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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 28/09/2012, n. 11
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L. R. Piemonte 28/09/2012, n. 11
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 12/08/2013, n. 17
- L.R. 28/12/2012, n. 18
- L.R. 18/12/2012, n. 14
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Capo I. - NORME GENERALI |
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Art. 1. - (Principi generali)1. La Regione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte. 2. La Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, individua negli enti territo |
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Art. 2. - (Ambito di applicazione)1. La Regione disciplina le misure di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, al fine di ottemperare alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari. |
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Capo II. - ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI |
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Art. 3. - (Esercizio associato di funzioni e di servizi)1. I comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente svolgono le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni. |
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Capo III. - FORME DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E DI SERVIZI |
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Art. 4. - (Unione di comuni)1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni attraverso unione di comuni, successivamente denominata unione, costituita secondo le modalità di seguito previste. 2. L'unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. 3. L’unione ha durata determinata dallo statuto per un periodo non inferiore a dieci anni. |
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Art. 5. - (Convenzione)1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni anche attraverso la stipulazione di una convenzione, nel rispetto dei requisiti di aggregazione di cui all’articolo 7. 2. I comuni appartenenti ad un'unione in base all'articolo 4 possono gestire |
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Capo IV. - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E LIMITI MINIMI DEMOGRAFICI |
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Art. 6. - (Aree territoriali omogenee)1. La Regione, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione, individua le seguenti aree territoriali omogenee, alle quali appartengono i comuni del Piemonte: |
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Art. 7. - (Requisiti di aggregazione)1. I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati: a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea; b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte, con un margine di tolleranza del 10 pe |
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Art. 8. - (Procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali)1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati presentano alla Regione le proposte di aggregazione nel rispetto dei requisiti indicati. 2. I comuni, nelle proposte di aggregazione, indicano le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità. |
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Capo V. - SUPPORTO ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI |
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Art. 9. - (Supporto economico per la gestione associata)1. La Regione destina annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi a sostegno della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nelle forme consentite dalla normativa statale e regionale. |
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Art. 10. - (Supporto tecnico-organizzativo)1. La Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assi |
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Capo VI. - FUSIONE E INCORPORAZIONE DI COMUNI |
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Capo VII. - NORME RELATIVE ALLE COMUNITÀ MONTANE |
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Art. 12. - (Unioni montane di comuni)1. L'assemblea dei sindaci di ciascuna delle attuali comunità montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione assunta a maggioranza può chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni. 2. Il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifica la richiesta di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'assemblea. 3. Entro il termine per |
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Art. 14. - (Superamento delle comunità montane)1. Il Presidente della Giunta regionale, decorso il termine perentorio di cui al comma 3 dell'articolo 12 e, ad esclusione dei |
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Art. 15. - (Nomina del commissario e procedure di liquidazione)1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario ne determina il relativo compenso. 2. I commissari svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali. In particolare: a) garantiscono il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite con riferimento all'ordinaria amministrazione; b) assicurano la continuità nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale, fino a nuova determinazione dei comuni interessati; c) adottano, limitatame |
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Art. 16. - (Estinzione delle comunità montane)1. Al termine della procedura di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, con p |
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Art. 18. - (Norme in materia di personale delle comunità montane)1. La Regione e i suoi enti strumentali, dipendenti e ausiliari, in relazione ai rispettivi piani occupazionali, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 2. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista dallo stesso. |
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Capo VIII. - MODIFICHE DI NORME |
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Capo IX. - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE E ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 21. - (Disposizioni finali e transitorie)1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del CAL, provvede al riordino del conferimento di funzioni e compiti amm |
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Art. 22. - (Abrogazione di norme)1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima. 2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) omissis; |
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Capo X. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 23. - (Disposizioni finanziarie)1. Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012, agli oneri per la gestione associata di funzioni e serviz |
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Capo XI. - DICHIARAZIONE D'URGENZA |
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Art. 24. - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. |
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