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Sent.C. Cass. 03/05/1990, n. 3678

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Adesione del giudice alle sue conclusioni - Motivazione - Necessità - Limiti - Consulenza puramente contabile - Affermazione della correttezza del procedimento - Sufficienza.
1. Nonostante che il giudice del merito debba dar conto, nella motivazione della sentenza, della relazione del consulente tecnico anche quando aderisca alle relative conclusioni, non potendo limitarsi ad un semplice richiamo (anche se una specifica motivazione è richiesta nell'ipotesi di dissenso dal parere del tecnico ovvero in presenza di censure mosse dalla parte), tuttavia quando lo stesso giudice aderisca ad una relazione di natura strettamente contabile (caratterizzata dal fatto di implicare, una volta stabiliti i criteri base, solo lo sviluppo di analitici conteggi), è soddisfatta l'esigenza di motivazione con l'affermazione del giudice circa la correttezza del procedimento seguito dal consulente tecnico d'ufficio e delle conclusioni raggiunte.

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