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Sent. C. Cass. 01/04/2003, n. 4900

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro comune - Elementi estranei inseriti a servizio di un proprietario - Limiti ex art. 1102 Cod.civ..
1. L'utilizzazione del muro comune con l'inserimento di elementi ad esso estranei e posti a servizio esclusivo della porzione di uno dei comproprietari, deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 Cod.civ., e in particolare del divieto di alterare la destinazione della cosa comune, impedendo l'uso del diritto agli altri proprietari, e di quelle dettate in materia di distanze, allo scopo di non violare il diritto degli altri condomini esercitabile sulle porzioni immobiliari di loro proprietà esclusiva.

1. Nelle specie è stato ritenuto illegittimo l'inserimento da parte di un proprietario - nel muro comune - di alcuni tubi di scarico oltre la linea mediana, impedendo così all'altro comproprietario di fare lo stesso uso del muro nella metà di sua pertinenza. 1n - Codice civile - Art. 1102 (Uso della cosa comune) - (1°c.) Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. (2°c.) Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
(Cod.civ. art. 1102)

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