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Sent.C. Cass. 24/02/1995, n. 2114

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Espressa motivazione - Non occorre.
1. Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni di cui il giudice non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio.

1. Conf. Cass. 16 agosto 1989 n. 3711 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 7 gennaio 1995 n. 202.R

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