N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 04/09/1995, n. 41, così recitava:

"Art. 4 - Competenze dell'U.S.L.

Le funzioni di competenza della U.S.L. riguardano in particolare:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive e relativi accertamenti e certificazioni;

2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;

4) il controllo di bevande ed alimenti per l'alimentazione umana, compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come:

a) controllo degli alimenti, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, compreso il parere di idoneità ai fini della autorizzazione sanitaria ex articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

b) controllo diretto degli alimenti e delle bevande, compresi gli imballaggi;

5) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici;

6) la prevenzione nelle collettività ed il controllo della salubrità degli ambienti di vita;

7) i controlli e le iniziative per la salubrità dell'acque, aria, suolo e abitato, anche mettendo a disposizione le proprie strutture per l'esercizio delle funzioni e competenze residuali statali;

8) la formulazione di pareri e proposte: per progetti di bonifica, quali impianti di depurazione, reflui di qualsiasi origine; su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti industriali e su attività lavorative, relativamente ai reflui biologici, chimici e fisici;

9) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive;

10) i compiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 19;

11) la predisposizione di mappe di rischio, anche in collaborazione con gli altri servizi competenti; 12) il controllo e la sorveglianza sui gas tossici, sulle radiazioni ionizzanti, sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, secondo disposizioni legislative;

13) la vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliari e delle arti ausiliarie, compresa la pubblicità sanitaria;

14) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti, della compatibilità con le esigenze igienico-sanitarie dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici;

15) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

16) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali ed artificiali;

17) l'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi, secondo le vigenti disposizioni di legge;

18) gli accertamenti di polizia mortuaria.

Il piano socio-sanitario regionale prevede le modalità di svolgimento delle attività di guardia igienica permanente e di pronta reperibilità al fine di garantire la vigilanza igienica continua sull'ambiente e la pronta risposta a chiamate di utenti per segnalazioni di inconvenienti igienici e per interventi di profilassi."

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