Sent. C. Cass. 25/07/1992, n. 8992 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 25/07/1992, n. 8992

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro comune - Fondi a dislivello in abitato - proprietario del fondo sovrastante - Sbancamento del proprio terreno - Obblighi riguardanti il muro comune.
1. In ipotesi di fondi a dislivello in abitato, il proprietario del fondo sovrastante, che esercita la facoltà di abbassarne il livello con opere di sbancamento (nella specie, per ricavare un'autorimessa), deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l'abbattimento, deve ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione.

1. Ved. Cass. 15 febbraio 1986 n. 908 [R=W15F86908](Sulle spese per la ricostruzione ed il rafforzamento del muro comune).
C.c. art. 885

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