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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Acustica ambientale: classificazione del territorio, piani d’azione, valori limite, sanzioni
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
Acustica ambientale: classificazione del territorio, piani d’azione, valori limite, sanzioni
Acustica ambientale: classificazione del territorio, piani d’azione, valori limite, sanzioni
QUADRO NORMATIVO E INTERVENTI GENERALI |
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Quadro normativo in tema di acustica ambientale e coordinamento tra le normeIl quadro giuridico in materia di acustica ambientale si compone di due “filoni” normativi che si sovrappongono senza - salvo alcuni casi - adeguate disposizioni di coordinamento: a) la “legge quadro” sull’inquinamento acustico (L. 26/10/1995, n. 447) e le relative disposizioni di attuazione. Essa prevede, per quanto di maggior rilievo: - la classificazione del territorio comunale, ai fini del livello di accettabilità dell’inquinamento acustico, secondo la destinazione d’uso delle varie aree (c.d. “zonizzazione acustica” o “classificazione acustica”); - val |
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Interventi per migliorare il clima acusticoPer ridurre, e se possibile evitare, l’inquinamento acustico negli ambienti di vita e di lavoro, così come quelli naturali, la normativa prevede misure di vario carattere: - s’impongono limiti di emissione alle sorgenti che producono il rumore, a loro volta distinguibili tra sorgenti fisse (ad esempio impianti) e sorgenti mobili (ad esempio veicoli); |
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ZONIZZAZIONE E MAPPATURA ACUSTICA DEL TERRITORIO |
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Zonizzazione (o classificazione) acustica comunaleGli artt. 4 e 6 della L. 447/1995 dispongono che i Comuni provvedano ai seguenti adempimenti: A - classifichino le varie aree del loro territorio in base a criteri fissati da norme regionali, sulla base delle classi di destinazione d’uso riportate nella tabella A allegata al D. P.C.M. 14/11/1997: - aree particolarmente protette (CLASSE I: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.); - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (CLASSE II: aree urbane a traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, e limitata presenza di attivit&agra |
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Mappatura acustica |
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Mappatura acustica strategica in capo agli enti territoriali individuati dalla RegioneL’art. 3 del D. Leg.vo 194/2005 (comma 1, lettera a) prevede che l’autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma (ad esempio i Comuni capoluogo di Provincia anche con riguardo ai Comuni minori e in coordinamento con essi) elabori e trasmetta alla stessa Regione (o Provincia autonoma) mappe a |
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Mappatura acustica dell’infrastruttura in capo a società ed enti gestoriL’art. 3 del D. Leg.vo 194/2005 (comma 1, lettera b) prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrast |
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Tabella delle tempistiche entro le quali effettuare le varie mappature acusticheSi riporta di seguito la tabella con le tempistiche previste per gli adempimenti sopra illustrati.
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Contenuti minimi delle mappe acustiche strategiche e dell’infrastrutturaAi sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo 194/2005, comma 5, nonché dell’allegato 4 al medesimo provvedimento, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche delle infrastrutture devono contenere i seguenti dati N3: a) situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico; b) numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico; c) numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore; d) superamento di un valore limite N4. Relativamente agli agglomerati, le mappe acustiche strategiche riguardano in particolar modo il rumore emesso: a) dal traffico veicolare; b) dal traffico ferroviario; c) dal traffico aeroportuale; d) dai siti di attività industriale, inclusi i porti. Le mappe acustiche devono inoltre presentare i seguenti contenuti minimi: |
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Forma di rappresentazione dei dati da presentare al pubblicoI dati possono essere rappresentati in forma di: |
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RiesameLe mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni 5 anni d |
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ControlloLa Regione o la Provincia autonoma competente verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica soddisfino i requisiti di legge. Tale controllo &e |
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SanzioniLe società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di elaborazione della mappatura acustica - corredata dai dati di cui al |
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PIANI DI RISANAMENTO E PIANI D’AZIONE |
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Contenimento delle emissioni per lo svolgimento di servizi pubblici |
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Piano regionale triennale per la bonifica |
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Piani di risanamento acusticoNel caso di superamento dei valori limite di attenzione, ed a maggior ragione dei valori limite, i Comuni provvedono all&r |
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Criteri di redazione del PianoIl piano di risanamento acustico: - è coordinato col piano urbano del traffico; - è coordinato con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale; - recepisce il contenuto dei piani pluriennali per il contenimen |
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Piano di risanamento adottato per perseguire i valori di qualitàIl piano di risanamento acustico può essere adottato dai Comuni anche al fine di perseguire i valori di qualit&agra |
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Intervento sostitutivo della RegioneIn caso di inerzia del Comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all’adozione |
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Piano d’azione contro l’inquinamento acusticoIl piano d’azione per la bonifica dall’inquinamento acustico è uno strumento di pianificazione degli in |
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Piano d’azione degli agglomerati conseguente alla mappatura acustica strategicaIl D. Leg.vo 194/2005 prevede che l’autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma (ad esempio i Comuni capoluogo di Provincia anche con |
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Piano d’azione conseguente alla mappatura acustica delle infrastruttureIl D. Leg.vo 194/2005 prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborino e trasmettano alla Regione o alla Provincia autonoma competente il “Piano” di |
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Tabelle delle tempistiche per la redazione e trasmissione dei Pani d’azioneSi riporta di seguito la tabella con le tempistiche previste per gli adempimenti sopra illustrati.
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Contenuti dei Piani d’azioneI piani d’azione devono comprendere almeno i seguenti elementi (allegato 5 del D. Leg.vo 194/2005): a) una descrizione dell’agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione; b) l’autorità competente; c) il contesto giuridico; d) qualsiasi valore limite in vigore; |
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Verifiche e coordinamentoLa Regione o la Provincia autonoma competente verifica che il Piano d’azione soddisfi i requisiti di legge. Tale controllo è effettuato dal Ministero dell’ambiente: - in caso di infrastrutture |
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SanzioniLe società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono ag |
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Relazione periodica sullo stato acusticoNei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune. |
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VALORI LIMITE DI EMISSIONE SONORA |
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DefinizioneSi intendono per valori limite di emissione i valori massimi del rumore che può essere emesso da una sorgent |
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Sorgenti fisse (rumore prodotto da impianti ed infrastrutture)I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse sono: - stabiliti da specifiche norme UNI |
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Sorgenti mobili (veicoli)In linea generale, l’art. 155 del D. Leg.vo 30/04/1982, n. 285 (Codice della strada) sancisce che durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati: - dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore; - dal modo in cui è sistemato il carico; |
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Macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto |
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Immissione in commercioMacchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto - come definite dall’art. 2 del D. Leg.vo 04/09/2002, n. 262, in combinato con l’allegato I del medesimo D. Leg |
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VALORI LIMITE DI IMMISSIONE SONORA |
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DefinizioneSi intendono per valori limite di immissione i valori massimi del rumore che può essere immesso da una o pi& |
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Valori limite assoluti di immissioneI valori limite di immissione assoluti (cioè determinati con riferimento al livello equivalente di rumore am |
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Valori limite differenziali di immissioneI valori limite di immissione differenziali (cioè determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo) sono stabiliti dall’art. 4 del D. P.C.M. 14/11/1997, e sono pari a: - 5 dB per il periodo diurno; |
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Valori di attenzionePer valore di attenzione si intende il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere (art. 2 della L. 447/1995, comma 1, lettera g). |
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Divieto di contatto tra aree acusticamente disomogeneeNon è consentito il contatto di aree che si discostino tra loro in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equiv |
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Controlli e richieste di autorizzazione in derogaLe Province, avvalendosi delle agenzie regionali dell’ambiente, svolgono funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme contro l’inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 14 della L. 447/1995. Il Comune, ai sensi del medesimo art. 14 della L. 447/1995, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza: - delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; - della disciplina relativa al rumore prodo |
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO |
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Generalità sui limiti di immissione ed emissione per fasce di pertinenza acusticaLe disposizioni dedicate alle singole tipologie di infrastruttura, emanate in attuazione della L. 447/1995, definiscono le fasce di pertinenza acustica delle medesime, di cui si dirà appresso. |
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Valori limite di emissione ed immissione sonora per le infrastrutture stradaliL’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica è definita: - per le strade di nuova costruzione, dalla tabella 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 30/03/2004, n. 142, emanato in attuazione dell’art. 11 della L. 447/1995; |
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Limiti inderogabiliQualora i valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: a) 35 dB( |
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Oneri per gli interventi di risanamento acusticoGli interventi per il rispetto dei limiti di legge da parte di infrastrutture stradali sono a carico del titolare del permesso di costruire: |
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Monitoraggio e sanzioniI gestori provvedono, sulla base dei compiti istituzionali e avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio, ad attuare sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell&rsquo |
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Rumore prodotto dal traffico ferroviarioSi rinvia alla lettura del D. |
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Rumore prodotto dal traffico aeroportualeIl rumore prodotto dalle infrastrutture aeroportuali e dal volo aereo e la misurazione dello stesso è disciplinato sia da norme derivanti da direttive dell’Unione europea che da norme emanate in attuazione dell’art. 11 della L. 447/1995. In particolare, il D. Leg.vo 17/01/2005, n. 13, attua la Direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari, che stabilisce le condizioni e le modalità per l’adozione, negli aeroporti N11 e aeroporti metropolitani N12 delle restrizioni operative connesse ai limiti di immissione di rumore nelle zone di rispetto (vedi oltre). Esso reca misure volte a |
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RUMORE PRODOTTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI MOTORISTICHESi rinvia alla lettura del D.P.R. 03/04/2001, n. 304, ema |
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SANZIONIL’esercizio o l’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, che superi valori limite di emissione o di immissione regolarmente fissati, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 Euro, ai sensi dell’art. 10 della L. 447/1995. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della L. 447/1995 da Stato, Regioni, Province e Comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 20.000 Euro, ai sensi dell’art. 10 della L. 447/1995. |
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RUMORE SOTTOMARINOIl D. Leg.vo 13/10/2010, n. 190, che attua la |
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ZONE SILENZIOSE DI UN AGGLOMERATO E IN APERTA CAMPAGNAÈ prevista l’emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente adottato su proposta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con cui si stabiliscano le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna (art. 4 del D. Leg.vo 194/2005). |
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TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE |
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