N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 04/09/1995, n. 41, così recitava:

"Art. 9 - Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei responsabili di unità operativa in cui si articola il servizio stesso, che sia medico ed abbia maggior anzianità di servizio. Il responsabile del servizio può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale, dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

La funzione ispettiva e di controllo è organizzata a livello di U.S.L.

Nell'ambito delle attività predette, spetta all'ufficio di direzione fissare idonee modalità di coordinamento con gli altri servizi dell'U.S.L., i quali, comunque, sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di vigilanza igienico-sanitaria.

Nell'ambito dell'attività istruttoria nelle materie di cui al precedente articolo 4, le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del servizio di cui al primo comma al quale spetta altresì l'adozione dei provvedimenti già di competenza del medico regionale e dell'ufficiale sanitario.

Di tali provvedimenti deve essere fatta immediata comunicazione al Presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. ed all'ufficio di direzione.

Le persone che esercitano attività ispettiva e di controllo, individuate periodicamente con decreto del Presidente della Giunta regionale - su indicazione dell'U.S.L. - nel rispetto delle attribuzioni previste ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, svolgono funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria e godono dell'autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire la dovuta indipendenza alle attività di vigilanza.

A tal fine detti operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal Presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. Tali operatori, fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio, non possono rilasciare dichiarazioni o informazioni di alcun tipo e con qualsiasi mezzo, relative all'attività svolta, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di direzione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Tale divieto è altresì esteso a tutto il personale dei servizi dell'U.S.L. che, in rapporto alle specifiche attribuzioni, operi su dati od elementi conoscitivi raccolti nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.

Il personale di cui al presente articolo che opera anche a livello di distretto di base e che abbia la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria adotta i primi provvedimenti urgenti in materia igienico-sanitaria, compreso il sequestro di sostanze destinate all'alimentazione ed al consumo che risultano pregiudiziali alla salute umana. Di tali provvedimenti deve essere data immediata comunicazione al responsabile del servizio di cui al primo comma ed all'ufficio di direzione."

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