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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 12/07/1994, n. 25
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Art. 1. - (Finalità)1. La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali e detta norme per la valorizzazione e la salvaguardia delle attività idro minerali. |
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Titolo I. - Del permesso di ricerca |
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Art. 2. - (Oggetto del permesso di ricerca)1. I lavori di ricerca delle acque minerali e termali possono essere effettuati solo da chi abbia ottenuto il permesso. 2. Il permesso di ricerca h |
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Art. 3. - (La domanda per il permesso di ricerca)1. La domanda, inoltrata alla Giunta regionale, diretta all'ottenimento del permesso di ricerca deve contenere i seguenti dati: a) le generalità e il domicilio per le persone fisiche; per le società, la sede e le generalità del legale rappresentante; b) l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda; c) il periodo di tempo per cui viene richiesto il permesso. 2. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati che ne |
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Art. 4. - (Rilascio e contenuto del permesso di ricerca)1. Entro 150 giorni dal ricevimento della domanda la Giunta regionale, sentite l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione provinciale interessate e la Comunità Montana ove esista, provvede al rilascio del permesso di ricerca secondo i criteri |
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Art. 5. - (Domande in concorrenza)1. Due o più domande di permesso di ricerca si considerano in concorrenza qualora presentino interferenza nelle aree richieste e ri |
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Art. 6. - (Superficie dell'area oggetto di permesso di ricerca)1. L'estensione dell'area oggetto del permesso di ricerca è correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino interessato e |
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Art. 7. - (Durata del permesso di ricerca)1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato per la durata massima di tre anni. |
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Art. 8. - (Del prelievo e della sperimentazione delle acque)1. Durante il permesso di ricerca è consentito al ricercatore il prelievo delle acque nella quantità necessaria per gli accertamen |
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Art. 9. - (Opere di captazione)1. Il ricercatore, una volta individuate le sorgenti oggetto del permesso, deve presentare all'Amministrazione regionale domanda con |
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Art. 10. - (Obbligo di comunicazione a carico del ricercatore)1. Il ricercatore deve dare comunicazione scritta all'Assessorato regionale competente entro 30 giorni dal rinvenimento di sorgenti |
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Art. 11. - (Ricerca in area oggetto di concessione)1. Il concessionario di acque minerali e termali, qualora intenda intraprendere nell'ambito del perimetro di concessione altri lavor |
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Titolo II. - Della concessione |
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Art. 12. - (Oggetto della concessione)1. Le acque minerali e termali possono essere coltivate solo da chi ne abbia avuta la concessione. |
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Art. 13. - (Domanda di concessione)1. La domanda di concessione presentata alla Giunta regionale, deve contenere i seguenti dati: a) le generalità e il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalità del legale rappresentante per le società; b) l'indicazione dell'estensione dell'area oggetto della domanda; c) la classificazione di acqua oggetto della domanda ed il suo impiego; d) il periodo di tempo per cui viene richiesta la concessione. 2. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati che ne formano parte integrante: |
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Art. 14. - (Rilascio e contenuto della concessione)1. Entro 180 giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, sentita l'Amministrazione comunale interessata e la Comunità Montana ove esistente, provvede al rilascio della concessione secondo i criteri previsti all'articolo 24. 2. L'atto di concessione contiene: a) la delimita |
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Art. 15. - (Domande in concorrenza)1. In caso di domande in concorrenza è preferito il ricercatore scopritore qualora possieda le capacità tecnico economiche. |
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Art. 16. - (Modificazione dell'atto di concessione)1. La Giunta regionale può, per motivi di pubblico interesse, introdurre modifiche ai provvedimenti di concessione rilasciati. |
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Art. 17. - (Durata della concessione)1. La concessione può essere rilasciata per la durata massima di 20 anni e rinnovata, per periodi non superiori a 20 anni, previa o |
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Art. 18. - (Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta)1. L'estensione dell'area oggetto di concessione è correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente. 2. Ne |
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Art. 19. - (Obblighi di comunicazione a carico del concessionario)1. Il concessionario deve dare, ogni 6 mesi, comunicazione scritta all'Assessorato regionale competente riguardo a: a) dati gior |
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Art. 20. - (Pertinenze minerarie)1. Sono pertinenze minerarie le opere di captazione, nonché gli impianti di adduzione e raccolta delle acque. |
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Art. 21. - (Dichiarazione di pubblica utilità)1. All'interno dell'area di concessione, tutte le opere strettamente necessarie alla coltivazione della miniera e per la protezione del giacimento sono c |
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Art. 22. - (Dell'ipoteca mineraria)1. L'iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della concessione e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del giacimento è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale. 2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata: |
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Art. 23. - (Fallimento)1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata, a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 |
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Titolo III. - Provvedimenti comuni al permesso di ricerca ed alla concessione |
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Art. 24. - (Criteri di valutazione)1. La Giunta regionale provvede in merito alle domande di permesso di ricerca e di concessione tenuto conto: |
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Art. 25. - (Diritto proporzionale annuo)1. A carico del ricercatore ed a favore dell'Amministrazione regionale è stabilito un diritto proporzionale annuo di lire 4.500 per ogni ettaro o frazione dello stesso compreso nell'area oggetto del permesso con un minimo non inferiore a lire 100.000. 2. A carico del concessionario è stabilito nell'atto di concessione un diritto proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione dello stesso compreso nell'area oggetto di concessione: a) N10 di lire 40.000 con un minimo complessivo di lire 5.000.000 per le concessioni sfruttate per l'imbottigliamento; b) di lire 14.500 con un minimo complessivo di lire 1.500.000 per le concessioni di acque termali e di acque minerali per cure |
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Art. 26. - (Rapporti con i proprietari dei terreni)1. Il ricercatore o il concessionario, con preavviso di almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di ricerca o di sfruttamento, deve notificare il relativo atto regionale |
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Art. 27. - (Della cessazione del permesso di ricerca e della concessione)Il permesso di ricerca e la concessione cessano per: |
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Art. 28. - (La rinuncia)1. La dichiarazione di rinuncia deve essere comunicata per iscritto dal ricercatore o dal concessionario alla Giunta regionale e non deve contenere condizione alcuna. 2. Dalla data di presentazione di tale d |
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Art. 29. - (La decadenza)1. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza della concessione o del permesso di ricerca quando il concessionario o il ricercatore: a) non abbia dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro 6 mesi dalla data di rilascio de |
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Art. 30. - (La revoca)1. La Giunta regionale può disporre la revoca della concessione o del permesso di ricerca per sopravvenuti gravi motivi di pubblico |
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Art. 31. - (Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza)1. In nessun caso il concessionario o il ricercatore hanno diritto a compensi, rimborsi o indennità dall'Amministrazione regionale |
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Art. 32. - (Trasferimento del permesso o della concessione per atto tra vivi)1. Qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso di ricerca o della concessione è soggetto, pena di nullità, all'autorizzazione preventiva dell |
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Art. 33. - (Trasferimento del permesso di ricerca o della concessione mortis causa)1. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario il relativo permesso di ricerca o la concessione possono essere trasferiti, con prov |
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Titolo IV. - Vigilanza, sanzioni, regime transitorio |
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Art. 34. - (Vigilanza)1. La vigilanza sui lavori di ricerca e sull'utilizzazione delle acque minerali e termali è attuata dall'Assessorato regionale comp |
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Art. 35. - (Dati statistici)1. I concessionari debbono fornire all'Assessorato regionale competente per materia i dati statistici ed ogni altro elemento informa |
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Art. 36. - (Programma dei lavori)1. Entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato all'Assessorato regionale competente per materia il programma dei lavo |
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Art. 37. - (Sanzioni)1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il relativo permesso è comminata una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000. 2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata una sanzione amministrativa da lire 4.000.000 a lire 20.000.000. |
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Art. 38. - (Polizia Mineraria)1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di poli |
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Art. 39. - (Regime transitorio)1. I permessi di ricerca rilasciati secondo il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono mantenuti in vigore per la durata stabilit |
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Art. 40. - (Norma urbanistica transitoria)1. In attesa della formazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 3 della presente legge, i Comuni sedi di stabilimenti termali o |
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Art. 41. - (Tasse di concessione regionale)1. Gli atti ed i provvedimenti di cui alla presente legge sono soggetti alle tasse di concessione regionale ai sensi del decreto leg |
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Art. 42. - (Disposizioni finanziarie)1. Per quanto è previsto all'ultimo comma degli articoli 3 e 13 ed all'articolo 37 della presente legge, vengono istituiti nello stato di previsione del bilancio 1994 i seguenti nuovi capitoli in entrata: a) "Proventi a compenso e rimb |
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