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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 17/01/2005, n. 13
D. Leg.vo 17/01/2005, n. 13
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B; |
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Art. 1. - Obiettivi1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l’adozione, negli aeroporti di cui all’articolo 2, delle restri |
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Art. 2. - Campo di applicazione1. Il presente decreto si applica agli aeroporti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti militar |
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Art. 3. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si definisce: a) aeroporto: superficie delimitata di terreno o di acqua, inclusa ogni costruzione, installazione ed impianto, usata in tutto o in parte per l’arrivo e la partenza di velivoli, avente un traffico superiore a 50.000 movimenti di velivoli subsonici civili a reazione per anno solare riferito alla media nei tre anni solari precedenti l’applicazione delle disposizioni del presente decreto allo specifico aeroporto. L’elenco di detti aeroporti è pubblicato con cadenza annuale dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, di seguito denominato: «E.N.A.C.», entro il primo semestre di ogni anno, tenuto conto dei dati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente. Per movimento si intende il decollo o l’atterraggio dei veicoli subsonici civili a |
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Art. 4. - Criteri generali relativi all’adozione di restrizioni operative1. Le restrizioni operative disciplinate dal presente decreto sono adottate previa valutazione da effettuare in conformità alle prescrizioni dell’allegato 2, tenuto conto del rapporto tra costi e benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonché delle caratteristiche dell’aeroporto interessato. 2. Per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, la valutazione di cui al comma 1 è ricompresa nell’ambito di detta p |
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Art. 5. - Criteri relativi all’introduzione di restrizioni operative per i velivoli marginalmente conformi1. Le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l’accesso di velivoli marginalmente conformi sono attuate con le seguenti modalità: a) per sei mesi, a decorrere dalla data di applicazione della restri |
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Art. 6. - Adozione di restrizioni operative1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Comitato tecnico-consultivo al fine di emanare linee di indirizzo per l’adozione delle restrizioni operative di cui al presente decreto, nonché per individuare e proporre all’E.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative ritenute idonee, alla luce delle valutazioni di cui all’articolo 4, comma 1, ad evitare il ripetersi del superamento dei limiti acustici di cui all’articolo 2. Il Comitato tecnico-consultivo opera tenendo conto delle eventuali proposte delle Commissioni aeroportuali competenti, nonché delle osservazioni dei soggetti interessati di cui all’articolo 10 e stabilisce le modali |
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Art. 7. - Restrizioni operative esistenti1. Le disposizioni dell’articolo 4 non si applicano: |
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Art. 8. - Deroghe per i velivoli immatricolati nei Paesi in via di sviluppo1. Per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai velivoli marginalmente conformi immatricolati nei Pa |
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Art. 9. - Deroga per singole attività1. In deroga alle disposizioni del presente decreto, l’E.N.A.C. può autorizzare singole |
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Art. 10. - Consultazione, termine di preavviso e mezzi di impugnazione1. Contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 2, il gestore dell’aeroporto interessato, secondo le modalità stabilite dal Comitato di cui all’articolo 10, dà adeguata pubblicità dell’eventuale superamento dei limiti acustici, consentendo la partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui al comma 2. |
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Art. 11. - Informazione1. L’E.N.A.C. comunica immediatamente le restrizioni operative adottate ai sensi del presente d |
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Art. 12. - Disposizioni finali1. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell’ambiente e de |
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ALLEGATO 1(articolo 3, comma 1, lettera b) |
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Aeroporti metropolitaniBerlin - Tempelhof |
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ALLEGATO 2(articolo 4, comma 1) |
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Prescrizioni relative alla valutazione di cui all’art. 4, comma 1Ai fini della valutazione prevista all’articolo 4, comma 1, il Comitato di cui all’articolo 6, comma 1, redige una relazione di valutazione contenente: 1. Situazione aeroportuale attuale 1.1. Descrizione dell’aeroporto con indicazione delle sue capacità, della sua ubicazione, dell’intorno aeroportuale, del volume e della composizione del traffico aereo, nonché della composizione ed utilizzo delle piste. 1.2. Descrizione degli obiettivi ambientali fissati per l’aeroporto nel contesto nazionale. 1.3. Presentazione delle curve isofoniche degli anni precedenti e dell’anno in corso, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore degli aeromobili, con la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per la loro individuazione. 1.4. Descrizione del clima acustico aeroportuale che dovrà in particolare evidenziare se sono in corso eventuali aggravamenti e descrizione delle misure adottate per attenuare l’impatto acustico, quali ad |
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