Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Dir. UE 08/05/2000, n. 14
Dir. UE 08/05/2000, n. 14
Dir. UE 08/05/2000, n. 14
- Regolamento (UE) 20/06/2019, n. 1243
- Rettifica in G.U.C.E. 17/06/2016, n. 165 L
- Regolamento (CE) 11/03/2009, n. 219
- Rettifica in G.U.C.E. 12/12/2000, n. 311 L
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Art. 1 - ObiettiviScopo della presente direttiva è il ravvicinamento delle legislazioni degli St |
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Art. 2 - Ambito d'applicazione1. La presente direttiva si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui agli articoli 12 e 13, definite nell'allegato I. La presente direttiva riguard |
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Art. 3 - DefinizioniAi fini della presente direttiva si intende per: a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", tutte le macchine rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui |
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Art. 4 - Immissione in commercio1. Le macchine e attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono immesse in commercio o messe in servizio sino a che il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, non garantisce che |
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Art. 5 - Vigilanza sul mercato1. Gli Stati membri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che le m |
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Art. 6 - Libera circolazione1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio o la messa in servizio nel loro territorio di macchine ed attrezzature di cu |
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Art. 7 - Presunzione di conformitàGli Stati membri presumono conformi al disposto della presente direttiva le macchine |
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Art. 8 - Dichiarazione CE di conformità1. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, di una macchina o attrezzatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, redige per ciascun tipo di macchina o attrezzatura prodotta una dichiarazione CE di |
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Art. 9 - Non conformità delle macchine ed attrezzature1. Uno Stato membro, qualora accerti che macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, immesse in commercio o messe in servizio non sono conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, adotta tutti gli opportuni provvedimenti affinché il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, le renda conformi al disposto della presente direttiva. |
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Art. 10 - Mezzi di impugnazioneQualsiasi provvedimento adottato da uno Stato membro ai sensi della presente direttiv |
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Art. 11 - Marcatura1. Le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al disposto della presente direttiva recano, quando sono immesse in commercio o messe in servizio, la marcatura CE di conformità. Essa consiste nelle iniziali "CE". Il simbolo grafico della marcatura da usare figura nell'allegato IV. |
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Art. 12 - Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acusticaII livello di potenza sonora garantito delle macchine ed attrezzature sottoelencate non deve superare il livello di potenza sonora ammissibile stabilito nella tabella seguente dei valori limite: - montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna) Def.: All. I n. 3. Misura: All. III B 3 - mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori) Def.: All. I n. 8. Misura: All. III B 8 - motocompressori (< 350 kW) Def.: All. I n. 9. Misura: All. III B 9 - martelli demolitori tenuti a mano Def.: All. I n. 10. Misura: All. III B 10 - argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna) Def.: All. I n. 12. Misura: All. 111 B 12 - apripista (< 500 kW) Def.: All. I n. 16. Misura: All. III B 16 - dumper (< 500 k) Def.: All. I n. 18. Misura: All. III B 18 - escavatori idraulici o a funi (< 500kW) Def.: All. I n. 20. Misura: All. III B 20 - terne (< 500 kW) Def.: All. I n. 21. Misura: All. III B 21 - motolivellatrici (< 500 kW) Def.: All. I n. 23. Misura: All. III B 23 - centraline idrauliche Def.: All. I n. 29. Misura: All. III B 29 - compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW) Def.: All. I n. 31. Misura: All. III B 31 - tosaerba Def.: All. I n. 32. Misura: All. III B 32 (escluse: - le macchine ad uso agricolo e forestale e - i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW) - tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici Def.: All. I n. 33. Misura: All. III B 33 |
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Art. 13 - Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorositàIl livello di potenza acustica garantito delle macchine ed attrezzature elencate in prosieguo è soggetto solo alla marcatura di rumorosità: - piattaforme di accesso aereo con motore a combustione interna Def.: All. I n. 1. Misura: All. III.B.1 - decespugliatori Def.: All. I n. 2. Misura: All. III.B.2 - montacarichi per materiali da cantiere (con motore elettrico) Def.: All. I n. 3. Misura: All. III.B.3 - seghe a nastro per cantieri Def.: All. I n. 4. Misura: All. III.B.4 - seghe circolari per cantieri Def.: All. I n. 5. Misura: All. III.B.5 - motoseghe a catena portatili Def.: All. I n. 6. Misura: All. III.B.6 - veicoli combinati di spurgo Def.: All. I n. 7. Misura: All. III.B.7 |
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Art. 14 - Valutazione della conformità1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'articolo 12 il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, sottopone ciascun tipo di macchine ed attrezzature a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: |
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Art. 15 - Organismi notificati1. Gli Stati membri designano gli organismi demandati ad espletare e vigilare sulle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, nell'ambito del loro territorio. |
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Art. 16 - Rilevazione di dati sul rumore1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il fabbricante, o suo mandatario stabilito nella Comunità, trasmetta all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o in cui immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e alla Commissione una copia della dichiarazione di conformità CE per ciascun tipo di macchine |
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Art. 17 - Disposizioni in materia di uso |
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Art. 18 - Comitato1. La Commissione è assistita da un comitato. |
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Art. 18 bis - Modifiche dell’allegato III |
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Art. 18 ter - Esercizio della delega1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati |
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Art. 19 - Poteri del comitatoIl comitato svolge le seguenti funzioni: |
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Art. 20 - Relazioni1. Entro il 3 gennaio 2005 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nella trasposizione e nell'amministrazione della stessa. La relazione deve contenere in particolare: |
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Art. 21 - Abrogazione1. Le seguenti direttive sono abrogate il 3 gennaio 2002: 79/113/CEE, 84/532/CEE, 84/ |
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Art. 22 - Recepimento e data di applicazione1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
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Art. 23 - Entrata in vigoreLa presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta uf |
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Art. 24 - Destinatari della direttivaGli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
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Allegato I - Definizioni delle macchine e attrezzature1. Piattaforme aeree di accesso con motori a combustione interna Un'attrezzatura composta di almeno una piattaforma di lavoro, una struttura estensibile e un telaio. La piattaforma di lavoro consiste in una piattaforma recintata o una gabbia che può essere spostata sotto carico alla posizione di lavoro richiesta. La struttura estensibile è collegata al telaio e sostiene la piattaforma di lavoro; essa consente lo spostamento della piattaforma di lavoro alla posizione richiesta. 2. Decespugliatori Gruppo portatile, con motore a combustione interna, dotato di una lama rotante in metallo o in plastica atta a tagliare erbe infestanti, cespugli, arbusti e piccola vegetazione. L'elemento di taglio opera su un piano approssimativamente parallelo al suolo. 3. Montacarichi per materiali de cantiere Montacarichi motorizzato installato provvisoriamente nei cantieri edili o di ingegneria civile ad uso degli addetti ai lavori, il quale: i) serve determinati piani di calpestio; in tal caso la piattaforma è: - adibita al solo trasporto di cose; - accessibile alle persone per le operazioni di carico e scarico; - accessibile alle persone in fase di montaggio, smontaggio e manutenzione; - telecomandata; - effettua la corsa lungo l'asse verticale o un asse che diverge al massimo di 15° dalla verticale; - sostenuta da: fune metallica, catena, vite e madrevite; meccanismo a cremagliera, martinetto idraulico (diretto o indiretto), o sistema di tiranteria ad espansione; - retta da montanti che necessitano o meno di strutture di supporto autonome; oppure ii) serve la sola stazione estrema superiore o un'area di lavoro che si estende al di sopra di essa (ad esempio un tetto); in tal caso il dispositivo di carico è: - adibito al solo trasporto di cose; - progettato in modo che non sia necessario accedervi a fini di carico, scarico, manutenzione, montaggio e smontaggio; - non prevede l'accesso degli addetti ai lavori; - telecomandato; - effettua la corsa ad un angolo di almeno 30° dalla verticale ma è utilizzabile a qualsiasi angolo; - retto da una fune in acciaio e da un sistema di trasmissione meccanica; - manovrato da comandi a pressione costante; - non si avvale di contrappesi; - ha un carico nominale massimo di 300 kg; - ha una velocità massima di 1 m/s; - le guide necessitano di strutture di supporto autonome. 4. Sega a nastro per cantieri Apparecchio motorizzato ad alimentazione manuale, di peso inferiore a 200 kg, munito di un utensile di taglio monolama a nastro continuo montato tra due o più volani di guida. 5. Sega circolare per cantieri Apparecchio ad alimentazione manuale di peso inferiore a 200 kg, composto da un disco circolare monolama (diverso dalla sega a nastro abrasivo) di diametro compreso fra 350 mm e 500 mm, che rimane fissa durante la normale funzione di taglio, e da una tavola orizzontale che rimane fissa del tutto o in parte durante il funzionamento. La lama è montata su un mandrino orizzontale non basculante, la cui posizione rimane fissa durante il funzionamento. La macchina può presentare una o più delle seguenti caratteristiche: - la possibilità di sollevare e abbassare la lama rispetto alla tavola; - il telaio della macchina al di sotto della tavola può essere aperto o chiuso; - la sega può esser dotata di una tavola mobile ad azione manuale supplementare (non adiacente alla lama). 6. Motosega a catena portatile Utensile motorizzato impiegato per tagliare il legno e consistente in un monoblocco in cui sono integrati impugnatura, motore ed elemento di taglio, progettato per essere tenuto con le due mani. 7. Veicolo combinato di spurgo Automezzo che può fungere sia da dispositivo spurgatubi che per l'aspirazione di reflui. Vedi spurgatubi ad alta pressione e veicolo per l'aspirazione di reflui. 8. Mezzi di compattazione Macchine per l'addensamento dei materiali in sito, ad esempio pietrame, terreno o materiali di rivestimento del suolo, mediante azione di rullatura, battitura o vibrazione dell'attrezzo. Esistono in versione semovente, trainata, a propulsione manuale o utilizzata come accessorio di una macchina portante. I mezzi di compattazione si suddividono in: - rulli con conducente: mezzi di compattazione semoven |
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Allegato II - Dichiarazione ce di conformitàLa dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi: - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; - nome |
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Allegato III - Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature utilizzate all'apertoAmbito di applicazione Il presente allegato stabilisce il metodo di misurazione del rumore trasmesso per via aerea da applicare per determinare il livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature disciplinate dalla presente direttiva ai fini delle procedure di valutazione di conformità di cui alla direttiva stessa. La parte A dell'allegato stabilisce, per ciascun tipo di macchine ed attrezzature che rientra nella definizione cui si fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, - le norme di base relative all'emissione acustica, - le specifiche di ordine generale che integrano dette norme di base, per misurare il livello di pressione sonora su una superficie di misurazione che inviluppa la sorgente e per calcolare il livello di potenza sonora prodotto dalla sorgente. La parte B del presente allegato stabilisce, per ciascun tipo di macchine ed attrezzatura che rientra nella definizione cui si fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, - una norma di base raccomandata, comprendente i seguenti parametri: - estremi della norma di base prescelta tra quelle della patte A, - area di prova, - valore della costante K2A, - forma della superficie di misurazione, - numero e ubicazione dei microfoni da utilizzare; - le condizioni operative, comprendenti - estremi dell'eventuale norma applicabile, - disposizioni relative al montaggio della macchina o attrezzatura, - espressione del livello di potenza sonora nel caso in cui si debbano eseguire diversi rilievi in condizioni operative diverse; - altre informazioni. In generale, per sottoporre alle prove un determinato tipo di macchine ed attrezzature, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità può scegliere una delle norme di base sull'emissione acustica della parte A ed applicarla alle condizioni operative previste per quel tipo di macchine ed attrezzatura alla patte B. In caso di controversia, tuttavia, deve essere usata la norma di base raccomandata di cui alla parte B, contestualmente alle condizioni operative ivi descritte. PARTE A - NORME DI BASE RELATIVE ALL'EMISSIONE ACUSTICA Per la determinazione del livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva, si possono generalmente applicare le norme di base sull'emissione acustica EN ISO 3744:1995 EN ISO 3746:1995 purché con le seguenti specifiche complementari: 1. Incertezze della misura Le incertezze della misura non sono prese in considerazione nel contesto delle procedure di valutazione della conformità in fase di progettazione. 2. Funzionamento della sorgente nel corso della prova 2.1. Velocità della ventola Se il motore o il sistema idraulico della macchina è dotato di una o più ventole, queste devono essere in funzione durante la prova. La velocità delle ventole è fissata e dichiarata dal fabbricante della macchina, conformemente ad una delle seguenti condizioni, e deve figurare sul resoconto di prova, in quanto è la velocità che sarà usata per le successive misurazioni. a) Ventola direttamente collegata al motore Se la trasmissione della ventola è direttamente connessa al motore e/o al sistema idraulico (ad es. mediante cinghia), la ventola deve essere in funzione durante la prova. b) Ventola a più velocità distinte Se la ventola può funzionare a più velocità distinte, la prova può essere effettuata: - Alla velocità massima di funzionamento; - Oppure in una prima prova con la ventola funzionante a velocità zero e in una seconda prova con la ventola a velocità massima. In tal caso il livello di pressione sonora risultante LpA si ottiene combinando i due risultati mediante la seguente equazione: dove: LpA,0% è il livello di pressione sonora riscontrato con la ventola funzionante a velocità zero; LpA,100% è il livello di pressione sonora riscontrato con la ventola funzionante a velocità massima. c) Ventola a variazione continua della velocità Se la ventola può funzionare con variazione continua della velocità, la prova può essere effettuata, conformemente al punto 2.1, lettera b), o a una velocità della ventola fissata dal fabbricante non inferiore al 70 % di quella massima. 2.2. Prova a vuoto su macchine motorizzate Per queste misurazioni il motore ed il sistema idraulico della macchina devono essere portati a regime termico stabilizzato conformemente alle istruzioni e devono essere osservate le norme di sicurezza. La prova si svolge a macchina ferma, senza azionare né i dispositivi di lavoro né quelli di traslazione. Ai fini della prova il motore deve funzionare ad un regime non inferiore al regime nominale di rotazione che sviluppa la potenza netta N1. Se la macchina è alimentata da un generatore elettrico o dalla rete pubblica, la frequenza della corrente di alimentazione, specificata dal fabbricante per quel motore, deve essere mantenuta entro ± 1 Hz se la macchina è dotata di motore ad induzione, mentre la tensione di alimentazione è mantenuta entro ± 1% della tensione nominale se la macchina è dotata di motore a collettore. La tensione di alimentazione si misura a livello della spina se il filo o cavo non è scollegabile, o alla connessione della macchina se questa è fornita di cavo scollegabile. La forma d'onda della corrente fornita dal generatore deve essere simile a quella della corrente fornita dalla rete pubblica. Se la macchina funziona a batteria, la batteria deve essere completamente carica. Velocità e potenza netta corrispondente sono fissate dal fabbricante della macchina e devono figurare sul resoconto di prova. Se la macchina dispone di più motori, questi devono funzionare simultaneamente durante le prove. Qualora ciò sia impossibile, la prova deve essere svolta su ogni combinazione possibile di motori. 2.3. Prova a carico su macchine motorizzate Per queste misurazioni, il motore (organo di propulsione) ed il sistema idraulico della macchina devono essere portati a regime termico stabilizzato conformemente alle istruzioni e devono essere osservate le norme di sicurezza. Non devono essere azionati nel corso della prova dispositivi di segnalazione quali clacson o avvisatori acustici di retromarcia. La velocità della macchina in prova deve essere registrata e riportata sul resoconto di prova. Se la macchina dispone di più motori e/o aggregati, questi devono funzionare simultaneamente durante la prova. Qualora ciò sia impossibile, la prova deve essere svolta su ogni combinazione possibile di motori e/o aggregati. Per ciascun tipo di macchine ed attrezzature da provare a carico devono essere fissate condizioni operative specifiche che, in linea di principio, producano effetti e sollecitazioni simili a quelli riscontrati durante l'effettivo funzionamento. 2.4. Prova su macchine ad azionamento manuale Per ciascun tipo di macchine ad azionamento manuale devono essere fissate condizioni operative convenzionali che producano effetti e sollecitazioni simili a quelli riscontrati durante l'effettivo funzionamento. 3. Calcolo del livello di pressione sonora superficiale Il livello di pressione sonora superficiale è determinato almeno tre volte: se almeno due dei valori riscontrati non divergono di più di 1 dB(A), non sono necessari ulteriori rilievi; altrimenti occorre ripeterli fino ad ottenere due letture che differiscono fra loro di meno di 1 dB(A). Il livello di pressione sonora superficiale ponderato A da utilizzare nel calcolo del livello di potenza sonora è la media aritmetica dei due valori più elevati che differiscono fra loro di meno di 1dB(A). 4. Resoconto di prova Il livello di potenza sonora ponderato A della sorgente in prova deve essere approssimato al numero intero più vicino (meno di 0,5: arrotondare per difetto; maggiore o uguale a 0,5: arrotondare per eccesso). Il resoconto deve contenere tutti i dati tecnici necessari ad identificare la sorgente in prova, nonché i metodi di misurazione del rumore e i dati acustici. 5. Posizione dei microfoni supplementari sulla superficie emisferica di misurazione (EN ISO 3744:1995) Oltre a quanto prescritto ai punti 7.2.1 e 7.2.2 della norma EN ISO 3744:1995 sulla superficie di misurazione emisferica può essere usato un insieme di 12 microfoni. Le coordinate dei 12 microfoni distribuiti sulla superficie di misurazione emisferica di raggio r sono elencate sotto forma di coordinate cartesiane, nella seguente tabella. II raggio r della superficie di misurazione emisferica sarà uguale o maggiore al doppio della dimensione massima del parallelepipedo di riferimento. Il parallelepipedo di riferimento è definito quale il più piccolo parallelepipedo rettangolare possibile che racchiude l'apparecchiatura (senza accessori) e che termina sulla superficie riflettente. Il raggio della superficie di misurazione emisferica verrà arrotondato per eccesso al numero più vicino ai seguenti valori: 4, 10, 16 m. Il numero di microfoni (12) può essere ridotto fino a 6, ma le posizioni 2, 4, 6, 8, 10 e 12 conformemente ai requisiti del punto 7.4.2 della norma EN ISO 3744:1995, devono essere utilizzate comunque. In generale deve essere utilizzata la disposizione con 6 posizioni di microfoni su una superficie di misurazione emisferica. Qualora un metodo di prova dell'emissione acustica nella direttiva stabilisca altri requisiti per attrezzatura specifiche, vengono utilizzati tali requisiti. TABELLA - COORDINATE DELLA POSIZIONE DEI 12 MICROFONI
6. Correzione rumore ambientale K2A Le attrezzature vengono misurate su una superficie piana riflettente in cemento o asfalto non poroso, quindi la correzione del rumore ambientale K2A viene impostata su K2A = 0. Qualora un metodo di prova dell'emissione acustica nella presente direttiva stabilisca altri requisiti per attrezzature specifiche, vengono utilizzati tali requisiti. FIGURA - POSIZIONAMENTO DEI MICROFONI SUPPLEMENTARI SULL'EMISFERO (12 POSIZIONI) PARTE B - METODI DI PROVA DELL'EMISSIONE ACUSTICA PER CIASCUN TIPO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE 0. Macchine Provate a vuoto Norma di base sull'emissione acustica: EN ISO 3744:1995 Area di prova: Superficie riflettente in cemento o asfalto non poroso Correzione rumore ambientale K2A: K2A=0 Superficie/posizioni/distanza di misurazione i) se la dimensione maggiore del parallelepipedo di riferimento non supera 8 m: emisfero/posizione dei 6 microfoni conformemente alla parte A, paragrafo 5/conformemente alla parte A, paragrafo 5 ii) se la dimensione maggiore del parallelepipedo di riferimento supera 8 m: parallelepipedo/ISO 3744:1995 con distanza di misurazione d = 1 m Condizioni operative nel corso della prova Prova a vuoto: Le prove di emissione acustica devono essere effettuate conformemente alla parte A, punto 2.2. Tempo/i di osservazione/determinazione del livello di potenza sonora risultante da più condizioni operative: Il tempo di osservazione è di almeno 15 secondi. 1. Piattaforme di accesso aereo con motore a combustione interna Cfr. numero 0 2. Decespugliatori Norma di base sull'emissione acustica: EN ISO 3744:1995 Area di prova: ISO 10884:1995 Superficie/posizioni/distanza di misurazione: ISO 10884:1995 Condizioni operative nel corso della prova Prova a carico: ISO 10884: 1995, punto 5.3 Tempo/i di osservazione: 150 10884: 1995 3. Montacarichi per materiali di cantiere Cfr. numero 0 Il centro geometrico del motore deve trovarsi sopra al centro dell'emisfero; il dispositivo di sollevamento deve essere azionato a vuoto e, se necessario, lasciare l'emisfero in direzione del punto 1. 4. Seghe a nastro per cantieri Norma di base sull'emissione acustica: EN ISO 3744:1995 Superficie/posizioni/distanza di misurazione: ISO 7960:1995, allegato J con d = 1 m Condizioni operative nel corso della prova Prova a carico: Equivalente alla norma ISO 7960:1995, allegato J (esclusivamente punto J2b). Tempo di osservazione: Equivalente alla norma ISO 7960:1995, allegato J. 5. Seghe circolari per cantieri Norma di base sull'emissione acustica: EN ISO 3744:1995 Superficie/posizioni/distanza di misurazione: ISO 7960:1995, allegato A, distanza di misurazione d = 1 m Condizioni operative nel corso della prova Prova a carico: ISO 7960:1995, allegato A (esclusivamente punto A2b). Tempo di osservazione: ISO 7960:1995, allegato A 6. Motoseghe a catena portatili Norma di base sull'emissione acustica: EN ISO 3744:1995 Area di prova: ISO 9207:1995 Superficie/posizioni/distanza di misurazione: ISO 9207:1995 Condizioni operative nel corso della prova Prova a carico/Prova a vuoto Legna da taglio a pieno carico/motore funzionante al massimo regime a vuoto a) con motore a combustione interna: ISO 9207:1995 punti 6.3 e 6.4 b) con motore elettrico: una prova corrispondente alla norma ISO 9207:1995, punto 6.3, e una prova con il motore funzionante al massi |
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Allegato IV - Modelli della marcatura ce di conformità' e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantitoLa marcatura CE di conformità è costituita dalla iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: In caso di ingrandimento o di riduzione della marcatura CE a seconda delle dimensioni delle macchine o attrezzature, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel g |
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Allegato V - Controllo interno di fabbricazione1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 11 e redige per inscritto la dichiarazione di conformità CE prescritta all'articolo 8. 2. Il fabbricante, o il suo mandatar |
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Allegato VI - Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui ai punti 2, 5 e 6, accerta e dichiara che le macchine ed attrezzature in questione sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina ed attrezzatura la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 11 e redige per iscritto la dichiarazione di conformità CE prescritta all'articolo 8. 2. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità CE. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine ed attrezzature alle prescrizioni della presente direttiva. Deve contenere almeno i seguenti elementi: - nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; - descrizione della macchina o attrezzatura; |
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Allegato VII - Verifica dell'esemplare unico1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, accerta e dichiara che la macchina o attrezzatura cui è stato rilasciato il certificato di cui al punto 4 sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità, integrata dagli elementi prescritti all'articolo 11 e redige per iscritto la dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 8. 2. La domanda di verifica di un esemplare unico deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, ad un organismo notificato da lui prescelto. |
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Allegato VIII - Garanzia di qualità totale1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accetta e dichiara che le macchine o attrezzature in questione soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascun prodotto la marcatura CE, corredata delle informazioni di cui all'articolo 11 e redige per iscritto la dichiarazione CE di conformità prescritta all'articolo 8. 2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualità 3.1. “Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità”N2 ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda contiene: - tutte le opportune informazioni sulla categoria di prodotti prevista, compresa la documentazione tecnica su tutte le macchine o attrezzature già in fase di progettazione o produzione, che devono contenere le seguenti informazioni minime: - nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, - descrizione della macchina o attrezzatura, - marca, - denominazione commerciale, |
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Allegato IX - Criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli stati membri per la notifica degli organismi1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle macchine o attrezzature, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali macchine o attrezzature, né rappresentare le parti coinvolte in tali attività. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo. |
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Allegato X - Verifica dell'esemplare unico modello di certificato di conformità |
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