N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 04/09/1995, n. 41, così recitava:

"Art. 12 - Soppressione servizi ed uffici medico regionale ed uffici sanitari.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e gli uffici del medico regionale e degli ufficiali sanitari comunali o consortili sono soppressi; il relativo personale è trasferito al servizio sanitario regionale e iscritto nei ruoli nominativi regionali, in applicazione delle norme di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 59 ed in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Al medico regionale ed all'ufficiale sanitario subentra il responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, altro medico del predetto servizio, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Le disposizioni di cui al primo comma si riferiscono anche ai servizi delle ostetriche condotte.

Il personale sanitario condotto che non intende essere trasferito ed iscritto nei ruoli nominativi suddetti, deve comunicarlo mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata al Presidente della Giunta regionale ed al comune o consorzio di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica Italiana, concernente l'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tale comunicazione, decorsi 180 giorni dalla data di trasmissione, costituisce atto di dimissione dal servizio.

I diritti e gli obblighi inerenti gli immobili sede dei servizi ed uffici di cui al presente articolo, nonché i relativi arredamenti sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alla U.S.L. fatta eccezione per i locali e gli arredamenti dell'Ufficio del medico regionale, che continueranno ad essere destinati alle esigenze funzionali dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Le disposizioni di cui al comma precedente si riferiscono anche ai servizi ed uffici veterinari."

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