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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 02/11/1982, n. 32
L. R. Piemonte 02/11/1982, n. 32
L. R. Piemonte 02/11/1982, n. 32
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 04/12/2009, n. 30
- L.R. 30/09/2008, n. 28
- L.R. 23/04/2007, n. 9
- L.R. 09/06/1994, n. 16
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Titolo I. Disposizioni generali |
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Art. 1. - (Abrogazione)1. La legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, è abrogata e sostituita dalla presente. |
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Art. 2. - (Finalità)1. La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, interviene nel recupero di ambient |
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Art. 3. - (Interventi di salvaguardia)1. La Regione anche su proposta del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può svolgere |
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Art. 4. - (Documentazione ed informazione)1. La Regione promuove e sostiene ogni forma di documentazione ed informazione atta a favo |
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Titolo II. Tutela dell'ambiente |
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Capo I. Rifiuti |
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Art. 5. - (Abbandono di rifiuti)1. È vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amm |
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Art. 6. - (Combustione di rifiuti)1. È vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ciò destinati, e nel |
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Art. 7. - (Attribuzioni dei Comuni)1. I Comuni curano l'asportazione dei rifiuti lungo le strade pubbliche ed in ogni altro luogo pubblico ivi comprese le rive di specchi e corsi |
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Art. 8. - (Interventi pubblici)1. La Regione può intervenire a proprie spese per l'asportazione ed il trasporto, presso |
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Capo II. Salvaguardia dell'ambiente rurale e montano |
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Art. 11. - (Fuoristrada)1. Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. 2. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. N18 2 bis. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie. N17 3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non compe |
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Art. 12. - (Recupero aree degradate)1. La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate. 2. In tal senso la Regione: |
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Titolo III. Omissis
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Titolo IV. Norme comuni |
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Art. 34. - (Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale)1. Ai fini della presente legge è istituito il Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale composto da:. - l'Assessore regionale per la tutela dell'ambiente con funzione di Presidente; - sette esperti nelle discipline natura |
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Art. 35. - Omissis
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Titolo V. Vigilanza e sanzioni |
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Art. 36. - (Vigilanza) |
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Art. 37. - Omissis
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Art. 38 - (Sanzioni amministrative)1. Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) omissis c) per le violazioni di cui ai co |
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Art. 39 - (Procedura amministrativa e contenzioso) |
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Titolo VI. Disposizioni finanziarie |
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Art. 40 - (Proventi e relazione annuale)1. I proventi derivanti dalle sanzioni |
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Art. 41. - (Disposizioni contabili)1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di L. 1.200 milioni. |
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Art. 42. - (Disposizioni finali)1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1983. |
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Allegato A - Omissis
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