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Sent. C. Cass. 24/06/2003, n. 9998

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Equiparazione a muro di fabbrica - Condizioni e conseguenze ai fini delle distanze.
1. In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l’andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato, deve ritenersi che il muro di cinta abbia la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall’opera dell’uomo e vada, per l’effetto, equiparato a muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.

1a. (MURI.1) - Ved. Cass. 30 maggio 2003 n. 8807 R
(Cod. civ. art. 878)

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