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Sent. C. Cass. 07/07/2004, n. 12459

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Requisiti.
1. In tema di limitazioni legali della proprietà i requisiti del muro di cinta, che ai sensi dell'art. 878 C.c. non va considerato ai fini del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri. Ne consegue che il muro realizzato a confine per la recinzione della proprietà, qualora sia unito - con una platea in cemento realizzata sotto il piano di campagna - ad altro muro edificato a ridosso ed in corrispondenza di esso, perde la natura di muro di cinta per acquistare quella di vera e propria costruzione da edificarsi nel rispetto delle distanze legali.

Sui muri, ved. Cass. 25 novembre 2003 n. 17899 R (Per la ricostruzione di un muro comune è necessario, salvo i casi di urgenza, il consenso di tutti i proprietari); Cass.pen III 8 ottobre 2003 n. 38193 [R=WP8O0338193] (Muro di contenimento di natura pertinenziale - Autorizzazione gratuita); Cass. 7 luglio 2003 n. 10709 R (Le norme tecniche regionali riguardo alle modalità costruttive di un muro di cinta non sono modificative dell'art. 886 Cod. civ.); 24 giugno 2003 n. 9998 R (In certe condizioni il muro di cinta può essere equiparato a muro di fabbrica); 30 maggio 2003 n. 8807 R (Condizioni per la costruzione in appoggio o in aderenza ad un muro di cinta); 1° aprile 2003 n. 4900 R (L'utilizzazione del muro comune con inserimento di elementi ad uso esclusivo di uno dei comproprietari deve avvenire nel rispetto dell'art. 1102 Cod. civ. sull'uso della cosa comune); 19 agosto 2002 n. 12239 R (Il muro di contenimento costruito per evitare smottamenti o frane non può considerarsi «costruzione»); 25 febbraio 2002 n. 2731 R (La normativa degli artt. 874, 876 e 884 Cod. civ. sui muri di confine non è applicabile nelle zone sottoposte alle norme antisismiche ex L. 25 novembre 1962 n. 1684); 25 giugno 2001 n. 8671 R (Requisiti di un muro per essere qualificato come muro di cinta); 15 giugno 2001 n. 8144 R (Il muro di sostegnno di un terrapieno deve considerarsi come muro di fabbrica e non come muro di cinta); 25 maggio 2001 n. 7131 in GIU 2/01, 646 (Sulle spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno fra due fondi a dislivello, ex art. 887 Cod. civ.); 21 novembre 2000 n. 15005 R (Gli artt. 874, 976 e 884 Cod. civ. sul muro di confine e comune sono inapplicabili nelle zone sismiche); 2 ottobre 2000 n. 13012 R (Costruzione in appoggio o in aderenza a muro con sovrastante balcone con veduta - Condizioni); 8 settembre 2000 n. 11585 [R=W8S0011585] (Comunione forzosa ex art. 875 Cod. civ. di muro che non è sul confine); 24 febbraio 2000 n. 2102 R (Presunzione di comunione di muro provvisorio - Condizioni); 2 febbraio 2000 n. 1134 R (Muro di cinta alto più di 3 metri - Distanza ex art. 873 Cod. civ.); 25 gennaio 2000 n. 820 R (Muro di confine - È escluso l'esercizio di servitù di veduta); 28 gennaio 1999 n. 756 R (Muro divisorio fra edifici - Prova della proprietà esclusiva del muro); 24 maggio 1997 n. 4641 R (Muro sul confine - Innesto del proprio muro - Indennità dovuta ex art. 876 Cod. civ.); 21 maggio 1997 n. 4541 R (Muro di contenimento per fondi a dislivello naturale - Non è costruzione); 15 gennaio 1997 n. 342 R (Computo del muro di cinta ai fini delle distanze - Esclusione); 11 gennaio 1997 n. 237 R (Sopraelevazione di muro comune divisorio); 13 febbraio 1996 n. 1083 R (Nozione del muro di cinta); 11 luglio 1995 n. 7594 R (Muro di cinta: requisiti - Muro di sostegno e contenimento per fondi a dislivello: eventuale configurabilità come costruzione); 24 dicembre 1994 n. 11162 R (Illegittima edificazione sul muro di cinta); 14 dicembre 1994 n. 10704 R (Utilizzazione del muro comune da parte di singoli condomini, con apertura di porte o trasformazione di finestre in balconi); 29 settembre 1994 n. 7944 R (Limiti alla facoltà di appoggio sul muro di cinta); 7 luglio 1994 n. 6407 [R=W7L946407] (1. Limiti alla facoltà del comproprietario di un muro comune, di innalzarlo - 2. Inammissibilità di servitù di veduta dal muro di cinta); 30 marzo 1994 n. 3089 R (Riparazione e ricostruzione di muro comune); 14 maggio 1993 n. 5475 R (Ricostruzione di muro comune); 25 luglio 1992 n. 8992 R (Muro comune per fondi a dislivello in abitato); 1° febbraio 1992 n. 1076 R (Sopraelevazione del muro comune). 1n. - Cod. civ. - Art. 878 (Muro di cinta) - (1°c.) Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873. (2°c.) Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
(Cod.civ. art. 878)

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