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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42
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- L. 30/12/2018, n. 145
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - legge europea 2013-bis e, in particolare, l’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h); Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull’inquinamento acustico; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, e in particolare l’articolo 4; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 e, in particolare, l’articolo 14, commi 24-bis e seguenti; |
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Capo I - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161 |
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Art. 1. - Modifiche dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1941. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le s |
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Art. 2. - Modifiche dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1941. All’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: “30 giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data” e alla lettera b), dopo le parole: “o delle relative infrastrutture” sono inserite le seguenti: “non di interesse nazionale né di interesse di più regioni” e l’ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 3 |
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Art. 3. - Modifiche dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1941. All’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: “18 luglio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data” e alla lettera b), dopo le parole: “o delle relative infrastrutture” sono inserite le seguenti: “non di interesse nazionale né di interesse di più regioni” e l’ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e g |
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Art. 4. - Modifiche dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1941. All’articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali;”; |
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Art. 5. - Modifiche dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1941. All’articolo 8 de |
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Art. 6. - Modifiche dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 |
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Capo II - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161 |
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Art. 7. - Sostituzione dell’allegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1941. A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell’applicazione dell’allegato 2 “Metodi di determinazion |
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Art. 8. - Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico1. È istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. 2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di: |
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Capo III - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA C), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161 |
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Art. 9. - Modifiche dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 4471. All’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: &ldquo |
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Art. 10. - Modifiche dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 4471. All’articolo 3, comma |
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Art. 11. - Modifiche dell’articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 4471. All’articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Nei c |
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Art. 12. - Modifiche dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 4471. All’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 13. - Modifiche dell’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 4471. All’articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: “da lire 2.000.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da 2.000 euro a 20.000 euro”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.”; |
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Art. 14. - Modifiche dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 4471. All’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastruttur |
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Art. 15. - Modifica dell’articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 4471. All’articolo 14 della |
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Capo IV - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA D), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161 |
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Capo V - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161 |
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Art. 18. - Modifiche all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 4471. All’articolo 2 della |
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Art. 19. - Modifiche all’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 4471. All’articolo 3 della |
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Capo VI - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161 |
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Art. 20. - Tecnico competente1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acu |
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Art. 21. - Elenco dei tecnici competenti in acustica1. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell’elenco è presentata secondo le modalità di cui all’allegato 1. 2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell’elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalità stabilite dal Ministero del |
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Art. 22. - Requisiti per l’iscrizione1. All’elenco di cui all’articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2; b) avere superato con profitto l’esame fina |
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Art. 23. - Tavolo tecnico nazionale di coordinamento1. Presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di: a) monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal presente de |
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Art. 24. - Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 4471. All’articolo 2 della |
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Art. 25. - Regime transitorio1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente |
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Capo VII - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA H), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161 |
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Art. 26. - Criteri di sostenibilità economica1. La sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di c |
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Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 27. - Provvedimenti attuativi1. A seguito dell’entrata in vigore del presente decreto si provvede all’adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell&rsquo |
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Art. 28. - Disposizioni finali e abrogazioni1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziari |
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Allegato 1 - Modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale (artt. 21, 22 e 23)1. Presentazione delle domande I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione o provincia stessa. I cittadini dell’Unione europea presentano istanza al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all’art. 23. I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonché assumono l’impegno ad |
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Allegato 2 (art. 22)PARTE A - CLASSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE Articolo 22, comma 1 (classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007) Classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile dell’architettura (classe L-17) Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L-7) Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione (classe L-8) Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9) Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30) Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35) (classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009) Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT/4) (classi di laurea magistrale di cui all’allegato del decreto ministeriale 16 marzo 2007) LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura LM-17 fisica LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica |
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