Sent. C. Cass. 13/02/1996, n. 1083 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 13/02/1996, n. 1083

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Nozione - Muro eretto in sopraelevazione in corrispondenza di terrazzo di copertura di fabbricato - Non è muro di cinta.
1. Muro di cinta, non considerabile ai fini del computo delle distanze fra le costruzioni, ai sensi dell'art. 878 Cod. civ., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione; pertanto, non è da ritenere di cinta un muro che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, in corrispondenza di un solaio-terrazza di copertura di questo, con funzione di chiusura di un lato di tale terrazza, posto che un simile manufatto non si configura separato dall'edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato.

1a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 304.R
Cod. civ. art. 878

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