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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 15/05/2023, n. 5
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L. R. Valle D'Aosta 15/05/2023, n. 5
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/06/2025, n. 17
- L.R. 26/05/2025, n. 15
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CAPO I - Modificazioni di leggi regionali |
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Disposizioni in materia di piste di sci. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 91. All'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, a seguito di presentazione di una domanda di classificazione, indice apposita conferenza di servizi, convocando i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette, tutela del paesaggio e, se del caso, in materia di espropriazioni, i rappresentanti del Comune competente per territorio, nonché i membri della Commissione di cui all'articolo 6."; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Acquisito il parere della conferenza di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), a classificare la pista e a localizzare l'area sciabile attrezzata. Tale deliberazione costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), nonché costituisce variante al piano regolatore generale del Comune interessato, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).". 2. Il comma 6 dell'articolo 3-quinquies della L.R. 9/1992 è sostituito dal seguente: "6. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 7, che localizza l'area sciabile attrezzata equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 40/2021 e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di esproprio anche delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie di cui al comma 1, secondo le modalità di cui alla L.R. 11/2004.".
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 111. All'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il numero 2) della lettera e) del comma 2, è inserito il seguente: "3) i bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi;"; b) dopo la lettera e-bis) del comma 2, è aggiunta la seguente: "e-ter) individuare particolari condizioni, criteri di localizzazione e tipologie costruttive per l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione."; c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. Ad esclusione delle zone territoriali di tipo Ea, Ec, Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, è sempre ammessa l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione nel rispetto di quanto definito dal comma 2, lettera e-ter). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, ambientale e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette opere.". 2. All'articolo 38 della L.R. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) N2 b) N3 3. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 61 della L.R. 11/1998, è inserita la seguente: "r-bis) bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi;". 4. All'articolo 63 della L.R. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "; il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza; esso conserva validità finché non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici" sono soppresse; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e conserva validità finché non intervengono modificazioni agli strumenti urbanistici o ai vincoli riportati nel certificato stesso."; c) dopo il comma 1-bis, aggiunto dalla lettera b), è aggiunto il seguente: "1-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del certificato di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio. La stessa deliberazione precisa, inoltre, i contenuti del certificato di destinazione urbanistica rilasciato ai sensi del D.P.R. 380/2001.".
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Art. 6 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Disposizioni in materia di sport. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 31. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è aggiunto il seguente: "6-bis. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, su richiesta dei beneficiari i contributi possono essere altresì liquidati a titolo di anticipazione, anche prima della conclusione della manifestazione, nei limiti del 40 per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.".
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Disposizione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilita. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 141. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), le parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per le persone che usufruiscono dei servizi di cui al comma 1, lettera b), e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11".
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Art. 12 - Disposizioni in materia dì impiantì a fune. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 201. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è inserita la seguente: "b-bis) costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, qualora ricada all'interno dell'area sciabile definita dai piani regolatori e delle sottozone che ammettono l'intervento nel rispetto della L.R. 11/1998.". 2. Al comma 2 dell'articolo 30 della L.R. 20/2008, dopo le parole: "le cui mansioni" sono inserite le seguenti: ", e la cui formazione continua obbligatoria, ".
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazione alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 201. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), dopo le parole: "sconosciute o decedute senza eredi," sono inserite le seguenti: "ovvero decedute con eredi in assenza di presentazione della dichiarazione di successione nei termini di legge o in caso di rinuncia espressa all'eredità,".
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Disposizioni in materia di imprenditoria. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 311. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), le parole: "in regime de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "di Stato".
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Art. 19 - Disposizioni in materia di assunzioni. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 321. - 2. Omissis 3. Al comma 4 dell'articolo 10 della L.R. 32/2022, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 4. Omissis
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CAPO II - Omissis
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CAPO III - Disposizioni finali |
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Art. 21 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica); b) i commi 3 e 4 dell'articolo 3-quinquies della L.R. 9/1992; c) il comma 7 dell'articolo 95 della L.R. 11/1998; d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).
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Art. 22 - Clausola di invarianza finanziaria1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.
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Art. 23 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste.
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