N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 07/07/1995, n. 22, così recitava:

"Art. 34 - Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni visive.

Contro il giudizio della commissione sanitaria dell'U.S.L. di cui al precedente articolo 29 ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni visive, costituita presso l'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è composta:

a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o da altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in oculistica, di livello apicale;

c) da un medico specialista in oculistica.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza sociale."

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