Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 04/09/1995, n. 41, così recitava:

"Art. 7 - Laboratorio di sanità pubblica.

Il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve disporre delle strumentazioni fisse e mobili per l'esecuzione di accertamenti strumentali di primo livello e per la raccolta di campioni.

Per l'esecuzione di indagini di laboratorio nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, il servizio si avvale del laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L. costituito mediante il riordino del laboratorio regionale di igiene e profilassi nelle seguenti sezioni di lavoro:

- fisico-ambientale;

- chimico-ambientale;

- microbiologica-virologica e sierologica;

- impiantistico-antinfortunistica.

Il laboratorio di sanità pubblica costituisce struttura di supporto tecnico-specialistico dei servizi dell'U.S.L. nell'ambito delle specifiche competenze di ciascuno. Le sezioni hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti loro assegnati.

La direzione delle sezioni è attribuita ai responsabili delle unità operative in cui si articola il servizio di cui al primo comma, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, numero 761 e sulla base dei compiti attribuiti a ciascuna unità operativa, nonché dei requisiti di professionalità necessari per il loro esercizio.

Il responsabile del servizio di cui al primo comma sovraintende alle attività del laboratorio di sanità pubblica e disciplina, d'intesa con i responsabili delle sezioni, l'impiego del personale e della struttura secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale e le direttive impartite dal comitato di gestione.

I compiti di funzionamento e la dotazione organica del personale di cui deve avvalersi il laboratorio di sanità pubblica sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale."

Dalla redazione