Sent. C. Cass. civ. 14/12/1994, n. 10704 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 14/12/1994, n. 10704

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro comune - Utilizzazione da parte di singoli condomini - Apertura di porte o vedute e trasformazione di finestre in balconi o pensili - Ammissibilità - Condizioni.

1. Nel caso di edifici in condominio, i proprietari dei singoli piani possono utilizzare i muri comuni, nella parte corrispondente agli appartamenti di proprietà esclusiva, aprendovi nuove porte o vedute preesistenti o trasformando finestre in balconi od in pensili, a condizione che l'esercizio dell'indicata facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 C.c., non pregiudichi la stabilità ed il decoro architettonico dell'edificio e non menomi o diminuisca sensibilmente la fruizione di aria e luce per i proprietari dei piani inferiori. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla Corte suprema, aveva ritenuto sussistente una sensibile diminuzione di aria e luce in danno dell'appartamento sito al piano terra, in conseguenza della costruzione di balconi da parte dei proprietari degli appartamenti siti al primo ed al secondo piano, in relazione anche alla giacitura particolare dell'edificio condominiale, il cui piano terra si trovava di circa due metri al di sotto della latistante via pubblica).

1. Ved. Cass. 31 maggio 1990 n. 5122
2. Codice civile art. 1122 (Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune).


Cod. civ. artt. 1102 e 1122

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