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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 01/08/2018, n. 11
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- L.R. 19/10/2021, n. 25
- L.R. 29/05/2020, n. 13
- L.R. 17/12/2018, n. 19
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Principi, finalità, obiettivi, funzioni |
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Art. 1 - Principi1. La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di cr |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo Statuto regionale, nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere: a) l'accesso da parte di tutte le persone alle attività e ai beni culturali con pari opportunità di fruizione, rimuovendo le barriere fisiche e operando per ridurre gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione culturale; b) i processi di integrazione sociale e culturale in atto nella società contemporanea attraverso i valori e gli strumenti propri della cultura, con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine; c) l'integrazione fra le politiche culturali e gli al |
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Art. 3 - Obiettivi1. Nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e intervento, la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) la costruzione di un'offerta diffusa, articolata e plurale sul territorio |
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Art. 4 - Funzioni della Regione |
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Art. 5 - Sistema delle autonomie territoriali1. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge. 2. Gli enti appartenenti al sistema de |
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Capo II - Strumenti di programmazione e di intervento |
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Art. 6 - Programma triennale della cultura1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali. 2. Il Programma triennale individua gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge e può essere aggiornato su base annuale con |
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Art. 7 - Strumenti di intervento1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti: a) programmazione e realizzazione diretta; b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a: 1) intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni; |
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Art. 8 - Partecipazione1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce uno o più tavoli della cultura, |
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Art. 9 - Soggetti destinatari degli interventi1. I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono: a) enti locali singoli o associati; |
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Art. 10 - Sistemi informativi della cultura.1. La Regione: a) promuove lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione |
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TITOLO II - Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo, patrimonio linguistico e dialettale |
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Capo I - Beni culturali |
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Art. 11 - Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico1. La Regione: a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità |
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Art. 12 - Valorizzazione della Sacra di San Michele1. La Regione: a) riconosce la Sacra di San Michele quale monumento simbolo del Piem |
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Art. 13 - Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale. 2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione |
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Art. 14 - Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale1. La Regione: a) sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interess |
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Art. 15 - Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico1. La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggisti |
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Capo II - Istituti e luoghi della cultura |
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Art. 16 - Musei1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comu |
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Art. 17 - Funzioni della Regione in materia di musei1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale del Piemonte la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni: a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell'offerta museale in Piemonte tramite l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione nei sistemi di comunicazione con il pubblico e l'adozione di linguaggi mirati a favorire l'accessibilità culturale dei diversi gruppi di utenti; |
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Art. 18 - Sistemi museali1. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per l |
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Art. 19 - Programmi UNESCO1. La Regione, in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), si adopera per integrare la cultura nell |
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Art. 20 - Itinerari culturali1. La Regione promuove itinerari a carattere culturale, turistico e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o so |
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Art. 21 - Biblioteche1. La Regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale o di interesse locale, dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate. 2. Le biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunità regionale al servizio della cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con le linee del Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 1994, è offrire risorse e servizi con una varietà di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione, sviluppo personale e svago. Esse operano, entro i limiti di competenza della Regione, per: a) garantire alla totalità della cittadinanza l'accesso diffuso alle informazioni ed alla conoscenza; b) garantire l'accesso gratuito ai servizi di base di consultazione, prestito e navigazione internet; c) contribuire allo sviluppo culturale, all'educazione e alla formazione democratica, intellettuale e civile della cittadinanza; |
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Art. 22 - Reti e sistemi bibliotecari1. La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche. 2. Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalità organizzative. 3. In particolare le reti e i sistemi bibliotecari: |
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Art. 23 - Archivi e sistemi archivistici1. La Regione: a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e |
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Art. 24 - Centri di documentazione1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private piemontesi. 2. I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la valorizz |
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Art. 25 - Rete documentale integrata regionale e locale1. La Regione favorisce la realizzazione della rete documentale regionale a cui afferiscono biblioteche, archivi, centri di documentazione e altri isti |
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Art. 26 - Istituti culturali1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto regionale, sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella degli istituti culturali di rilievo regionale. N1 |
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Capo III - Promozione del libro e della lettura |
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Art. 27 - Promozione del libro e della lettura1. La Regione riconosce il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza. 2. La Regione provvede a realizzare e a sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura. In particolare: a) promuove e sostiene iniziative rivolte a tutta la popolazione, con particolare riguardo alla prima infanzia, alle persone adolescenti e giovani; b) promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive; c) promuove e sostiene iniziative, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti particolari quali g |
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Art. 28 - Imprese editoriali e librerie1. La Regione: a) sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale, |
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Art. 29 - Strumenti di intervento1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 28 a favore delle imprese editoriali piemontesi, la Regione: a) incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali piemontesi, al fine di promuoverne la visibilità e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni no profit, fondazioni, società cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie; b) sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra impres |
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Capo IV - Attività culturali e di spettacolo |
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Art. 30 - Ambiti di interventi1. Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare: a) spettacolo dal vivo; |
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Art. 31 - Spettacolo dal vivo1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni. 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo; b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea; |
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Art. 32 - Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività: a) arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico; |
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Art. 33 - Cinema, audiovisivo e multimedialità1. La Regione valorizza e sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: a) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, quali occasioni di conoscenza del repertorio e della storia del cinema e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche della produzione contemporanea italiana e internazionale |
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Art. 34 - Sedi di attività culturale e di spettacolo1. La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, mediante: |
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Art. 35 - Arti plastiche e visive1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito delle arti plastiche e visive: a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti plastiche e visive nel divenire dei movimenti e delle scuole, nell'articolazione dei linguaggi e delle forme espressive; b) promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della creazione contemporanea in tutte le espressioni e articolazi |
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Art. 36 - Attività di promozione culturale1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione culturale: a) diffondere la cultura negli aspetti di interesse generale e di dibattito nella società civile, con particolare riferimento ad aree culturali quali le letterature, la storia, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, il dialogo fra le culture e le religioni; |
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Art. 37 - Attività di promozione educativa1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione educativa: a) valorizzare le attività culturali attraverso qualificate attività corsuali; b) incentivare la crescita individuale, l'accesso alla cultura, l'aggregazione e l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale; c) promuovere pari opportunità di accesso al sapere degli individu |
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Capo IV-bis - Patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte |
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Art. 38. - Definizione e valorizzazione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte1. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è un patrimonio culturale immateriale che costituisce elemento qualificante dell'identità piemontese. 2. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è costituito dall'insieme delle lingue e dei dialetti storicamente parlati nella Regione, ossia: |
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Art. 38-bis. - Ambiti di intervento1. Ai fini della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38, comma 2, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative e amministrative, realizza: a) interventi diretti: azioni assunte di diretta iniziativa della Regione; b) interventi indiretti: azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata. 2. Gli interventi diretti e indiretti della Regione sono individuati nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6 e sono indirizzati alla conoscenza, alla promozione, alla valorizzazione, all'uso e alla fruizione anche nell'ambito di più complessivi progetti di sviluppo sociale, economico e turistico delle aree interessate, con particolare riguardo: |
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Art. 38-ter. - Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte1. È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale. La Consulta partecipa, in conformità all'articolo 8, alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6 |
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Art. 38-quater - Impiego delle grafie standard1. Per il raggiungimento delle finalità di cui |
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TITOLO III - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie |
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Capo I - Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie |
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Art. 39 - Disposizioni di rinvio1. I seguenti ambiti, pur attinenti alla presente legge, sono disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento: a) ecomusei, di cui alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomuse |
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Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 181. Il titolo della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente: "Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale". 2. Al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 18/2008, dopo le parole "della piccola imprenditoria editoriale" sono aggiunte le seguenti: "dell'informazione periodica locale". 3. Al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 18/2008, le parole "e linguistico" sono soppresse. 4. |
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Art. 41 - Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 151. Il titolo della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individua |
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Art. 42 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata i |
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Art. 43 - Disposizioni transitorie1. In fase di prima attuazione il Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 44 - Notifica all'Unione europea1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi |
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Capo II - Disposizioni abrogative |
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Art. 45 - Abrogazioni1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali); b) legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 (Norme per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale); c) legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10 (Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino); d) legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa); e) legge regionale 11 novembre 1981, n. 47 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 19-12- 1978, n. 78, per lo sviluppo delle strutture culturali locali); f) legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo); g) legge regionale 18 aprile 1985, n. 36 (Istituzione del seminario di Bardonecchia per la formazione federalista europea); h) legge regionale 11 giugno 1986, n. 23 (Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le attività culturali); i) legge regionale 12 novembre 1986, n. 45 (Modifiche alla L.R. 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali"); l) articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree d |
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Capo III - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 46 - Fondo per la cultura1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge è istituito il Fondo per la cultura articolato in: a) N2 Fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali nonché al sostegno della Regione al perseguimento degli scopi istituzionali degli enti partecipati; il Fondo |
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Art. 47 - Norma finanziaria1. Per le spese di parte corrente relative al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dei beni e delle attività culturali nonché alla partecipazione della Regione alle attività degli enti partecipati, di cui all'articolo 46, comma 1, |
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Art. 48 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2019.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell |
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