N26 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 07/07/1995, n. 22, così recitava:

"Art. 33 - Commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalidità civile.

Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della commissione sanitaria dell'U.S.L. di cui al precedente articolo 28 ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalidità civile costituita presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:

a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene;

c) da altro medico specialista in neurologia e/o in psichiatria o in discipline equipollenti.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale."

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