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Sent. C. Cass. 11/01/1997, n. 237

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro comune - Abbattimento rete metallica preesistente - Ammissibilità - Consenso dell'altro proprietario - Non occorre.
1. Il muro comune divisorio può essere sopraelevato - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza necessità di consenso dell'altro comproprietario, perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 Cod. civ., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 Cod. civ.

1. Conf. Cass. 14 giugno 1993 n. 6627.[R=W14G936627] 1a. Sul muro comune ved. Cass. 14 dicembre 1994 n. 10704 R (Sua utilizzazione da parte di singoli condomini, con apertura di porte o trasformazioni di finestra in balconi), 7 luglio 1994 n. 6407 [R=W7L946407] (Suo innalzamento), 30 marzo 1994 n. 3089 R(Sua riparazione e ricostruzione), 14 maggio 1993 n. 5475 R (Sua ricostruzione), 25 luglio 1992 n. 8992 R (Per fondi a dislivello in abitato), 1° febbraio 1992 n. 1076 R(Sua sopraelevazione).
Cod. civ. artt. 885, 1102 e 1108

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