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D. Leg.vo 04/09/2002, n. 262

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
In vigore dal 06/12/2002.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 20/02/2020, n. 32
- D. Leg.vo 17/02/2017, n. 41
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio e Mare 24/07/2006
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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


Visti gli

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Art. 1. - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la sal

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", di seguito denominate: "macchine ed attrezzature": tutte le macchine rientranti nella definizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono ed a seconda del tipo cui appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale. L'uso di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono, ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno di strutture aperte degli edifici, è considerato alla stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche macchine prive di motore, di applicazione industriale od ambientale, a s

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Art. 3. - Immissione in commercio e libera circolazione

1. Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

a) soddisfino i requisiti in materia di emissione

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Art. 4. - Controllo sul mercato

1. L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'alleg

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Art. 5. - Presunzione di conformità

1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto le macchine e le attr

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Art. 6. - Non conformità delle macchine ed attrezzature

1. Qualora nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, sia accertato che macchine ed attrezzature di cui all'allegato I non sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intima, per iscritto, al fabbricante o al mandatario di adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione

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Art. 7. - Mezzi di impugnazione

1. Qualsiasi provvedimento amministrativo adottato che produce l'effetto di limitare l'imm

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Art. 8. - Dichiarazione CE di conformità

1. Ciascun esemplare di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'allegato

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Art. 9. - Marcatura

1. Le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, immesse in commercio o messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secon

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Art. 10. - Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica

1. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui

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Art. 11. - Valutazione della conformità

1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

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Art. 12. - Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). N4

2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell’allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasci

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Art. 13. - Rilevazione di dati sull'emissione acustica

1. Al fine della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, il fabbricante

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Art. 14. - Procedura di modifica degli allegati

1. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate c

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Art. 15. - Sanzioni

1. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 8, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commerci

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Art. 16. - Norma di rinvio

1. Alle procedure di valutazione della conformità delle macchine e delle attrezzature di cui all'articolo 11, a quelle finalizzate alla design

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Art. 17. - Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588, il decreto ministeriale 28 novem

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Art. 18. - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data del 1° gennaio 2003 è consentita l'immissione in commerc

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Art. 19. - Entrata in vigore

1. Le disposizioni relative ai livelli ridotti di potenza sonora ammissibili della fa

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Allegato I - (Articolo 1)


Parte A - Definizioni delle macchine ed attrezzature


1. Piattaforme aeree di accesso con motori a combustione interna

Un'attrezzatura composta di almeno una piattaforma di lavoro, una struttura estensibile e un telaio. La piattaforma di lavoro consiste in una piattaforma recintata o una gabbia che può essere spostata sotto carico alla posizione di lavoro richiesta. La struttura estensibile è collegata al telaio e sostiene la piattaforma di lavoro; essa consente lo spostamento della piattaforma di lavoro alla posizione richiesta.


2. Decespugliatori

Gruppo portatile, con motore a combustione interna, dotato di una lama rotante in metallo o in plastica atta a tagliare erbe infestanti, cespugli, arbusti e piccola vegetazione. L'elemento di taglio opera su un piano approssimativamente parallelo al suolo.


3. Montacarichi per materiali da cantiere

Montacarichi motorizzato installato provvisoriamente nei cantieri edili o di ingegneria civile ad uso degli addetti ai lavori, il quale:

(i) serve determinati piani di calpestio; in tal caso la piattaforma è:

- adibita al solo trasporto di cose; accessibile alle persone per le operazioni di carico e scarico;

- accessibile alle persone in fase di montaggio, smontaggio e manutenzione;

- telecomandata;

- effettua la corsa lungo l'asse verticale o un asse che diverge al massimo di 15° dalla verticale;

- sostenuta da: fune metallica, catena, vite e madrevite; meccanismo a cremagliera, martinetto idraulico (diretto o indiretto), o sistema di tiranteria ad espansione;

- retta da montanti che necessitano o meno di strutture di supporto autonome; oppure

(ii) serve la sola stazione estrema superiore o un'area di lavoro che si estende al di sopra di essa (ad esempio un tetto); in tal caso il dispositivo di carico è:

- adibito al solo trasporto di cose;

- progettato in modo che non sia necessario accedervi ai fini di carico, scarico, manutenzione, montaggio e smontaggio;

- non prevede l'accesso degli addetti ai lavori;

- telecomandato;

- effettua la corsa ad un angolo di almeno 30° dalla verticale ma è utilizzabile a qualsiasi angolo;

- retto da una fune in acciaio e da un sistema di trasmissione meccanica;

- manovrato da comandi a pressione costante;

- non si avvale di contrappesi;

- ha un carico nominale massimo di 300 kg;

- ha una velocità massima di 1 m/s;

- le guide necessitano di strutture di supporto autonome.


4. Sega a nastro per cantieri

Apparecchio motorizzato ad alimentazione manuale, di peso inferiore a 200 kg, munito di un utensile di taglio monolama a nastro continuo montato tra due o più volani di guida.


5. Sega circolare per cantieri

Apparecchi ad alimentazione di peso inferiore a 200 kg, composto da un disco circolare monolama (diverso dalla sega a nastro abrasivo) di diametro compreso fra 350 mm e 500 mm, che rimane fissa durante la normale funzione di taglio, e da una tavola orizzontale che rimane fissa del tutto o in parte durante il funzionamento. La lama è montata su un mandrino orizzontale non basculante, la cui posizione rimane fissa durante il funzionamento. La macchina può presentare una delle seguenti caratteristiche:

- la possibilità di sollevare e abbassare la lama rispetto alla tavola;

- il telaio della macchina al di sotto della tavola può essere aperto o chiuso;

- la sega può essere dotata di una tavola mobile ad azione manuale supplementare (non adiacente alla lama).


6. Motosega a catena portatile

Utensile motorizzato impiegato per tagliare il legno e consiste in un monoblocco in cui sono integrati impugnatura, un motore ed elemento di taglio, progettato per essere tenuto con le due mani.


7. Veicolo combinato di spurgo

Automezzo che può fungere sia da dispositivo spurgatubi per l'aspirazione di reflui. Vedi spurgatubi ad alta pressione e veicolo per l'aspirazione di reflui.


8. Mezzi di compattazione

Macchine per l'addensamento dei materiali in sito, ad esempio pietrame, terreno o materiali di rivestimento del suolo, mediante azione di rullatura, battitura o vibrazione dell'attrezzo. Esistono in versione semovente, trainata, a conduzione manuale o utilizzata come accessorio di una macchina portante. I mezzi di compattazione si suddividono in:

- rulli con conducente: mezzi di compattazione semoventi ad uni o più cilindri metallici o rulli gommati; la stazione dell'operatore fa parte integrante della macchina;

- rulli con operatore a piedi: mezzi di compattazione semoventi ad uno o più cilindri metallici o rulli gommati in cui l'attrezzatura per la traslazione, la manovra, la frenatura e l'azione vibrante è disposta in modo tale da essere azionata da un operatore o mediante telecomando;

- rulli trainati: mezzi di compattazione a uno o più cilindri metallici o rulli gommati che non dispongono di trazione autonoma; la stazione di lavoro dell'operatore si trova sul veicolo di trazione;

- piastre vibranti e vibrocostipatori: mezzi di compattazione dotati di piastre prevalentemente piatte che inducono la vibrazione del terreno; sono azionati da un operatore o costituiscono un accessorio di una macchina portante;

- mezzi di compattazione ad azione d'urto: mezzi di compattazione nei quali, con l'esplosione di particolari miscele, si fa muovere in senso prevalentemente verticale il piedi di addensamento; la macchina è azionata direttamente da un operatore.


9. Motocompressori

Qualsiasi macchina destinata ad essere utilizzata con attrezzatura intercambiabile che comprima aria, gas o vapori portandoli ad una pressione maggiore di quella a monte. Il motocompressore comprende il compressore vero e proprio, la motrice e qualsiasi altro componente o dispositivo di sicurezza della macchina.

Sono escluse le seguenti categorie di dispositivi:

- ventilatori, cioè dispositivi per la circolazione dell'aria ad una pressione positiva di non oltre 110000 Pa;

- pompe a vuoto, ovvero dispositivi o apparecchi per l'estrazione di aria da spazi chiusi ad una pressione non superiore a quella atmosferica;

- turbogas.


10. Martelli demolitori, tenuti a mano

Martelli rompicalcestruzzo (alimentati da un motore di qualsiasi tipo) utilizzati nei cantieri edili o di ingegneria civile.


11. Betoniere

Apparecchio atto alla preparazione di cemento a prescindere dal processo di caricamento, impastatura e svuotamento. Può essere ad azionamento continuo o intermittente. Le betoniere montate su autotelaio vengono denominate autobetoniere (vedi definizione 55).


12. Argano per cantieri

Dispositivo motorizzato di sollevamento, installato in via provvisoria, dotato di utensili per sollevare ed abbassare carichi sospesi


13. Pompe per cemento ed intonacatrici

Macchine per il pompaggio e la posa di calcestruzzo o malta nei cantieri, con o senza agitatore, mediante le quali il materiale viene trasportato al punto di posa in opera tramite tubature, dispositivi di distribuzione o bracci di distribuzione. Il materiale è convogliato:

- per il calcestruzzo, meccanicamente mediante pompa a stantuffo o a rotore;

- per la malta, meccanicamente mediante pompe a stantuffo, elicolidali, a tubo flessibile o a rotore oppure pneumaticamente mediante compressori con o senza camera d'aria.

Queste macchine possono essere montate su un autotelaio, su rimorchio o su veicoli speciali.


14. Trasportatori a nastro

Dispositivo provvisorio per il trasporto di materiali sciolti mediante nastro motorizzato.


15. Impianti frigoriferi montati su veicoli

Unità di refrigerazione del vano di carico dei veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4 come definite nella direttiva 70/156/CEE. L'unità di refrigerazione può essere alimentata da una parte integrante dell'unità stessa, da un elemento a sé installato sul veicolo, dal motore dell'autoveicolo o da una fonte energetica indipendente o ausiliaria.


16. Apripista (dozer)

Trattore semovente gommato o cingolato utilizzato per esercitare una forza di trazione o di spinta mediante equipaggiamenti montati sulla macchina stessa.


17. Perforatrici

Macchine utilizzate per l'esecuzione di fori nei cantieri mediante:

- percussione;

- rotazione;

- percussione-rotazione.

I carri di perforazione sono stazionari durante la perforazione, ma possono spostarsi da un punto all'altro in quanto semoventi. Possono essere montati su autocarro, su autotelaio, su trattore, su cingoli, su slitta (trainata da un argano). I carri di perforazione montati su autocarro, trattore o rimorchio, o comunque gommati, possono muoversi anche su strada.


18. Dumper

Macchine semoventi gommate o cingolate a cassone aperto; espressamente realizzate per trasportare, ribaltare o spargere materiale; possono essere equipaggiate di un dispositivo integrato di autocaricamento.


19. Attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili

Dispositivi motorizzati collegati a botti o sili montati su autocarri, che effettuano il carico e lo scarico di liquidi o materiali sciolti per mezzo di pompe o simili.


20. Escavatori idraulici o a funi

Mezzi semoventi gommati o cingolati che portano una piattaforma girevole per almeno 360° intorno ad un asse verticale, che scavano, sollevano e scaricano il materiale per mezzo di una benna montata su un cinematismo a braccio articolato o su un braccio telescopico, senza che il telaio o il carro si sposti per tutto il ciclo operativo della macchina.


21. Terne

Macchine semoventi gommate o cingolate costituite da un carro che monta sia un meccanismo di carico con benna frontale che un retroescavatore. In modalità di retroescavatore, lo scavo avviene normalmente al di sotto del piano di appoggio della macchina con movimento a cucchiaio verso la macchina stessa; il retroescavatore s

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Allegato II - Dichiarazione CE di conformità (articolo 8)

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

- nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica;

- descrizione dell'attrezzatura:

- tipo di macchina sec

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Allegato III - Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto (articolo 2)

Àmbito di applicazione

Il presente allegato stabilisce il metodo di misurazione del rumore trasmesso per via aerea da applicare per determinare il livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature di cui all'Allegato I, disciplinate dal presente decreto ai fini delle procedure di valutazione di conformità di cui al decreto stesso.

La parte a) dell'allegato stabilisce per ciascun tipo di macchine ed attrezzature che rientra nella definizione cui si fa riferimento all'articolo 1, comma 2,

- le norme di base relative all'emissione acustica,

- le specifiche di ordine generale che integrano dette norme di base

per misurare il livello di pressione sonora su una superficie di misurazione che inviluppa la sorgente e per calcolare il livello di potenza sonora prodotto dalla sorgente.

La parte b) del presente allegato stabilisce, per ciascun tipo di macchine ed attrezzature che rientra nella definizione cui si fa riferimento all'articolo 1, comma 2,

- una norma di base raccomandata, comprendente i seguenti parametri:

= estremi della norma di base prescelta tra quelle della parte A

= area di prova

= valore della costante K2A

= forma della superficie di misurazione

= numero e ubicazione dei microfoni da utilizzare

le condizioni operative, comprendenti

= estremi dell'eventuale norma applicabile

= disposizioni relative al monitoraggio della macchina o attrezzatura

= espressione del livello di potenza sonora nel caso in cui si debbano eseguire diversi rilievi in condizioni operative diverse

- altre informazioni.

In generale per sottoporre alle prove un determinato tipo di macchine ed attrezzature il fabbricante o il suo mandatario possono scegliere una delle norme di base sull'emissione acustica della parte a) ed applicarla alle condizioni operative previste per quel tipo di macchine ed attrezzature alla parte b). In caso di controversia, tuttavia deve essere usata la norma di base raccomandata di cui alla parte b), contestualmente alle condizioni operative ivi descritte.


Parte A - Norme di base relative all'emissione acustica

Per la determinazione del livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto che rientrano nella definizione di cui all' articolo 1, comma 2 del presente decreto si possono generalmente applicare le norme di base sull'emissione acustica

EN ISO 3744:1995

EN ISO 3746: 1995

purché con le seguenti specifiche complementari:


1. Incertezze della misura

Le incertezze della misura non sono prese in considerazione nel contesto delle procedure di valutazione della conformità in fase di progettazione.


2. Funzionamento della sorgente nel corso della prova

2.1 Velocità della ventola

Se il motore o il sistema idraulico della macchina è dotato di una o più ventole, queste devono essere in funzione durante la prova. La velocità delle ventole è fissata e dichiarata dal fabbricante della macchina, conformemente ad una delle seguenti condizioni, e deve figurare sul resoconto di prova, in quanto è la velocità che sarà usata per le successive misurazioni.

a) Ventola direttamente collegata al motore

Se la trasmissione della ventola è direttamente connessa al motore e/o al sistema idraulico (ad es. mediante cinghia) la ventola deve essere in funzione durante la prova.

b) Ventola a più velocità distinte

Se la ventola può funzionare a più velocità distinte, la prova può essere effettuata:

- alla velocità massima di funzionamento;

- oppure in una prima prova con la ventola funzionante a velocità zero e in una seconda prova con la ventola a velocità massima. In tal caso il livello di pressione sonora risultante LpA si ottiene combinando i due risultati mediante la seguente equazione:


LpA = 10 log10 {0,3 x 100,1LpA,0% + 0,7 x 100,1LpA,100%}


dove:

LpA,0% è il livello di pressione sonora riscontrato con la ventola funzionante a velocità zero;

LpA,100% è il livello di pressione sonora riscontrato con la ventola funzionante a velocità massima.


c) Ventola a variazione continua della velocità

Se la ventola può funzionare con variazione continua della velocità, la prova può essere effettuata conformemente al punto 2.1, lettera b) o a una velocità della ventola fissata dal fabbricante non inferiore al 70% di quella massima.


2.2 Prova a vuoto su macchine motorizzate

Per queste misurazioni il motore ed il sistema idraulico della macchina devono essere portati a regime termico stabilizzato conformemente alle istruzioni e devono essere osservate le norme di sicurezza.

La prova si svolge a macchina ferma senza azionare né i dispositivi di lavoro né quelli di traslazione. Ai fini della prova il motore deve funzionare ad un regime non inferiore al regime nominale di rotazione che sviluppa la potenza netta N1.

Se la macchina è alimentata da un generatore elettrico o dalla rete pubblica, la frequenza della corrente di alimentazione, specificata dal fabbricante per quel motore, deve essere mantenuta entro ± 1 Hz se la macchina è dotata di motore ad induzione, mentre la tensione di alimentazione è mantenuta entro ± 1% della tensione nominale se la macchina è dotata di motore a collettore. La tensione di alimentazione si misura a livello della spina se il filo o cavo non è scollegabile, o alla connessione della macchina se questa è fornita di cavo scollegabile. La forma d'onda della corrente fornita dal generatore deve essere simile a quella della corrente fornita dalla rete pubblica.

Se la macchina funziona a batteria, la batteria deve essere completamente carica.

Velocità e potenza netta corrispondente sono fissate dal fabbricante della macchina e devono figurare sul resoconto di prova.

Se la macchina dispone di più motori, questi devono funzionare simultaneamente durante le prove. Qualora ciò sia impossibile, la prova deve essere svolta su ogni combinazione possibile di motori.


2.3 Prova a carico su macchine motorizzate

Per queste misurazioni il motore (organo di propulsione) ed il sistema idraulico della macchina devono essere portati a regime termico stabilizzato conformemente alle istruzioni e devono essere osservate le norme di sicurezza. Non devono essere azionati nel corso della prova dispositivi di segnalazione quali clacson o avvisatori acustici di retromarcia.

La velocità della macchina in prova deve essere registrata e riportata sul resoconto di prova.

Se la macchina dispone di motori e/o aggregati, questi devono funzionare simultaneamente durante la prova. Qualora ciò sia impossibile, la prova deve essere svolta su ogni combinazione possibile di motori e/o aggregati.

Per ciascun tipo di macchine ed attrezzature la prova a carico devono essere fissate condizioni operative specifiche che, in linea di principio, producano effetti e sollecitazioni simili a quelli riscontrati durante l'effettivo funzionamento.


2.4 Prova su macchine ad azionamento manuale

Per ciascun tipo di macchine ad azionamento manuale devono essere fissate condizioni operative convenzionali che producano effetti e sollecitazioni simili a quelli riscontrati durante l'effettivo funzionamento.


3. Calcolo del livello di pressione sonora superficiale

Il livello di pressione sonora superficiale è determinato almeno tre volte: se almeno due dei valori riscontrati non divergono di più di 1 dB(A), non sono necessari ulteriori rilievi; altrimenti occorre ripeterli fino ad ottenere due letture che differiscono fra loro di meno di 1 dB(A). Il livello di pressione sonora superficiale ponderato A da utilizzare nel calcolo del livello di potenza sonora è la media aritmetica dei due valori più elevati che differiscono fra loro di meno di 1 dB(A).


4. Resoconto di prova

Il livello di potenza sonora ponderato A della sorgente in prova deve essere approssimato al numero intero più vicino (meno di 0,5: arrotondare per difetto; maggiore o uguale a 0,5: arrotondare per eccesso).

Il resoconto deve contenere tutti i dati tecnici necessari ad identificare la sorgente in prova, nonché i metodi di misurazione del rumore e i dati acustici.


5. Posizione dei microfoni supplementari sulla superficie emisferica di misurazione (EN ISO 3744:1995)

Oltre a quanto prescritto ai punti 7.2.1 e 7.2.2 della norma EN ISO 3744:1995, sulla superficie di misurazione emisferica può essere usato un insieme di 12 microfoni. Le coordinate dei 12 microfoni distribuiti sulla superficie di misurazione emisferica di raggio r, sono elencate sotto forma di coordinate cartesiane, nella seguente tabella. Il raggio r della superficie di misurazione emisferica sarà uguale o maggiore al doppio della dimensione massima del parallelepipedo di riferimento. Il parallelepipedo di riferimento è definito quale il più piccolo parallelepipedo rettangolare possibile che racchiude l'apparecchiatura (senza accessori) e che termina sulla superficie riflettente. Il raggio della superficie di misurazione emisferica verrà arrotondato per eccesso al numero più vicino ai seguenti valori: 4, 10, 16 m.

Il numero dei microfoni (12) può essere ridotto fino a 6 ma le posizioni dei microfoni 2, 4, 6, 8, 10, e 12, conformemente ai requisiti del punto 7.4.2 della norma EN ISO 3744:1995 devono essere utilizzate comunque.

In generale deve essere utilizzata la disposizione con 6 posizioni di microfoni su una superficie di misurazione emisferica. Qualora un metodo di prova dell'emissione acustica nel presente decreto stabilisca altri requisiti per attrezzature specifiche, vengono utilizzati tali requisiti.


Tabella: Coordinate della posizione dei 12 microfoni


Numero di microfoni

x/r

y/r

z

1

1

0

1,5 m

2

0,7

0,7

1,5 m

3

0

1

1,5 m

4

-0,7

0,7

1,5 m

5

-1

0

1,5 m

6

-0,7

-0,7

1,5 m

7

0

-1

1,5 m

8

0,7

-0,7

1,5 m

9

0,65

0,27

0,71 r

10

-0,27

0,65

0,71 r

11

-0,65

-0,27

0,71 r

12

0,27

-0,65

0,71 r


6. Correzione rumore ambiente K2A

Le attrezzature vengono misurate su una superficie piana riflettente in cemento o asfalto non poroso, quindi la correzione del rumore ambientale K2A viene impostata su K2A=0. Qualora un metodo di prova dell'emissione acustica nel presente decreto stabilisca altri requisiti per attrezzature specifiche, vengono utilizzati tali.



Parte B - Metodi di prova dell'emissione acustica per ciascun tipo di macchine ed attrezzature


0 MACCHINE PROVATE A VUOTO

Norma di base sull'emissione acustica

EN ISO 3744:1995

Area di prova

Superficie riflettente in cemento o asfalto non poroso

Correzione rumore ambientale K2A

K2A = 0

Superficie/posizioni/distanza di misurazione

(i) se la dimensione maggiore del parallelepipedo di riferimento non supera 8 m:

emisfero/posizione dei 6 microfoni conformemente alla parte A, paragrafo 5 / conformemente alla parte A paragrafo 5

(ii) se la dimensione maggiore del parallelepipedo di riferimento supera 8 m:

parallelepipedo / ISO 3744.1995 con distanza di misurazione d = 1m

Condizioni operative nel corso della prova

Prova a vuoto

Le prove di emissione acustica devono essere effettuate conformemente alla parte a) punto 2.2.

Tempo/i di osservazione/determinazione del livello di potenza sonora risultante da più condizioni operative

Il tempo di osservazione è di almeno 15 secondi.


1. PIATTAFORME DI ACCESSO AEREO CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA

vedi numero 0


2. DECESPUGLIATORI

Norma di base sull'emissione acustica

EN ISO 3744:1995

Area di prova

ISO 10884:1995

Superficie / posizioni / distanza di misurazione

ISO 10884:1995

Condizioni operative nel corso della prova

Prova a carico

ISO 10884:1995, punto 5.3

Tempo/i di osservazione

ISO 10884:1995


3. MONTACARICHI PER MATERIALI DA CANTIERE

vedi numero 0

Il centro geometrico del motore deve trovarsi sopra al centro dell'emisfero; il dispositivo di sollevamento deve essere azionato a vuoto e, se necessario, lasciare l'emisfero in direzione del punto 1.


4. SEGHE A NASTRO PER CANTIERI

Norma di base sull'emissione acustica

EN ISO 3744:1995

Superficie/posizioni/distanza di misurazione

ISO 7960:1995 allegato J con d = 1m

Condizioni operative nel corso della prova

Prova a carico

equivalente alla norma ISO 7960:1995, Allegato J (esclusivamente punto J2b).

Tempo di osservazione

equivalente alla norma ISO 7960:1995, Allegato J.


5. SEGHE CIRCOLARI PER CANTIERI

Norma di base sull'emissione acustica

EN ISO 3744:1995

Superficie/posizioni/distanza di misurazione

ISO 7960:1995 allegato A, distanza di misurazione d = 1m

Condizioni operative nel corso della prova

Prova a carico

ISO 7960:1995, Allegato A (esclusivamente punto A2b).

Tempo di osservazione

ISO 7960:1995, Allegato A.


6. MOTOSEGHE A CATENA PORTATILI

Norma di base sull'emissione acustica

EN ISO 3744:1995

Area di prova

ISO 9207:1995

Superficie/posizioni/distanza di misurazione

ISO 9207:1995

Condizioni operative nel corso della prova

Prova a carico / Prova a vuoto

legna da taglio a pieno carico/motore funzionante al massimo regime a vuoto

a) con motore a combustione interna: ISO 9207:1995 punti 6.3 e 6.4

b) con motore elettrico: una prova corrispondente alla norma ISO 9207:1995, punto 6.3 e una prova con il motore funzionante al massimo regime a vuoto

Tempo/i di osservazione/determinazione del livello di potenza sonora risultante da più condizioni operative

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
58349 6399942
Allegato IV - Modelli della marcatura CE di conformità e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito (articolo 9)

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:


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58349 6399943
Allegato V - Controllo interno di fabbricazione (articolo 11)

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione di conformità CE prescritta all'articolo 8.

2. Il fabbricante, o il suo mandatario

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
58349 6399944
Allegato VI - Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici (articolo 11)

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui ai punti 2, 5 e 6, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature in gestione sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina ed attrezzatura la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione di conformità CE prescritta all'articolo 8.

2. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità CE.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine ed attrezzature alle prescrizioni del presente decreto. Deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

- descrizione della macchina o attrezzatura;

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58349 6399945
Allegato VII - Verifica dell'esemplare unico (articolo 11)

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il mandatario stabilito nella Comunità, accerta e dichiara che la macchina o attrezzatura cui è stato rilasciato il certificato di cui al punto 4 sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità, integrata dagli elementi prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 8.

2. La domanda di verifica di un esemplare unico deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, ad un organismo designato da lui prescelto.

Tale richiesta deve contenere:

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58349 6399946
Allegato VIII - Garanzia di qualità totale (articolo 11)

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che le macchine o attrezzature in questione soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascun prodotto la marcatura CE, corredata delle informazioni di cui all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione CE di conformità prescritta all'articolo 8.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo designato di sua scelta.

La domanda contiene:

- tutte le opportune informazioni sulla categoria di prodotti prevista, compresa la documentazione tecnica su tutte le macchine o attrezzature già in fase di progettazione o produzione, che devono contenere le seguenti informazioni minime:

= nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

= descrizione della macchina o attrezzatura;

= marca;

= denominazione commerciale;

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58349 6399947
Allegato IX (articolo 12)


Parte A - Requisiti minimi per “l’accreditamento” N6 degli organismi di cui all'articolo 12, “comma 2” N6.


I requisiti minimi per “l’accreditamento” N6 degli organismi di cui all'articolo 12 sono riportati di seguito:

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle macchine o attrezzature, né il mandatario dei predetti soggetti. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, costruzioni, commercializzazione e manutenzione di tali macchine o attrezzature, né rappresentare le parti coinvolte in tali attività. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possono influenzare le loro decisioni o i risultati del loro operato in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai

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