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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 15/07/2021, n. 19
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- L.R. 09/03/2023, n. 3
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- Avviso di rettifica in B.U. 22/07/2021, n. 29, Suppl. Ord. n. 3
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e sanitarie, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato |
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Art. 2 - Destinatari1. Gli interventi della presente legge sono rivolti: a |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, si definisce per: a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessi |
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Art. 4 - Competenze della Regione1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1: a) realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico nel contesto del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 6, anche tramite la sezione tematica sul GAP di cui all'articolo 10; b) assicura costantemente la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, mediante l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche; c) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori del |
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Art. 5 - Soggetti attuatori1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge concorrono, secondo gli orientamenti definiti dalla Regione, con specifico provvedimento della Giunta: a) gli en |
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Art. 6 - Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare: a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico media |
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Art. 7 - Prevenzione del GAP a tutela dei minori1. In osservanza di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è fatto divieto di accesso ai minori di anni diciotto: a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo; |
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Art. 8 - Campagna di informazione nelle scuole1. Nel predisporre le iniziative didattiche di cui all'articolo 7, comma 6, le istituzioni scolastiche tengono conto, tra le altre, anche della metodol |
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Art. 9 - Logo regionale e istituzione della giornata "Slot, no grazie!"1. È istituito il logo regionale "Slot, no grazie!". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un concorso per la progettazione grafica del logo regionale "Slot, no grazie!", la cui partecipazione è riservata agli istituti scolastici e a quelli formativi di secondo grado della Regione. La partecipazione è a titolo gratuito. |
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Art. 10 - Sezione tematica sul GAP presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche1. La Regione istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche, la sezione tematica sul GAP, con funzione consultiva e di monitoraggio che si riunisce almeno due volte all'anno. 2. La sezione tematica sul GAP è composta da: a) uno specialista di comprovata esperienza, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza; |
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Art. 11 - Materiale informativo e pubblicità1. La Regione, tramite gli enti locali, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo predisposto dalle ASL, così come previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 158/2012, sui rischi correlati al gioco d'azzardo patologico e sui servizi di assis |
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Art. 12 - Concessione dei benefici1. La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, considera titolo di preferenza l'asse |
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Art. 13 - Ulteriori indicazioni sulla concessione dei benefici1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quelle manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniz |
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Art. 14 - Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata1. La Regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a prevenire il ricorso all'usura da parte dei soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie, promuove, con il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento di cui alla legge regionale 19 giu |
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Art. 15 - Promozione delle attività enti del terzo settore1. La Regione per promuovere le azioni di contrasto alla ludopatia pone in essere interventi in collaborazione con le associazioni del terzo settore, c |
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Art. 16 - Nuove aperture di esercizio1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente. 2. È interdetto l'esercizio delle attività di cui all'articolo. 3, comma 1, lettere. c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma |
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Art. 19 - Limitazioni orarie all'esercizio del gioco1. Per rendere omogenee e coerenti sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, i titolari delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti per il gioco così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) sono tenuti, nell'arco dell'orario di apertura previsto, a rispettare tassativamente le fasce orarie di interruzione quot |
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Art. 20 - Comorbidità del gioco d'azzardo patologico e Sistema informativo delle dipendenze1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da parte delle ASL di iniziative, a carattere sperimentale, nei confront |
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Art. 21 - Altre forme di premialità alla lotta alla ludopatia1. La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio e della prima attuazione della legge, individua forme di incentivi e premialità per le attività c |
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Art. 22 - Sostegno alle attività di informazione1. La Regione nella concessione di patrocini, benefici economici o sovvenzioni, comunque denominati, considera titolo di preferenza l'attività delle a |
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Art. 23 - Sanzioni1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2 e all'articolo 18, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni. 2. All'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, a |
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Art. 24 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti; |
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Art. 25 - Abrogazioni1. La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzio |
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Art. 26 - Norma finale1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla |
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Art. 27 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 955.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, a valere |
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Art. 28 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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