Sent. C. Cass. civ. 02/10/2000, n. 13012 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 02/10/2000, n. 13012

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Dalle vedute - Obbligo di rispetto - Anche per i condomini. 2. Edilizia ed urbanistica - Muri - Muro con sovrastante balcone con veduta - Costruzione in appoggio o in aderenza al muro - Condizioni.

1. L'art. 907 Cod. civ. in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute è applicabile anche nei rapporti tra condomini di un edificio non derogando l'art. 1102 Cod. civ. al disposto del citato art. 907 Cod. civ. 2. Il proprietario o condomino il quale realizzi un manufatto in appoggio o in aderenza al muro in cui si apre una veduta diretta o obliqua esercitata da un sovrastante balcone, e lo elevi sino alla soglia del balcone stesso, non è soggetto, rispetto a questo, alle distanze prescritte dall'art. 907 comma 3 Cod. civ. nel caso in cui il manufatto sia contenuto nello spazio volumetrico delimitato dalla proiezione verticale verso il basso della soglia predetta, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del piano di sopra; infatti, tra le normali facoltà attribuite al titolare della veduta diretta od obliqua esercitata da un balcone è compresa quella di inspicere e prospicere in avanti e a piombo, ma non di sogguardare verso l'interno della sottostante proprietà coperta dalla soglia del balcone, non potendo trovare tutela la pretesa di esercitare la veduta con modalità abnormi e puramente intrusive, ossia sporgendosi oltre misura dalla ringhiera o dal parapetto.

1a. Ved. Cass. 26 giugno 2000 n. 86. 2a. Ved. Cass. 8 settembre 2000 n. 11858R.


(Cod. civ. artt. 907 e 1102) (Cod. civ. art. 907, 3° c.)

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