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Sent. C. Cass. 30/03/1994, n. 3089

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro comune - Riparazione e ricostruzione - Onere delle spese - Criterio di ripartizione - Danno causato da fatto di un comproprietario - Responsabilità personale del medesimo - Trasferimento sull'acquirente del bene - Esclusione.
1. Mentre l'onere delle spese di riparazione e ricostruzione del muro comune per quelle cause di deterioramento dipendenti dal suo uso normale è, ai sensi dell'art. 882 C.c., a carico di tutti i comproprietari, in proporzione del diritto di ciascuno, e si trasferisce, perciò, in capo a chiunque sai proprietario della cosa nel momento in cui si presenta la necessità della riparazione o della ricostruzione, l'onere delle spese provocate dal fatto di uno dei partecipanti, essendo connesso alla responsabilità personale di questo, grava esclusivamente sul soggetto che vi ha dato causa e non si trasferisce, quindi solo a causa del trasferimento del diritto reale, al condomino che gli è succeduto.

1. Ved. Cass. 20 agosto 1981 n. 4944[R=W20AG814944], 4 aprile 1973 n. 940.[R=W4A73940] 1a. Ved. nota 1a.a Cass. 20 gennaio 1994 n. 473.R
C.c. art. 882

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