/08/2004, n. 19
L. R. Piemonte 03/08/2004, n. 19
- L.R. 09/03/2023, n. 3
- Sentenza C. Cost. 26/03/2015, n. 47
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Capo I - OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di seguito tutti denominati impianti, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1° agosto 20 |
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Art. 2 - (Campo di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra zero hertz e trecento gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefoni |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni: a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative; b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti; c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni; |
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Capo II - AUDIZIONE TECNICA |
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Art. 4 - (Audizione tecnica)1. È attivata l'audizione tecnica regionale con il fine di acquisire informazioni, pareri e ogni altro utile supporto all'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalla presente legge, nonché di provvedere al monitoraggio degli adempimenti ivi previsti. L'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'audizione sono definite con determinazione del res |
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Capo III - COMPETENZE |
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Art. 5 - (Competenze della Regione)1. Le competenze della Regione sono: a) fissare, sentite le province, i criteri generali per la localizzazione degli impianti e gli standard urbanistici, fatte salve le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del GRTN, unitamente ai criteri per l'individuazione di aree sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e le misure di cautela da adottarsi in esse; b) stabilire, sentite le province, i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti ad alta tensione fino a centocinquanta chilovolt, secondo criteri di compatibilità ambientale; c) esprimere il parere, anche tramite valutazioni di tipo ambientale strategico, sul programma triennale di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione, di cui all'articolo 2, comma 1, del d.m. industria, comm |
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Art. 6 - (Competenze delle province)1. Le province, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998 e alla l. 36/2001, provvedono a: |
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Art. 7 - (Competenze dei comuni)1. I comuni, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998, alla l. 36/2001 e al d.lgs. n. 259/2003, provvedono a: a) definire, sulla base dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9, specifici tracciati per la local |
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Capo IV - ATTIVITÀ E MEZZI DI TUTELA |
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Art. 8 - (Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)1. I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale di cui all'articolo 7 comma 1, lettera c). Copia del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia competente. 2. Gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione garantiscono durante l'esercizio il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità |
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Art. 9 - (Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche)1. Gli enti gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, in armonia con quanto disposto all'articolo 55 del d.lgs. 112/1998, entro il 31 dicembre di ogni anno, i programmi di sviluppo della rete provvedendo a mettere a disposizione gli aggiornamenti annuali determinati anche da provvedimenti normativi ed autoritativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria. Il GRTN correda il proprio programma di sviluppo di un'analisi di compatibilità ambientale per l'espressione del parere di cui all'articolo 5, comma |
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Art. 10 - (Vigilanza e controlli)1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della l |
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Art. 11 - (Rapporto e Osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico)1. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), l'ARPA redige un rapporto annuale, da pre |
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Art. 12 - (Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)1. Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di |
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Art. 13 - (Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici)1. I gestori degli impianti radioelettrici certificano all'amministrazione comunale e all'ARPA Piemonte la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'ambito delle proc |
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Art. 14 - (Oneri autorizzativi e di controllo)1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivan |
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Art. 15 - (Prescrizioni e incentivi)1. I comuni, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la radiodif |
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Art. 16 - (Sanzioni)1. Si applicano le sanzioni previste all'articolo 15 della l. 36/2001. N4 2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3 o all'articolo 44 del decreto legislativo n. 259/2003, oppure non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 18, in caso di impianti esistenti alla data di |
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Capo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 17 - (Norma finanziaria)1. All'attuazione della presente legge sono destinate, per il corrispondente importo annuo, le risorse derivanti dalle assegnazioni a favore delle regioni, di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 17 della l. 36/2001 e agli articoli 103 e 112 della |
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Art. 18 - (Norme transitorie)1. I gestori oppure i proprietari degli impianti in esercizio provvedono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. I soggetti di cui al comma 1, fa |
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Art. 19 - (Modifica all'articolo 47 della l.r. 44/2000)1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articol |
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Art. 20 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi: |
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Art. 21 - (Dichiarazione di urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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