N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 07/07/1995, n. 22, così recitava:

"Art. 36 - Funzionamento delle commissioni sanitarie regionali

I componenti delle commissioni sanitarie regionali di cui ai precedenti articoli 32, 33, 34, non possono essere componenti di commissioni di prima istanza.

La commissione si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei relativi ricorsi; la decisione è atto definitivo.

Entro quindici giorni dalla data di decisione, il segretario deve comunicare all'interessato ed alla competente commissione di prima istanza l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi in cui l'invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale provvede ai conseguenti compiti amministrativi.

Per l'esercizio della propria attività, le commissioni possono avvalersi dei verbali e di ogni altra documentazione acquisita dalle commissioni di prima istanza. A tale scopo la Giunta regionale può stabilire che le commissioni operino in coincidenza con la sede delle commissioni di prima istanza."

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