Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 07/07/1995, n. 22, così recitava:

"Art. 32 - Funzionamento delle commissioni di prima istanza

Le domande di accertamento degli stati di invalidità di cui ai precedenti articoli 29, 30, 31, devono essere presentate, su apposito modulo, dagli interessati alla competente commissione di prima istanza dell'U.S.L., corredate da un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante, nonché dai prescritti certificati anagrafici.

Le commissioni devono pronunciarsi sulle domande presentate entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

Le commissioni, previa verifica che la causa invalidante - di origine fisica, psichica o sensoriale - rientra nella propria sfera di competenza, accerta l'esistenza dello stato di invalidità e valuta il grado di minorazione, facendo riferimento alle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica.

Le commissioni svolgono altresì attività di consulenza e di orientamento ai competenti servizi dell'U.S.L. e all'interessato al fine di tutelare la salute ed il recupero funzionale e sociale.

In relazione al flusso delle domande ed al fine di facilitare l'accesso della utenza, la Giunta regionale - su richiesta del Comitato di gestione dell'U.S.L. - può nominare più commissioni, stabilendone altresì l'ambito di competenza territoriale coincidente con uno o più distretti di base, ovvero autorizzare la commissione stessa ad effettuare sedute in individuate sedi decentrate.

Entro quindici giorni dalla data della decisione, il segretario della commissione deve comunicare all'interessato l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e, qualora il grado di invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla vigente legislazione, all'assessorato alla sanità ed assistenza sociale, per i conseguenti adempimenti amministrativi.

La richiesta di nuovo accertamento è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione sanitaria.

I compiti amministrativi connessi agli accertamenti medico-legali espletati dalle commissioni saranno trasferiti all'U.S.L. con provvedimento del presidente della Giunta regionale - su conforme deliberazione della medesima - da adottarsi entro il 31 dicembre 1983.

Nelle more del trasferimento i suddetti compiti saranno esercitati dall'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale presso il quale, in relazione alle domande presentate ed agli accertamenti da espletare, sarà comandato, ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L."

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