Sent. C. Cass. 21/05/1997, n. 4541 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 21/05/1997, n. 4541

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fondi a dislivello naturale - Muro di contenimento - Non è costruzione - Dislivello derivante dall'opera dell'uomo - Terrapieno e muro di contenimento - E' costruzione.
1. In caso di fondi a dislivello non può considerarsi "costruzione" ai fini e per gli effetti dell'art. 873 C.c. il muro di contenimento realizzato per evitare smottamento o frane. Nel caso invece di dislivello derivante dall'opera dell'uomo devono, invece, considerarsi costruzioni in senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi.

1. Ved. Cass. 11 luglio 1995 n. 7594R

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