Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 04/09/1995, n. 41, così recitava:

"Art. 11 - Attività nell'interesse dei privati.

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai servizi dell'U.S.L. a favore di privati, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione, tenendo conto della legislazione vigente e degli accordi nazionali di lavoro.

Le tariffe sono soggette a revisione periodica."

Dalla redazione