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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 25/10/1982, n. 70
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- L.R. 04/09/2001, n. 18
- Regolam. R. 17/08/1999, n. 3
- L.R. 01/12/1997, n. 39
- L.R. 04/09/1995, n. 41
- L.R. 07/07/1995, n. 22
- Regolm. R. 17/08/1993, n. 3
- L.R. 15/07/1985, n. 44
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TITOLO I - IGIENE E SANITà PUBBLICA |
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CAPO I - ATTRIBUZIONI |
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Art. 1. |
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Art. 2. - Competenze della RegioneIn materia di igiene e sanità pubblica spettano alla Regione: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale; |
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Art. 3. - Attribuzioni del Presidente della Giunta regionaleSpetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di due o più comuni. La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei servizi e presidi dell'U.S.L. L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo, è demandata ai sindaci; in caso di inadempienza entro il te |
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Art. 4. |
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Art. 5. |
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Art. 6. |
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Art. 7. |
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Art. 8. |
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Art. 9. |
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Art. 10. |
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Art. 11. |
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Art. 12. |
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Art. 13. |
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Art. 14. |
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CAPO I-BIS - DISCIPLINA PER L'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI DI CATEGORIA B |
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Art. 14-bis. - Nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B1. Al rilascio dei nulla osta previsti dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (At |
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Art. 14-ter. Autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio |
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Art. 14-quater. - Autorizzazione alla spedizione di rifiuti radioattivi |
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CAPO II - ORGANISMI COLLEGIALI |
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Art. 15. - Commissione tecnica regionale per la radioprotezione1. La Commissione tecnica regionale per la radioprotezione è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, con funzioni di presidente; |
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Art. 16. - Commissione regionale per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umanoAi compiti tecnico-consultivi per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, ivi compresi quelli previsti dall'articolo |
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Art. 17. - Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico |
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Art. 18. - Commissione regionale tecnica per i gas tossici |
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Art. 19. - Commissione esaminatrice per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici |
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Art. 20. - Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti1. La Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che la presiede; b) il dirigente resp |
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Art. 20-bis. - Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti1. È istituito il Comitato consultivo regiona |
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Art. 21. - Commissione sanitaria per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natantiLa commissione sanitaria prevista dall'articolo 481 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall'articolo 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, opera nell'ambito della U.S.L. ed ha sede in Aosta ed, eventualmente, in altri comuni della U.S.L. previamente individuati con provvedimento della |
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Art. 22. - Commissione sanitaria per l'ampliamento dei cimiteri |
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Art. 23. - Membri supplenti, durata in carica, sostituzioni, compensiIn seno alle commissioni sanitarie di cui al presente capo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, devono essere nominati altrettanti su |
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Art. 24. - Soppressione organismi collegialiSono soppressi: a) il consiglio di sanità della Vall |
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TITOLO II - MEDICINA LEGALE |
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CAPO I - ATTRIBUZIONI E FUNZIONI |
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Art. 25. - Le funzioni in materia di medicina legale previste dall'articolo 14, terzo comma, lettera a), e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed attribuite alla U.S.L., vengono svolte mediante il servizio di medicina legale di cui all'articolo 3, punto 3), della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 6L'U.S.L. stipula - sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale - convenzioni con gli enti gestori delle assicurazioni contro gli infortuni |
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Art. 26. - Funzioni medico-legaliLe funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico-biologico connesso a specifiche norme di legge nell'ambito dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione avente finalità e natura medico-legale. Le attività medico-legali sono: a) gli accertamenti preventivi di idoneità e non idoneità generica e/o specifica psico-fisica previsti quali obbligatori da leggi e regolamenti; b) la disposizione e l'esecuzione degli accerta |
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Art. 27. - Esercizio delle funzioni medico-legaliPer l'espletamento delle relative funzioni il servizio medico-legale dell'U.S.L. si avvale, oltre che del personale medico specializzato e qualificato e del personale infermieristico e |
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Art. 28. - Sostituzione del medico regionale e dell'ufficiale sanitarioLe funzioni medico-legali attribuite dalle leggi in vigore alla competenza del medico regionale e degli ufficiali sanitari sono svolte dall'U.S.L., che |
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CAPO II - ORGANISMI COLLEGIALI DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA |
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Art. 29. |
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Art. 30. |
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Art. 31. |
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Art. 32. |
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Art. 33. |
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Art. 34. |
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Art. 35. |
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Art. 36. |
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Art. 37. |
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Art. 38. - Collocamento obbligatorio al lavoroL'accertamento dello stato di invalidità, della causa invalidante, la valutazione del grado di minorazione, hanno efficacia anche ai fini del collocam |
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Art. 39. - Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidareAi compiti previsti dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvede, nell'ambito dell'U.S.L., il collegio medico costituito in Aosta, presso l'U.S.L. Il collegio medi |
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Art. 40. - CompensiAi componenti le commissioni di cui al presente titolo, sono corrisposti compensi secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 78. |
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TITOLO III - ATTIVITà IN MATERIA FARMACEUTICA |
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CAPO I - ORGANIZZAZIONE |
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Art. 41. - AttribuzioniNel quadro delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale - fatto salvo quanto disposto in merito ai servizi dell'U.S.L. - allo sviluppo, coordinamento e controllo dell'attività farmaceutica espletata nell'ambito dell'U.S.L., provvede il servizio di cui all'articolo 3, secondo comma, punto 4) della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, mediante apposita unità operativa per l'attività farmaceutica. Tale unità operativa esercita in particolare le seguenti funzioni: a) predisposizione e realizzazione delle iniziative di documentazione e informazione scientifica sulle caratteristiche e sull'uso dei farmaci; b) collaborazione alle iniziative di aggiornamento professionale in tema di farmaci e nella realizzazione di programmi di insegnamento in ambito farmacologico e terapeutico; |
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Art. 42. - Esercizio delle funzioniL'attività farmaceutica della U.S.L. deve essere diretta a realizzare un'adeguata informazione scientifica e documentazione sui farmaci, la razionaliz |
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Art. 43. - Apertura ed esercizio delle farmacieSono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la istituzione di dispensari farmaceutici. Spetta al comitato di gestione dell'U.S.L., nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, adottare i provvedimenti esecutivi in base alle decisioni della Giunta in tema di: a) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica; |
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Art. 44. - Vigilanza sulle farmacieFatte salve le competenze della commissione di cui all'articolo 15 del D.P.R. 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dall'unità operativa di cui al precedente articolo 41, intendendosi sostituito al medico regionale il responsabile dell'unità stessa. |
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Art. 45. - Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatriceI concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta regionale. |
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CAPO II - ASSISTENZA FARMACEUTICA |
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Art. 46. - Approvvigionamento dei farmaciL'U.S.L. provvede all'approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri presidi e servizi secondo criteri di efficacia, qualità ed economicità per il consumo interno. |
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Art. 47. - Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitarioGli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare alla U.S.L. sono disciplinati dalla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61. |
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Art. 48. - Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenzaIn caso di comprovata necessità e urgenza, l'U.S.L. può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture |
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Art. 49. - Acquisto da parte dell'U.S.L. di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubblicheL'U.S.L., nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeut |
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Art. 50. - Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'U.S.L.L'U.S.L. può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di i |
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Art. 51. - Disciplina per la consegna di materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche e privateL'U.S.L. può autorizzare il rilascio di buoni di prelevamento presso i propri ospedali o presidi ambulatoriali soltanto di materiale sanitario non ammesso alla prescr |
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Art. 52. - Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell'U.S.L.La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 della |
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TITOLO IV - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE |
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Art. 53. - FinalitàAi fini dell'esercizio delle proprie funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e programmazione delle attività del servizio socio-sanitario regiona |
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Art. 54. - CompitiL'osservatorio epidemiologico costituisce, in particolare, supporto tecnico-scientifico al fine di: - valutare lo stato di salute della popolazione in relazione al tempo, allo spazio ed alle caratteristiche individuali dei gruppi; |
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Art. 55. - OrganizzazioneL'osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti mediante i servizi e gli uffici dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale e si avvale della collaborazione dei servizi e delle strutture dell'U.S.L. |
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TITOLO V - NORME FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 56. - Norme abrogateLe norme della presente legge abrogano, qualora contrastante, ogni disposizione contenuta in precedenti normative regionali. |
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Art. 57. - Disposizioni finanziarie1. L'onere derivante dall'applica |
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Art. 58La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ne |
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