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Sent. C. Cass. 12/07/2004, n. 12819

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Nozione - Obbligo del vicino di partecipare alla spesa - Condizioni.
1. Un muro che separa fondi finitimi non può esser qualificato muro di cinta - la cui funzione è di non essere facilmente scavalcabile - se è di altezza inferiore a tre metri perché viene meno la funzione di non facile scavalcabilità, ovvero se tale altezza è raggiunta con una rete metallica sullo stesso installata perché, secondo l'espressione letterale della norma, di natura eccezionale, fino a tale altezza deve essere costruito in muratura; pertanto il vicino non è obbligato al pagamento della metà delle spese di un muro inferiore a detto limite o raggiunta con una rete metallica sullo stesso installata.

Ved. Cass. 7 luglio 2004 n. 12459 R
(Cod.civ. art. 886)

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