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Sent. C. Cass. 02/02/2000, n. 1134

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Altezza superiore a tre metri - Distanza ex art. 873 Cod. civ.
1. Non può essere considerato muro di cinta, ai sensi e agli effetti dell'art. 878 Cod. civ. (inapplicabilità delle distanze legali fra le costruzioni), quello che, ancorché posto sul confine e isolato da entrambe le facce, presenti un'altezza superiore a 3 metri; in tal caso, deve osservarsi la distanza di cui all'art. 873 Cod. civ. che concerne le costruzioni in senso lato e non quella di cui all'art. 17, lett. c) della "legge ponte" 6 agosto 1967 n. 765 che riguarda le distanze tra edifici.


(Cod. civ. artt. 873 e 878; L. 6 agosto 1967 n. 765)R

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