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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 24/12/1994, n. 11162
Sent. C. Cass. civ. 24/12/1994, n. 11162
Sent. C. Cass. civ. 24/12/1994, n. 11162
1. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Illegittima edificazione sul medesimo - Domanda di demolizione - Presupposto della proprietà esclusiva. 2. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Presunzione di comproprietà - Carattere relativo - Operatività sino a prova contraria - Costruzione sopra area di proprietà esclusiva - Accertamento - Sufficienza. 3. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Esistenza di sporti - Presunzione di proprietà esclusiva - Limiti - Muro divisorio tra edifici - Inapplicabilità.1. La proprietà esclusiva del muro a confine tra due fondi costituisce presupposto imprescindibile della domanda di riduzione in pristino del muro mediante demolizione di quanto illegittimamente edificato su di esso, proposta contro il confinante; pertanto, ove questi, contumace in primo grado, si limiti in appello a confutare tale presupposto senza richiedere la declaratoria di comunione del muro, egli introduce nel processo un'eccezione (riconvenzionale) consentitagli dall'art. 345 2° c. C.p.c. e non una nuova domanda preclusagli dall'art. cit. primo comma. 2. La presunzione di comunione nel muro divisorio, stabilita dall'art. 880 C.c., ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività - siano a rendere irrilevante nel caso di muro di separazione fra due edifici l'eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all'altro - soltanto in mancanza di prova contraria, non operando invece quando risulti altrimenti che il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti in forza di uno qualunque dei modi di acquisto, a titolo originario o derivativo, della proprietà immobiliare; pertanto, poiché tra i modi di acquisto della proprietà si annovera l'accessione, a norma dell'art. 934 C.c., la presunzione anzidetta è vinta anche dall'accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su una sola delle aree contigue, salvi gli effetti di un titolo pattizio successivamente intervenuto ovvero dell'usucapione. 3. L'art. 881 C.c., a norma del quale la presenza, nel muro divisorio, di proventi, sporti, mensole ed altri segni indicatori fa sorgere una presunzione di proprietà esclusiva del muro, trova applicazione soltanto nel caso di muri posti tra i campi, cortili, giardini ed orti e non riguarda il muro di divisione tra edifici. 1. Ved. Cass. 26 gennaio 1987 n. 706 e Cass. 8 agosto 1985 n. 4395 (Sulle costruzioni in aderenza). Cod. civ. artt. 874 e 880; Cod. civ. artt. 880 e 934; Cod. civ. artt. 880 e 881. |
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