Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 07/07/1995, n. 22, così recitava:

"Art. 37 - Norme comuni per le commissioni sanitarie regionali e dell'U.S.L.

Per ciascun membro effettivo delle commissioni di cui al presente titolo, nonché per i segretari, deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente che partecipi alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

La rappresentanza delle associazioni di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti viene determinata sulla base della normativa nazionale vigente.

Le dimissioni di un componente devono essere indirizzate alla Giunta regionale, che provvederà a sostituirlo con le stesse modalità seguite per la nomina.

Le commissioni durano in carica per un triennio.

In caso di vacanza della carica nel corso del triennio, per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.

Fino alla nomina delle nuove commissioni, che deve comunque essere deliberata entro centoventi giorni dalla data di scadenza, restano in carica le precedenti commissioni.

Ciascuna decisione delle commissioni è espressa a maggioranza di voti, con la presenza di tutti i componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le commissioni, ove lo ritengano necessario, a causa della gravità della minorazione, possono effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato, delegando all'uopo due componenti. La relativa decisione è comunque adottata in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

Le commissioni, al fine di un migliore apprezzamento diagnostico, di una più esatta valutazione della minorazione e di un corretto recupero funzionale e sociale dell'interessato, possono avvalersi dei competenti servizi dell'U.S.L.

Le commissioni di prima istanza sono tenute a trasmettere all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale i dati sulla attività svolta e sul numero delle domande in attesa di esame.".

Dalla redazione